LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1978, n. 70

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 1
 
All' articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica relative a scuole medie dell' obbligo già finanziate con fondi a carico dello Stato e situate in Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15. >>

Art. 2
 
Gli oneri previsti dall' articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, fanno carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978- 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 3
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 1 della presente legge, la denominazione del capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica >>.
TITOLO II
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 4
 
Il primo comma dell' articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Ai fini dell' ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>

Art. 5
 
Il terzo comma dell' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< La concessione ed erogazione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>

Art. 6
 
All' articolo 48, secondo comma, terzo rigo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << i quali >> sono inserite le parole << siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero >>.
Art. 7
 
All' articolo 55, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all' inizio del secondo comma, dopo le parole << Le domande >> è aggiunto l' inciso << da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 >>.
Art. 8
 
All' articolo 75, primo comma, punto 2), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente periodo: << ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire >>.
Art. 9
 
All' articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite con le parole << entro il 31 dicembre 1978 >>.
Art. 10
 
Sono ammessi alle provvidenze, di cui all' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorché degli stessi non occupati alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.
Art. 11
 
I soggetti aventi titolo alle provvidenze previste dagli articoli 46 e 48 primo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni possono richiedere, qualora ricorrano accertate esigenze di lavoro o particolari situazioni familiari, di procedere alla ricostruzione dell' alloggio distrutto o demolito a causa del sisma, anche in Comune diverso da quello di residenza, purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
L' accoglimento della domanda di contributo, da presentarsi al Sindaco del Comune di nuova residenza, è subordinato all' autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ogni altra modalità, rimangono in vigore le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
 
Dopo il terzo comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è inserito il seguente comma:
<< Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell' articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976. >>

TITOLO III
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 13
 
All' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come integrato con l' articolo 4 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l' incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell' articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. >>

I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma - lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
Art. 14
 
I benefici di cui all' articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dallo articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.
Art. 15
 
Il terzo comma dell' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:
1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco. >>


TITOLO IV
 Norme modificative della legge regionale
24 aprile 1978 n. 25
TITOLO V
 Norme finanziarie e finali
Art. 17
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l' acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonché per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale >>.
Gli oneri previsti dal quarto comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, inserito con l' articolo 12 della presente legge, fanno carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario per l' adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 e ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale anche se i lavori sono stati iniziati dopo tale data; finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale, nonché per gli arredi e le attrezzature relative ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale >>.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.