Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
      
        1Parole sostituite alla Tabella B da art. 2, primo comma, L. R. 40/1979
 
      
        2Parole sostituite alla Tabella B da art. 8, primo comma, L. R. 46/1979 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.
 
      
        3Parole sostituite alla Tabella B da art. 9, primo comma, L. R. 12/1980
 
      
        4Integrata la disciplina alla Tabella B da art. 6, primo comma, L. R. 21/1980
 
      
        5Parole aggiunte alla Tabella A da art. 7, quinto comma, L. R. 21/1980
 
      
        6Parole soppresse alla Tabella A da art. 7, quinto comma, L. R. 21/1980
 
      
        7Integrata la disciplina della legge da art. 7, sesto comma, L. R. 21/1980
 
      
        8Parole sostituite alla Tabella B da art. 5, primo comma, L. R. 36/1981
 
      
        9Parole sostituite alla Tabella B da art. 11, primo comma, L. R. 28/1982
 
      
        10Parole sostituite alla Tabella B da art. 50, primo comma, L. R. 81/1982
 
      
        11Tabella B abrogata da art. 20, primo comma, L. R. 54/1983
 
      
        12Integrata la disciplina della legge da art. 10, L. R. 17/1992
 
     
    
      
      
      
        Art.   1
        
       
        
        
        A decorrere  dal  1  luglio  1976,  viene  istituito  ad esaurimento un ruolo del  personale  già  dipendente  dallo ENALC,    inquadrato  nel  ruolo unico  regionale  ai  sensi della 
legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, e  disciplinato dall' articolo 7 della legge medesima.
 
        
        
        A decorrere dalla data medesima, il personale di  cui  al comma precedente viene inserito in  sei  livelli  funzionali del ruolo  ad  esaurimento  corrispondenti,  ai  fini  della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico   regionale,   secondo     l' equiparazione   di   cui all' allegata tabella <<  A  >>.  Nella  tabella  medesima  è altresì indicato, per ogni  qualifica  di  provenienza,  il numero del personale trasferito alla Regione  ed  inquadrato nel ruolo ad esaurimento, nonché del  personale  inquadrato nel ruolo stesso ai sensi del successivo articolo 6.
        
        
        Qualora particolari esigenze lo richiedano, il  personale del ruolo ad esaurimento che cessa dal servizio può  essere sostituito con personale da assumere  mediante  contratto  a tempo determinato per l' espletamento delle mansioni  svolte dal personale cessato.  A  detto  personale  si  applica  il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        L' inquadramento del personale  di  cui  all'articolo  1, viene effettuato nella  posizione  tabellare  corrispondente all' anzianità maturata, per servizi di ruolo o a contratto a  tempo  indeterminato,  nella  qualifica  risultante   nel decreto ministeriale di  trasferimento  del  3  agosto  1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.
        
        
        Ai fini di cui al comma precedente il  servizio  prestato in qualifica inclusa nel livello  funzionale  immediatamente inferiore a quello d' inquadramento è valutato per metà  e per non più di tre anni.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        Al  personale  di  cui  al  precedente  articolo  1,   si applicano,  in  quanto  compatibili   e   per   quanto   non diversamente previsto dalla presente legge, le  disposizioni di  cui  alla  
legge  regionale  5  agosto  1975,  n.  48  e successive modificazioni ed integrazioni.
 
        
        
        Per quanto concerne le mansioni del  personale  medesimo, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  previste   dal Regolamento  del  personale  dei  centri  di   addestramento professionale   alberghiero   con   esercizio   alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970.
        
        
        In caso di assegnazione o trasferimento ad uffici diversi dall' IRFoP    -   Centro   di   formazione    professionale alberghiero  di  Marina  di  Aurisina,  al  personale  viene assegnata   una   delle   specializzazioni   previste    dal Regolamento emanato con   DPGR   10 novembre 1977, n. 01985, per la qualifica funzionale  corrispondente  al  livello  di inquadramento.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        Ai fini della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, viene mantenuta l' anzianità maturata dal personale   nella   qualifica   risultante    nel    decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto  1976  ovvero  in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        Qualora, per effetto  dell' inquadramento,  al  personale inquadrato ai sensi della presente legge venisse  attribuito un  trattamento  economico,  ivi  compresa     l' indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico  in godimento alla data di  entrata  in  vigore  del  
DPR     25 novembre 1975, n. 902, al lordo della indennità integrativa speciale  e  delle  altre  indennità  ed  assegni  comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi  di rendimento,  delle  quote  di  aggiunta  di  famiglia,   dei compensi  per  lavoro  straordinario  e  per  indennità  di missione, è  attribuito  un  assegno  personale  pari  alla differenza  tra  il  trattamento  precedente  e  quello   di inquadramento.
 
        
        
        L' assegno personale di cui al  comma  precedente  verrà riassorbito in ragione di un terzo  dell' aumento  spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore  o  con l' attribuzione delle successive posizioni  tabellari  e  in ragione della  metà   dell' aumento  spettante  in  base  a miglioramenti di  carattere  generale  fino   all' integrale assorbimento.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        Il  personale  con  contratto  a  tempo  determinato   in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  
DPR     25 novembre 1975, n.  902,  che  abbia  continuato  a  prestare ininterrotto servizio  con  contratto  a  tempo  determinato presso la Regione e che sia in  servizio  presso  l'   IRFoP alla data di entrata in vigore della presente  legge,  viene inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel  ruolo  ad  esaurimento  secondo  quanto disposto dagli articoli precedenti.
 
        
        
        L' inquadramento del personale di cui al comma precedente si consegue previo superamento di un esame  -  colloquio  il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su conforme deliberazione della  Giunta  stessa.  Nel  suddetto decreto  sarà  stabilita  altresì  la  composizione  della Commissione, di cui un membro, escluso il Presidente,  viene designato congiuntamente dalle rappresentanze  sindacali  di cui all' 
articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
 
        
        
        Ai fini  dell' applicazione  degli  articoli  2  e  4  si considera       l' anzianità    maturata    per    servizio continuativamente prestato con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1 luglio 1976.  La  qualifica  contrattuale di <<   assistente  allievi  -  impiegato  amministrativo   >> s' intende  equiparata  a  quella  di   <<    segretario   di amministrazione  >>, inclusa nel IV  livello  funzionale  del ruolo ad esaurimento.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        Gli acconti erogati  dall' Amministrazione  regionale  al personale di cui alla presente legge verranno recuperati  in sede di  attribuzione  del  trattamento  economico  previsto dalla legge medesima.
       
      
      
      
      
      
      
        Art.   9
        
       
        
        
        Gli oneri derivanti   dall' applicazione  della  presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione  della   spesa   del   bilancio   regionale   per l' esercizio 1979 che presentano sufficiente  disponibilità ed ai corrispondenti capitoli  di  bilancio  degli  esercizi successivi.