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Indice:
L.R. n. 51/1978
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
5 giugno 1978
, n.
51
Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 06/06/1978, N. 047
Data di entrata in vigore:
21/06/1978
Materia:
240.02
-
Emigrazione - Immigrazione
310.02
-
Assistenza sociale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
La Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione di quanto disposto dal capo II, articolo 2, lettera d) della LR 10.11.1976, n. 59, concede ai rimpatriati contemplati dall'
articolo 51 della legge 30.4.1969, n. 153
e successive modificazioni ed integrazioni che siano rientrati in Regione dopo aver svolto all' estero un lavoro subordinato cui la mancanza di apposita convenzione internazionale non riconosca la copertura in materia di assicurazione sociale, contributi sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione.
Art. 2
Il contributo di cui all' articolo 1 spetta:
a) al lavoratore emigrato già residente in Regione ovvero negli ex territori italiani ceduti alla Repubblica Federativa di Jugoslavia, in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo, rientrato definitivamente nel territorio regionale;
b) ai superstiti del lavoratore emigrato indicato sub a) per il lavoro svolto all' estero da quest' ultimo, purché residenti nel territorio regionale all' atto della richiesta del contributo;
c) al coniuge ed ai figli del lavoratore indicato sub a) i quali abbiano prestato all' estero lavoro subordinato nelle condizioni indicate all' articolo 1 della presente legge, trasferitisi definitivamente nel territorio regionale, ancorché quivi non residenti in precedenza.
Art. 3
1.
Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.
(1)
(2)
(3)
Il contributo spetta ai richiedenti che, indipendentemente dalla data del rimpatrio, al verificarsi del rischio assicurato definiscano gli oneri di riscatto con l' INPS successivamente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 51/1980
2
Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 28/1986
3
Primo comma sostituito da art. 11, comma 5, L. R. 12/2003
Art. 4
L' assegnazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato storico - anagrafico comprovante il requisito di residenza, indicato sotto la lettera a) dell' articolo 2, posseduto all' atto dell' espatrio. Nel caso in cui il rilascio o la produzione di tale certificato non siano possibili, il requisito stesso potrà essere provato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
b) certificato di residenza attuale del richiedente;
c) dichiarazione rilasciata dall' INPS comprovante l' importo versato dal richiedente ai sensi dell' articolo 51, comma II della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni per il raggiungimento dei requisiti minimi necessari per l' ottenimento della pensione richiesta;
d) certificato di matrimonio o di nascita rispettivamente per il coniuge ed i figli di cui alla lettera c) dell' articolo 2.
Il contributo è erogato direttamente al richiedente.
Art. 5
La Regione Friuli - Venezia Giulia è autorizzata, ove occorra, a stipulare con l' INPS, apposita convenzione per disciplinare i reciproci rapporti derivanti dalla presente legge ed in particolare per il rilascio ai soggetti richiedenti della dichiarazione di cui alla lettera c) dell' articolo 4.
Art. 6
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 2324 con la denominazione: << Contributi ai rimpatriati contemplati dallo
articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153
e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del I comma dell'
articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con l'
articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative