LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 marzo 1979, n. 10

Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/03/1979
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
A decorrere dal 1 ottobre 1978, l' importo di lire 25.000 mensili previsto dall' art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 viene elevato di lire 30.000 mensili.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, ai dipendenti regionali è corrisposto un assegno mensile di lire 30.000 a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 11/1979
2Secondo comma abrogato da art. 1, secondo comma, L. R. 11/1979
Art. 2
 
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l' esercizio 1979, rispettivamente di lire 1.100 milioni, di lire 300 milioni e di lire 200 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 1.600 milioni prevista per l' esercizio finanziario 1979, si provvede mediante storno di lire 1.100 milioni dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - e di lire 500 milioni dal capitolo 1954 - << Fondo di riserva per le spese impreviste >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.