LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 1978, n. 67

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di norme in materia di edilizia abitativa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
All' articolo 31 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, dopo il secondo comma, viene inserito il seguente:
<< Qualora, in conseguenza di quanto disposto al terzo comma del successivo articolo 45, si abbia utilizzo anticipato del contributo regionale rispetto all' entrata in ammortamento del mutuo, resta a carico del mutuatario, nel periodo finale di ammortamento del mutuo, l' intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta da contributo. >>

Art. 2
 
L' ultimo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come sostituito dall' articolo 6, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui al primo comma sono corrisposti semestralmente con scadenze al 30 giugno ed al 31 dicembre. >>

Art. 3
 
All' articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, le parole << di 16 mq di superficie >> sono sostituite con le parole << di 10 mq di superficie >>.
Art. 4
 
Sono peraltro fatte salve le domande di contributo già presentate ai sensi del predetto articolo.
Art. 5
 
In via di interpretazione autentica, il termine << completamento >> di cui al primo comma dell' articolo 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come sostituito dallo articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, non può essere riferito ad abitazioni nuove in fase di costruzione.
Gli ultimi due commi dello stesso articolo 39 sono sostituiti dai seguenti:
<< La concessione e l' erogazione del contributo avvengono secondo quanto previsto dai successivi articoli 44 e 45, terzo comma.
Entro tre anni dal provvedimento di concessione, l'interessato deve presentare alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, pena la revoca e conseguente restituzione del contributo erogato, una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata da un tecnico professionalmente abilitato in rapporto alla natura degli stessi, e ove del caso, il certificato di abitabilità. >>

Art. 6
 
La lettera d) del primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come sostituita dall' articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, è sostituita dalla seguente:
<< d) che abbiano fruito, nell' anno solare antecedente quello in cui viene comunicata dal Direttore provinciale dei lavori pubblici l' ammissione al contributo e richiesta la documentazione necessaria all' emanazione del provvedimento di concessione, di un reddito annuo complessivo per l' intero nucleo familiare, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 12.000.000 elevabile di lire 500.000 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 3; nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrano redditi da lavoro non dipendente in misura superiore a lire 1 milione, il predetto limite di 12.000.000 viene ridotto a lire 9.000.000 >>.

Art. 7
 
All' articolo 42 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 è aggiunto il seguente comma:
<< Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata ai sensi del primo comma, lettera c), il richiedente deve, a pena di revoca del contributo concesso, alienare l' abitazione non adeguata prima dei provvedimenti di cui al successivo articolo 45, primo od ultimo comma. >>

Art. 8
 
All' articolo 44 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è aggiunto il seguente comma:
<< La concessione e contestuale impegno del contributo è disposta con provvedimento del Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente previo accertamento, per il caso di cui all' articolo 39, della congruità della spesa indicata nella domanda di contributo, nonché previa presentazione:
a) per il caso di acquisto, di pianta dell' alloggio da acquisire debitamente quotata;
b) per il caso di costruzione di nuove abitazioni, del progetto esecutivo e di copia della relativa concessione ad edificare. >>


Art. 9
 
L' articolo 45 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 45
 
L' erogazione del contributo concesso a fronte dell' acquisto di abitazioni, è subordinata alla verifica del rispetto del limite di superficie prescritto, nonché alla presentazione del contratto di compravendita dell' alloggio e, per il caso di cui all' articolo 31, del contratto di mutuo; contestualmente viene pure disposto il pagamento dei ratei maturati ed emesso il ruolo di spesa fissa.
I documenti di cui al comma precedente devono comunque essere presentati alla Direzione provinciale dei lavori pubblici - pena la revoca del provvedimento di concessione - entro due anni dalla data del provvedimento stesso.
Nel caso di contributo a fronte della costruzione di nuove abitazioni, l' erogazione del contributo ha luogo a seguito di presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori, nonché, per il caso di ricorso al mutuo, di apposita lettera di assenso alla concessione del mutuo da parte di un istituto di credito per importo corrispondente o maggiore a quello per cui viene richiesto il contributo di cui al precedente articolo 31; contestualmente il Direttore provinciale dei lavori pubblici dispone il pagamento dei ratei di contributo già maturati.
Nel caso di cui al comma precedente, il beneficiario deve presentare entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione - pena la revoca del contributo e conseguente restituzione delle semestralità erogate - il certificato di abitabilità relativo alla nuova abitazione, nonché, per il caso di ricorso al mutuo, il contratto di mutuo.
All' atto in cui sono presentati i documenti di cui al comma precedente il Direttore provinciale dei lavori pubblici in seguito a verifica dei metri quadrati su superficie realizzata, liquida in via definitiva il contributo, procedendo ove occorra all' eventuale conguaglio - entro il limite del contributo concesso tra le somme erogate e quelle spettanti. >>

Art. 11
 
All' adeguamento dei limiti di somma e delle unità di contributo previsti dall' articolo 38 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, si procede secondo quanto previsto dall' articolo 48 della stessa legge.
Art. 12
 
Le annualità del limite d' impegno autorizzate con lo articolo 14, lettera c), della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18 vengono ridotte, a partire dall' esercizio 1978 e fino all' esercizio 1997, a lire 820.000.
Art. 13
 
In deroga alla disciplina vigente, il requisito del reddito dei soci di cooperative edilizie, beneficiarie di contributi regionali nel settore dell' edilizia abitativa, viene accertato soltanto all' atto in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo regionale e con riferimento al reddito percepito nell' anno antecedente a quello della deliberazione della Giunta regionale di ammissione al contributo stesso; ove quest' ultima non sia prescritta, si fa riferimento al reddito percepito nell' anno antecedente a quello dell' atto del competente ufficio regionale contenente la comunicazione dell' ammissione al contributo e la richiesta della documentazione necessaria all' emanazione del provvedimento di concessione.
In deroga alla disciplina vigente il reddito annuo complessivo per l' intero nucleo familiare - calcolato ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche - dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini dell' ammissione a contributi regionali nel settore dell' edilizia abitativa non può superare l' importo di lire 8.000.000, elevabile di lire 500.000 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 3; nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro non dipendente in misura superiore a lire 700.000, il predetto limite di lire 8.000.000 viene ridotto a lire 6.000.000.
Alle variazioni dei limiti di reddito di cui al comma precedente si procede secondo quanto prescritto dall' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14
 
Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, come sostituito dallo articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:
<< Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa sono concesse fino ad un importo di lire 260.000 per mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 22 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche, e fino ad un importo di lire 240.000 al mq. di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 20,5 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di 35 anni, al tasso annuo:
1) del 2% per i soci con reddito annuo - escluse le elevazioni per figli a carico - inferiore a lire 4 milioni o rispettivamente inferiore a 3 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente;
2) del 3,5% per i soci con reddito annuo - escluse le elevazioni per figli a carico - inferiore a lire 6 milioni o rispettivamente inferiore a lire 4,5 milioni se comprensivo di reddito da lavoro non dipendente;
3) del 5% per i soci con reddito annuo - escluse le elevazioni per figli a carico - inferiore a lire 8 milioni o rispettivamente inferiore a lire 6 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente.

Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà individuale sono concesse fino ad un importo di lire 235.000 per mq. di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 19,5 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche e fino ad un importo di lire 215.000 per mq. di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 18 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di 30 anni al tasso annuo:
1) del 4% per i soci con reddito annuo - escluse le elevazioni per figli a carico - inferiore a lire 8 milioni o rispettivamente inferiore a lire 6 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente;
2) del 6% per i soci con reddito annuo - escluse le elevazioni per i figli a carico - inferiore a lire 10 milioni o rispettivamente inferiore a lire 7,5 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente;
3) dell' 8% per i soci con reddito annuo - escluse le elevazioni per figli a carico - inferiore a lire 12 milioni o, rispettivamente inferiore a lire 9 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente. >>


Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli stanziamenti da ripartire dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
 
Il terzultimo, il penultimo e l' ultimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 sono sostituiti dai seguenti:
<< L' erogazione delle anticipazioni concesse in favore delle cooperative avviene:
- nella misura del 50% previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori;
- nella misura dell' ulteriore 40% previo accertamento da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente - da effettuarsi entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell' avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% della anticipazione concessa;
- nella misura restante, a seguito di certificato del Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente attestante la regolarità dei lavori eseguiti, la rispondenza degli stessi alle previsioni progettuali e l' effettiva superficie utile dei singoli alloggi.

Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell' articolo 35 della legge nazionale 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi - sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dallo stesso articolo 35 e siano state iniziate le procedure di esproprio - si può procedere all' erogazione delle anticipazioni secondo quanto previsto dal comma precedente previa assunzione da parte delle cooperative di formale impegno ad iscrivere ipoteca per un importo pari all' anticipazione concessa, non appena l' iscrizione stessa si renda possibile.
Nel caso in cui, dal momento in cui si rende possibile l' iscrizione ipotecaria, la cooperativa non vi provveda entro i termini a tal fine fissati dall' Assessorato delle finanze, si procederà alla revoca ed al conseguente recupero delle anticipazioni concesse. >>

Art. 16
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 15.000.000.
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è autorizzato l' ulteriore limite di impegno di lire 35.000.000.
I limiti di impegno autorizzati con i commi precedenti possono essere destinati ad integrazione dei contributi già concessi per il finanziamento di aumenti nei costi delle opere comunque determinatisi.
Art. 17
 
L' erogazione dei contributi concessi alle cooperative edilizie ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, degli articoli 16 e 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nonché degli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, può aver luogo, su istanza delle stesse, anche prima della stipulazione del contratto di mutuo definitivo, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori nonché di apposita lettera di assenso alla concessione del mutuo da parte di un istituto di credito per importo corrispondente o maggiore a quello per cui è stato concesso il contributo.
A seguito della presentazione del contratto definitivo di mutuo e dell' approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, si procede alla liquidazione in via definitiva del contributo ed all' eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.
Nel caso in cui, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, si abbia erogazione anticipata del contributo regionale rispetto all' entrata in ammortamento del mutuo - fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso - nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l' intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta da contributo.
Art. 18
 
Su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici di concerto con l' Assessore alle finanze, la Giunta regionale delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con istituti di credito, al fine di incrementare i finanziamenti all' edilizia abitativa ed agevolare l' erogazione dei mutui.
Le convenzioni con gli istituti mutuanti di cui al precedente comma sono stipulate dall' Assessorato delle finanze.
Art. 19
 
Nell' ammissione ai contributi regionali nel settore dell' edilizia abitativa dovranno essere privilegiati i soggetti con più basso reddito.
Ai fini di cui al comma precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei soggetti da ammettere a contributo e per la graduazione - ove possibile - per fasce di reddito, delle unità di contributo.
Art. 20
 
La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle domande di contributo già presentate alla data della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora emesso alla stessa data il provvedimento di cui allo articolo 44, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
Le domande per le quali sia già stato emesso il provvedimento di cui al comma precedente ma non ancora quello di concessione definitiva sono evase, su istanza degli interessati, sempreché sussistano i requisiti prescritti dalla presente legge, secondo la disciplina prevista dalla presente legge.
Alle domande di cui al comma precedente, limitatamente a quelle presentate da società cooperative, sono estese eventuali disposizioni più favorevoli adottate dopo l' entrata in vigore della presente legge in attuazione dello articolo 48, secondo comma della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
Le disposizioni della presente legge concernenti il reddito, ivi comprese quelle di cui all' articolo 19, si applicano anche alle società cooperative beneficiarie dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55.
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati, nello esercizio 1978, il limite di impegno di lire 140 milioni e, nell' esercizio 1979, il limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative ai due limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1978 Lire 140 milioni - esercizi dal 1979 al 2002 Lire 340 milioni - esercizio 2003 Lire 200 milioni

L' onere di lire 1.160 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 140 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.160 milioni per il piano, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 1.160 milioni si provvede come segue:
- per lire 560 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per i restanti 600 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 3603 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 22
 
Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato, nell' esercizio 1978, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 4.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.200 milioni, relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6163 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 4.800 milioni per il piano, di cui lire 1.200 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 4.800 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 23
 
Per le finalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato, nell' esercizio 1978, l' ulteriore limite di impegno di lire 82 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 82 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 328 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 82 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6164 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 328 milioni per il piano, di cui lire 82 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 328 milioni si provvede come segue:
- per lire 240 milioni, di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per lire 88 milioni, di cui lire 22 milioni per l' esercizio 1978, mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto dall' articolo 12 della presente legge - dal capitolo 6168 del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 24
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, sono autorizzate le seguenti spese:
a) la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 3.000 milioni per l' esercizio 1978 a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 3.000 milioni per l' esercizio 1978 a favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.

Gli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) fanno carico al capitolo 6252 e, rispettivamente, al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, i cui rispettivi stanziamenti vengono elevati ciascuno di lire 6.000 milioni per il piano, di cui lire 3.000 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 12.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l' esercizio 1978, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:
- per 11.500 milioni, di cui 5.500 milioni per l' esercizio 1978, dalla Partita n. 5 del sopraspecificato elenco n. 5; detto importo comprende 500 milioni, relativi all' esercizio 1978, corrispondenti alla quota non utilizzata nell' esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
- per i restanti 500 milioni relativi all' esercizio 1978, dalla Partita n. 7 del predetto elenco n. 5, corrispondenti alla quota non utilizzata nell' esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 25
 
Per le finalità previste dagli articoli 17, 19, 22 e 26 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 6352 con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per l' attuazione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti l' acquisizione delle aree, l' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi, ivi compresi i maggiori oneri conseguenti all' acquisizione delle aree per gli aumenti d' asta, per IVA e per spese generali e per il concorso nella revisione dei prezzi contrattuali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 26
 
Le annualità relative ai due limiti di impegno autorizzati dall' articolo 14 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di lire 15 milioni e di lire 35 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 2012.
L' onere di lire 60 milioni, corrispondente all' annualità del primo limite autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 15 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6158 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 60 milioni per il piano, di cui lire 15 milioni per l' esercizio 1978.
L' onere di lire 140 milioni, corrispondente alle annualità del secondo limite autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 35 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6154 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 35 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2012, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 27
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.