LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/06/1979
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, alle Province di Udine e di Pordenone e ai Comuni delle zone colpite dal terremoto le aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera oppure trasferite o da trasferirsi dalle Province stesse ai sensi dell' articolo 8, primo comma, e dell' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e destinate ad ospitare attività scolastica, ad eccezione di quelle previste al successivo articolo 2.
Gli enti cessionari sono obbligati a mantenere la destinazione originaria delle strutture cedute finché permanga la necessità della sistemazione provvisoria dell' attività scolastica.
Venuta meno la necessità della destinazione originaria, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni potranno adibire le aule mobili o ad elementi componibili, di cui al precedente primo comma, sentita la Comunità montana o collinare interessata, ad altri scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale della comunità.
La cessione gratuita è condizionata alla dimostrazione da parte dell' ente cessionario della titolarità dell' area di pertinenza; qualora l' area sia soggetta ad occupazione temporanea, la dimostrazione di cui sopra potrà essere sostituita dall' avvio del procedimento espropriativo, da deliberarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
 
Le strutture mobili poste in opera per le esigenze dell' attività scolastica gestita dagli altri enti ed istituzioni indicati al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall' articolo 16 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sottostanno agli obblighi di cui al secondo comma dell' articolo 1 della presente legge.
Venuta meno la necessità della destinazione ad uso scolastico, le strutture stesse saranno consegnate al Comune nel cui ambito territoriale sono state poste in opera il quale ne acquisirà la proprietà a titolo gratuito e potrà usarle per gli scopi indicati all' articolo 1 della presente legge, con le modalità ivi indicate.
Art. 3
 
La cessione gratuita alle Province di Udine e di Pordenone ed ai Comuni delle zone terremotate delle aule mobili o ad elementi componibili è disposta dalla Giunta regionale sentita l' Amministrazione provinciale competente.
In casi eccezionali, la Giunta regionale, su parere vincolante della Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, può disporre la cessione gratuita delle strutture di cui trattasi ad enti locali diversi dagli aventi diritto, o la loro destinazione ad altre finalità di interesse pubblico, o la loro rimozione ed alienazione.
Art. 4
 
Alla cessione ed all' utilizzazione degli arredi e delle attrezzature di dotazione delle strutture oggetto della presente legge si provvede nei modi previsti dagli articoli precedenti.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili di cui all' articolo 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
La manutenzione delle aule mobili o ad elementi componibili poste in opera per le esigenze dell' attività scolastica gestita da altri Enti ed Istituzioni indicati al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico agli Enti ed Istituzioni predette sino a quando ne perduri l' utilizzazione da parte di questi ultimi.
La delega di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui al precedente primo comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8.
Art. 6
 
L' Amministrazione provinciale cessionaria, nel caso in cui non abbia disponibilità dell' area su cui sorgono le aule mobili o ad elementi componibili, ha diritto di ottenere dal Comune interessato la legittimazione dell' occupazione mediante diritto di superficie o altro titolo idoneo.
Art. 7
 
Le eventuali residue esigenze di aule mobili o ad elementi componibili nonché di edifici scolastici definitivi da soddisfare ai sensi degli articoli 8 e 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere accertate e riconosciute con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
 
In via di interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere anche gli oneri per l' acquisto dell' arredamento e delle attrezzature per gli edifici scolastici realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati.
Sempre in via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici definitivi senza alcun riferimento alla data << 1 ottobre 1976 >> di cui al primo comma della citata legge.
Art. 9
 
All' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, l' espressione << non superiore al 5% >> viene sostituita dall' espressione << pari al 5% >>.
Art. 10
 
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 5, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio 1979, è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 6709 con la denominazione: << Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili utilizzate dai Comuni e dalle Province >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>, dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio medesimi.
Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6709 saranno determinati ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.