Art. 1
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 1978, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' esercizio 1978 giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 2
È approvato in lire 3.432.951.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il piano finanziario relativo al quadriennio 1978-1981, annesso alla presente legge (tabella B).
È approvato in lire 942.919.000.000 il totale generale della spesa per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 3
Sono approvati il quadro generale riassuntivo del piano finanziario per il quadriennio 1978-1981 e quello del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1978, annessi alla presente legge.
Art. 4
Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale ai sensi dell'
art. 8 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 sono autorizzati, con riferimento al piano finanziario 1978-1981 e al bilancio dell' esercizio 1978 negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata.
Art. 7
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 3603) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 8
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell' esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.
Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto di corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell' entrata istituiti in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri - dei fondi assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.
Art. 10
Sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1978 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposte dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui all' articolo precedente.
Art. 11
I residui risultanti al 1 gennaio 1978 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1978, soppressi nel corso dell' esercizio finanziario in seguito all' istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Art. 11 bis
Nei casi in cui gli stanziamenti di spesa, previsti dalle leggi regionali richiamate nell'
articolo 1 della Legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8, quali risultano in seguito alla riduzione delle autorizzazioni di spesa apportate con l' articolo stesso, siano insufficienti per il finanziamento di opere, per le quali sia stato già completato ed approvato il progetto esecutivo ai sensi delle vigenti norme e non si possa procedere all' appalto per la citata mancanza di fondi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione nei relativi capitoli di spesa delle somme necessarie nei limiti delle corrispondenti riduzioni apportate con il citato
articolo 1 della Legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8, mediante prelievo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978 (Rubrica 3 - partita n. 5 dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1Articolo inserito come indicato nell' Errata corrige pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 4 marzo 1978.
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1978.