<< Art. 3 bis
In ogni Comune della Provincia nel cui ambito risiedano o abbiano eletto domicilio almeno trenta iscritti all' Albo professionale è costituita una Commissione formata da cinque iscritti all' Albo eletti, con voto proporzionale, dagli iscritti stessi, da tre rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e da un esperto in problemi agricoli eletto dal Consiglio comunale.
Tale Commissione viene costituita con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana e viene presieduta da un componente prescelto nell' ambito degli eletti dagli iscritti nell' Albo; essa deve esprimere un parere sui requisiti degli imprenditori agricoli da iscrivere all' Albo e formulerà proposte in ordine alla revisione dell' elenco degli iscritti all' Albo medesimo.
Detto parere verrà comunicato alla Commissione provinciale per le successive determinazioni.
Nei Comuni nei quali non si verifichino le condizioni di cui al primo comma, verranno costituite Commissioni intercomunali le cui sedi verranno individuate con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed alla economia montana, su proposta della Commissione provinciale.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio del Comune in cui ha sede la Commissione designerà il componente esperto in problemi agricoli.
Le elezioni per la costituzione delle Commissioni comunali o intercomunali avvengono contestualmente a quelle per la costituzione delle Commissioni provinciali.
In via transitoria e fino alla costituzione delle Commissioni elettive, i rappresentanti degli imprenditori iscritti all' Albo verranno nominati con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, su segnalazione delle Organizzazioni professionali più rappresentative.
La Commissione è assistita da un impiegato comunale, che funge da segretario, designato dal Sindaco del Comune in cui ha sede la Commissione stessa. >>