LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1978, n. 80

Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1978
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
In armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria, nazionale e regionale diretti a promuovere l' ammodernamento e lo sviluppo dell' agricoltura, nonché ad assicurare la conservazione dell' ambiente rurale e delle sue risorse, è istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province della regione un Albo professionale degli imprenditori agricoli.
L' Albo si propone la finalità di individuare e tutelare gli agricoltori che svolgano un ruolo professionale qualificato per il raggiungimento degli obiettivi fissati al comma precedente.
Hanno diritto di iscriversi all' Albo:
a) i proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, coloni, mezzadri e loro coadiuvanti familiari, che dimostrino di dedicarsi personalmente, in modo prevalente e continuativo, all' esercizio dell' agricoltura;
b) gli imprenditori agricoli e loro coadiuvanti familiari che dimostrino di esercitare personalmente, in modo prevalente e continuativo, l' esercizio dell' agricoltura.

La prevalenza nell' esercizio dell' agricoltura si intende raggiunta per gli operatori agricoli, indicati nel comma precedente, quando questi dimostrino di dedicare all' attività agricola non meno del 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e dimostrino di ricavare dall' attività medesima oltre il 50 per cento del proprio reddito globale, esclusi i redditi derivanti dai trattamenti minimi di pensione o da altri trattamenti previdenziali esenti da imposizioni fiscali, nonché le indennità e gli emolumenti spettanti per incarichi ricoperti in cooperative, associazioni, enti pubblici e privati che operano nel settore agricolo. >>

Art. 2
 
L' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
L' Albo professionale di cui all' articolo 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo articolo 3. I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione stessa sono a carico delle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tutti gli atti, provvedimenti e attestazioni relativi all' Albo professionale sono esenti dalle tasse sulle concessioni regionali e da qualsiasi onere non fiscale. >>

Art. 3
 
L' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
La Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale è composta da:
a) dodici rappresentanti degli iscritti all' Albo eletti, con sistema proporzionale, dagli stessi;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori agricoli, designati dalle organizzazioni stesse;
c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
d) un funzionario dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.
Essa dura in carica cinque anni.
Ai componenti della Commissione e al Segretario è corrisposta, per ciascuna seduta, nonché per eventuali sopralluoghi, l' indennità di lire 10.000 al Presidente e di lire 5.000 agli altri componenti e al Segretario. Agli stessi verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio in base alla legge regionale 7 aprile 1978, n. 21. >>

Art. 4
 
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come modificato dal precedente articolo 3, viene inserito il seguente:
<< Art. 3 bis
 
In ogni Comune della Provincia nel cui ambito risiedano o abbiano eletto domicilio almeno trenta iscritti all' Albo professionale è costituita una Commissione formata da cinque iscritti all' Albo eletti, con voto proporzionale, dagli iscritti stessi, da tre rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e da un esperto in problemi agricoli eletto dal Consiglio comunale.
Tale Commissione viene costituita con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana e viene presieduta da un componente prescelto nell' ambito degli eletti dagli iscritti nell' Albo; essa deve esprimere un parere sui requisiti degli imprenditori agricoli da iscrivere all' Albo e formulerà proposte in ordine alla revisione dell' elenco degli iscritti all' Albo medesimo.
Detto parere verrà comunicato alla Commissione provinciale per le successive determinazioni.
Nei Comuni nei quali non si verifichino le condizioni di cui al primo comma, verranno costituite Commissioni intercomunali le cui sedi verranno individuate con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed alla economia montana, su proposta della Commissione provinciale.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio del Comune in cui ha sede la Commissione designerà il componente esperto in problemi agricoli.
Le elezioni per la costituzione delle Commissioni comunali o intercomunali avvengono contestualmente a quelle per la costituzione delle Commissioni provinciali.
In via transitoria e fino alla costituzione delle Commissioni elettive, i rappresentanti degli imprenditori iscritti all' Albo verranno nominati con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, su segnalazione delle Organizzazioni professionali più rappresentative.
La Commissione è assistita da un impiegato comunale, che funge da segretario, designato dal Sindaco del Comune in cui ha sede la Commissione stessa. >>

Art. 5
 
L' articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
In via transitoria ed entro il 31 dicembre 1979 possono iscriversi all' Albo professionale tutti coloro che, avendo l' età per l' esercizio dell' elettorato attivo e avendo esercitato l' attività agricola nel biennio anteriore alla presentazione della richiesta, inoltrino domanda alla Commissione provinciale e possiedano i requisiti di cui al precedente articolo 1. >>

Art. 6
 
L' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione Friuli - Venezia Giulia per l' agricoltura possono essere accordate solo:
a) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all' Albo di cui alla presente legge;
b) alle cooperative per affittanze collettive o conduzione dei terreni in possesso dei requisiti previsti al penultimo od ultimo comma dell' articolo 2, della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
c) alle società di persone nelle quali i soci iscritti all' Albo siano almeno due terzi;
d) alle stalle sociali cooperative nelle quali la maggioranza dei soci producano direttamente e conferiscano prodotti agricoli per l' alimentazione animale, e ciò risulti da dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa a termini dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per fruire delle suddette provvidenze il richiedente dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, il numero di iscrizione all' Albo professionale e/o dimostrare il possesso dei requisiti indicati.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti delle cooperative agricole aventi scopi diversi da quelli sopraindicati, dei consorzi di cooperative degli enti locali nonché degli istituti, associazioni, comitati, consorzi ed enti che hanno come fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo, anche indiretto, la difesa, il miglioramento o l' incremento della produzione agricola e zootecnica o che esercitano attività agricola o attività connesse.
Non è richiesta l' iscrizione all' Albo per la concessione di provvidenze contributive o creditizie disposte per:
- la profilassi ed il miglioramento genetico del bestiame;
- la formazione o l' arrotondamento della proprietà coltivatrice;
- il riordino fondiario e la commassazione;
- il credito agrario di conduzione;
- sovvenire o prevenire i danni da avversità atmosferiche o calamità naturali;
- la difesa e lo sviluppo del settore forestale;
- promuovere o potenziare l' attività didattico divulgativa;
- fiere, mostre, mercati, convegni e congressi;
- sovvenire ad associazioni professionali o di categoria;
- interventi creditizi a termini di fondi statali di rotazione. >>


Art. 7
 
È comunque fatta salva, per tutte le zone del territorio regionale, l' applicazione del secondo e del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23.
Art. 8
 
Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro 12 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l' elezione dei dodici rappresentanti della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale di cui alla lettera a), articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della presente legge, e dei componenti delle Commissioni comunali o intercomunali di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, introdotto con il precedente articolo 4.
Art. 9
 
Le Commissioni provinciali di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, continuano ad operare fino a scadenza del mandato nella composizione precedentemente prevista, con esclusione dei componenti di cui al punto e) dell' articolo soprarichiamato.
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.