CAPO I
Organizzazione della Segreteria generale straordinaria
Art. 6
Al dirigente dell' Ufficio affari generali e contabili spetta inoltre di sostituire con funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento, il Segretario generale straordinario.
Art. 7
L' Ufficio tecnico svolge i compiti di carattere tecnico che le leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli demandano alla Segreteria generale straordinaria.
Spetta inoltre all' Ufficio tecnico il rilascio dei visti di congruità per gli acquisti, le forniture e i servizi di competenza della Segreteria generale straordinaria.
Art. 8
L' Ufficio gestione prefabbricati e vigili volontari ausiliari cura - avvalendosi anche delle direzioni provinciali dei lavori pubblici di Udine e Pordenone - la manutenzione, l' assegnazione, il trasferimento e gli altri affari relativi ai prefabbricati; coordina, altresì, in accordo con i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l' impiego dei vigili volontari ausiliari messi a disposizione dell' opera di ricostruzione ai sensi dell'
articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Art. 9
La Segreteria generale straordinaria esercita altresì con riferimento ai problemi emergenti dal terremoto compiti di natura pianificatoria e di consulenza legale.
Tali compiti concernono in particolare:
- la raccolta aggiornamento, catalogazione ed archiviazione dei dati relativi alle zone colpite dagli eventi sismici;
- l' elaborazione e correlazione dei dati medesimi;
- la pianificazione e programmazione territoriale e temporale degli interventi e l' elaborazione dei parametri di intervento per quanto attiene l' attività di ricostruzione;
- la verifica dell' andamento territoriale e temporale degli interventi ed il confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati;
- la consulenza giuridico - amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, nonché in favore degli altri uffici e strutture della Segreteria generale straordinaria.
Art. 10
La determinazione del numero e delle qualifiche funzionali del personale da assegnare alla Segreteria generale straordinaria viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e le organizzazioni sindacali del personale regionale, su proposta del Segretario generale straordinario.
CAPO II
Trattamento economico del personale
della Segreteria generale straordinaria
Art. 11
Al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria inviato in missione, ai sensi del quarto comma dell' articolo 3, presso i gruppi operativi, nonché al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria e presso gli altri uffici dell' Amministrazione regionale inviato in missione, per esigenze di carattere eccezionale, presso i Comuni disastrati o gravemente danneggiati, viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell' orario iniziale e dopo l' orario finale di servizio, per un massimo di 4 ore nella giornata e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.
CAPO III
Ulteriori attribuzioni
della Segreteria generale straordinaria
Art. 12
Ove abbiano a verificarsi nelle zone terremotate situazioni di particolare gravità, per sopperire alle esigenze degli alloggiati nei prefabbricati provvisori ovvero dei sinistrati dal sisma che si trovino in analoga situazione di disagio, possono essere autorizzati, con deliberazione della Giunta regionale, interventi finalizzati all' assistenza alle persone, al mantenimento ed al consolidamento delle strutture sociali e tecniche provvisorie, all' affiancamento e integrazione degli interventi degli Enti locali e al coordinamento delle attività svolte da Enti, Associazioni o persone a scopo di fornire volontario ausilio.
Agli interventi l' Amministrazione regionale provvederà tramite la Segreteria generale straordinaria.
Qualora sussista pericolo imminente di danno grave alle persone ed alle cose o, comunque, in caso di estrema urgenza, gli interventi di cui al precedente primo comma possono essere disposti dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore delegato, i quali ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.
Art. 13
Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad acquistare, affittare, noleggiare mezzi di trasporto, macchine operatrici, attrezzi, strumenti, materiale da costruzione, prefabbricati e quanto altro necessario per fronteggiare la calamità; assicurare la sistemazione provvisoria, il vitto ed il riscaldamento delle persone colpite; affidare appalti di pronto intervento per tutti i lavori ritenuti necessari; provvedere al ripristino provvisorio di vie di comunicazione, di allacciamenti, collegamenti e discariche di ogni genere; assicurare l' igiene pubblica; organizzare l' intervento del personale volontario assicurandone le esigenze logistiche; provvedere ad ogni e qualsiasi acquisto ed acquisizione di servizi per rendere operanti gli interventi suindicati.
Per lo stesso fine è autorizzato ad avvalersi, mediante assunzioni anche in deroga alle norme vigenti, di prestatori d' opera per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi.
Art. 14
I lavori e le opere necessarie per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.
Gli appalti relativi possono essere affidati anche a trattativa privata; per le forniture e le somministrazioni si può procedere anche sulla base di un' unica offerta.
Ove per gli interventi medesimi siano richiesti progetti esecutivi, essi potranno comprendere, oltre all' importo necessario per l' esecuzione delle opere, anche quello per la progettazione, direzione lavori, assistenza, spese generali, collaudo e revisione prezzi.
Art. 15
Gli interventi di cui agli articoli 12 e 13 - fermo restando quanto disposto dall' articolo 14 - possono essere effettuati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le nome sulla contabilità generale dello Stato, salvo il rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico, secondo quanto previsto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546.
Art. 16
Il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere direttamente all' acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria e di quanto altro sia, altresì, necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate dalle leggi regionali, emanate in favore delle popolazioni sinistrate e per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.