Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a concedere a favore di Enti, Associazioni, Cooperative e loro Consorzi aventi sede nella regione, sovvenzioni sulle spese comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria, dagli stessi sostenute per conseguire i propri scopi istituzionali d' interesse agricolo o di assistenza ai lavoratori agricoli oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola;
b) a concedere sovvenzioni a favore di Province, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi per lo svolgimento di iniziative inerenti all' assistenza tecnica, alla divulgazione ed all' attività dimostrativa in agricoltura;
c) a concedere sovvenzioni a favore di Enti ed Organismi aventi sede anche al di fuori della regione che svolgono funzioni interessanti l' agricoltura regionale. Tali sovvenzioni potranno essere concesse per le spese di gestione per un importo corrispondente alla eventuale quota annua di adesione che l' Amministrazione regionale è tenuta a versare o per un importo determinato dalla Giunta regionale; dette sovvenzioni potranno essere concesse anche per iniziative concernenti programmi specifici rivolti all' agricoltura regionale.
Art. 2
I beneficiari di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 dovranno presentare entro il 31 marzo di ogni anno, all' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, una domanda, corredata da copia autentica dello statuto e da un programma con relativo preventivo annuale di spesa oppure da una previsione annuale degli oneri gestionali.
I beneficiari di cui alla lettera b) dell' articolo 1 sono tenuti a presentare all' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, il programma ed il preventivo di spesa per le iniziative ammissibili a sovvenzione.
Per quanto attiene i beneficiari di cui alla lettera c) dell' articolo 1 la sovvenzione per le spese di gestione viene concessa su presentazione di una domanda accompagnata dal bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno, mentre per i programmi specifici rivolti all' agricoltura regionale dovrà essere presentato unitamente alla domanda, il programma delle iniziative corredato dall' apposito preventivo di spesa.
La sovvenzione di cui al punto a) dell' articolo 1 non potrà essere accordata, per le spese di gestione, a cooperative e loro consorzi che nel medesimo anno o nell' ultimo semestre dell' anno precedente a quello cui si riferisce la sovvenzione abbiano ottenuto l' erogazione di un prestito per le necessità di conduzione agevolato negli interessi a termini di leggi statali o regionali.
Per l' esercizio 1978 le domande di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma dovranno pervenire all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Le sovvenzioni verranno erogate fino all' 80 per cento del loro importo al momento dell' emanazione del provvedimento di concessione ed il saldo a seguito della presentazione dei documenti giustificativi della spesa fino alla copertura della sovvenzione concessa.
I beneficiari che hanno fruito dell' intervento su oneri gestionali dovranno presentare il bilancio consuntivo dal quale risulti in evidenza la sovvenzione erogata e la relativa spesa sostenuta. Per quanto attiene la quota annua di adesione concessa ai beneficiari di cui al punto c) è sufficiente la presentazione da parte degli stessi del bilancio consuntivo, sul quale risulti evidenziato l' introito della quota stessa.
Qualora la documentazione di cui ai precedenti commi non venga presentata entro il mese di settembre dell' anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione, l' Amministrazione regionale procederà all' annullamento del provvedimento ed al recupero della sovvenzione salvo motivato decreto di conferma con il quale verranno fissati nuovi termini.
Art. 4
In via transitoria, le sovvenzioni di cui all' articolo 1 della presente legge potranno essere concesse anche per le attività svolte nell' anno 1977.
In tal caso gli Enti ed Organismi interessati presenteranno all' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, la relativa domanda, unitamente ai documenti di cui all' articolo 2, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 850 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7552 con la denominazione: << Sovvenzioni per finalità di interesse agricolo >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 850 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante i seguenti storni:
- per lire 1.200 milioni, di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1978 - comprendente la quota di lire 400 milioni non utilizzata al 31 dicembre 1977 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 -, dal capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978;
- per i restanti 200 milioni, di cui 50 milioni per l' esercizio 1978, dal capitolo 2655 del precitato stato di previsione.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.