LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1978, n. 73

Interventi straordinari per l' occupazione giovanile, previsti dalla lettera f), dell' articolo 1 della legge nazionale 8.8.1977, n. 546, per la ricostruzione del Friuli terremotato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1978
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 51, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Integrata la disciplina della legge da art. 187, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi diretti a favorire la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto, la Regione, in attuazione dell' articolo 1, lettera f) della legge 8 agosto 1977, n. 546, provvede nell' ambito delle zone terremotate, delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, ad incrementare l' occupazione giovanile sulla base delle norme contenute nella legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 25/1980
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti riguardanti servizi socialmente utili programmati ai sensi dell' articolo 26 della legge n. 285/77 inclusi o meno nel piano annuale regionale purché non finanziati dal CIPE.
Art. 3
 
Gli interventi previsti dall' articolo 2 della presente legge, nonché i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed emigrazione.
Quando i progetti prevedano connesse attività di formazione professionale, le delibere della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore al lavoro, alla assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali previo parere della Commissione regionale per la formazione professionale.
Art. 4
 
Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, al Titolo II, Sezione IV, Rubrica n. 10, categoria XI, il capitolo 6949 con la denominazione << Interventi straordinari per l' occupazione giovanile previsti dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge 8.8.1977 n. 546 >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6949 saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.