LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 1978, n. 85

Istituzione del Servizio dell' edilizia residenziale e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 16 giugno 1978, n. 67, concernenti l' edilizia abitativa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1978
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
In attesa della ristrutturazione degli uffici dell' Amministrazione regionale, anche al fine di far fronte ai nuovi compiti che la legge 5 agosto 1978, n. 457, assegna alla Regione, all' articolo 25, primo comma della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito il seguente numero:
<< 7 - il Servizio dell' edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti la edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata - esclusa la gestione delle pratiche espropriative - e l' urbanizzazione primaria di aree destinate alla edilizia residenziale, nonché di concedere e liquidare i relativi contributi >>.

Art. 2
 
L' articolo 20 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 
La disciplina della presente legge si applica anche alle domande di contributo già presentate alla data della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora emesso alla stessa data il provvedimento di accoglimento in via provvisoria o comunicata la richiesta del competente Direttore provinciale dei lavori pubblici della documentazione necessaria ai fini del provvedimento di accoglimento provvisorio stesso.
Alle domande per le quali sia già stato emesso il provvedimento di accoglimento provvisorio o richiesta la documentazione necessaria all' emanazione dello stesso, ma non ancora quello di concessione definitiva, sono estese le disposizioni di cui alla presente legge per quanto concerne la concessione e l' erogazione del contributo, salva restando la disciplina precedente relativamente ai requisiti soggettivi e di reddito prescritti ed alla data di riferimento degli stessi.
Tuttavia coloro che hanno già ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge il provvedimento di accoglimento in via provvisoria possono richiedere che le loro domande siano evase secondo la disciplina precedente.
Le domande di cui ai commi precedenti - limitatamente a quelle di società cooperative edilizie - beneficiano di eventuali disposizioni più favorevoli adottate dopo la entrata in vigore della presente legge in attuazione dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
Le disposizioni della presente legge concernenti l' elevazione dei limiti di reddito si applicano anche alle società cooperative beneficiarie dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55. >>

Art. 3
 
All' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l' inciso << - esclusi gli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed il loro Consorzio regionale - >>.
Gli alloggi che saranno realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dal loro Consorzio in attuazione di programmi di edilizia convenzionata saranno assegnati, in locazione od in proprietà, in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, privilegiando coloro nei confronti dei quali viene emesso il provvedimento di revoca ai sensi dell' articolo 16, primo comma, lettera f), della stessa legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.