LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1979, n. 18

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull' istituzione dei consultori familiari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1979
Materia:
320.04 - Consultori familiari

Art. 2
 
L' articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Compiti del servizio)
Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con le strutture sociali e sanitarie del territorio al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali, opera:
1) promuovendo, anche in collaborazione con le strutture sociali, formative e scolastiche del territorio, una adeguata educazione sessuale; prestando l' assistenza psicologica e sociale ai singoli, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; assicurando la divulgazione delle conoscenze scientifiche e sociali sulla sessualità, per una maternità e paternità responsabili;
2) assistendo, sul piano psicologico e sociale, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, il singolo, la coppia e la famiglia in ordine ai problemi personali ed interpersonali insorgenti nei rapporti di convivenza su tutta la problematica familiare con particolare riferimento ai problemi della maternità dei minori, compresa la materia relativa agli affidamenti ed alle adozioni, nonché ai problemi della famiglia con componenti handicappati o subnormali;
3) diffondendo le conoscenze scientifiche riguardanti la gravidanza ed il parto, lo sviluppo psico - fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia, le malattie ereditarie familiari e congenite, attraverso la collaborazione tra i servizi consultoriali e le strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali;
4) assistendo la donna in caso di gravidanza a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all' ente locale competente o alle strutture sociali, operanti nel territorio, speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza;
e) somministrando, su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile anche ai minori;
5) attuando quanto previsto dall' art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

I consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi di operatori volontari che abbiano frequentato i corsi e seminari di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 e successive modificazioni.
I consultori potranno svolgere il servizio, fermo restando il metodo di lavoro ed il livello delle prestazioni, mediante una articolata presenza sui luoghi di lavoro specialmente ove sussista una concentrazione di manodopera femminile. >>

Art. 3
 
L' articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 (Gestione e partecipazione degli utenti)
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono con proprio regolamento stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto in particolare della rappresentanza delle donne e delle loro associazioni nonché, ove la sua presenza lo richieda, della minoranza slovena, alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla promozione delle iniziative e alla organizzazione del consultorio. >>

Art. 4
 
Al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, dopo le parole << possono stipulare convenzioni >> si aggiungono le parole << nel rispetto della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194 >>.
Art. 5
 
All' articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Nella stessa percentuale possono essere concessi ai consultori privati i contributi integrativi previsti dallo articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sempreché con la domanda i consultori stessi si impegnino ad osservare le prescrizioni e ad attuare i compiti loro fissati dalla legge medesima, nonché a rispettare quanto previsto allo articolo 12 quinto comma della presente legge. >>

Art. 6
 
L' articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Controlli)
L' Assessorato dell' igiene e sanità è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell' Amministrazione regionale periodiche visite presso gli Enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi ed il rispetto delle condizioni fissate per la loro erogazione. >>

Art. 7
 
Il primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:
<< Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario. >>

Art. 8
 
Il quarto comma dell' articolo 13 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito con il seguente:
<< I corsi interdisciplinari si terranno in collaborazione con i competenti istituti universitari e saranno organizzati sulla base di un programma predisposto dalla Regione, secondo gli indirizzi stabiliti anche nell' articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194. L' idoneità dei partecipanti è attestata dal superamento di un esame finale. >>