LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
3Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
4Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986
5Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
6Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
7Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 11, L. R. 18/2003
8Integrata la disciplina della legge da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
9Capo VII abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
CAPO I
 Istituzione del Comitato consultivo
per l' impiego delle risorse finanziarie
Art. 1
Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.
Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell' ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;
- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;
- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;
- promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 7/1981
2Il Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
CAPO II
 Provvedimenti a favore della società finanziaria
regionale Friulia SpA.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Società per azioni - Friulia SpA >> fino alla concorrenza dell' importo di lire 3 miliardi nonché a concedere alla stessa Società un contributo di lire 6 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del Capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 3
 
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 2 sono autorizzate, per l' esercizio 1978, rispettivamente la spesa di lire 3 miliardi e la spesa di lire 6 miliardi.
L' onere di lire 3 miliardi fa carico al capitolo 7251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
L' onere di lire 6 miliardi fa carico al capitolo 7254 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di lire 6 miliardi per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 9 miliardi, autorizzato con il precedente primo comma, si fa fronte con la maggiore entrata di cui al comma successivo.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 712 con la denominazione: << Assegnazioni della CEE sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
CAPO III
 Ulteriore dotazione finanziaria al Fondo di rotazione
per iniziative economiche - FRIE.
Art. 4
 
Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi.
Art. 5
 
La relazione annuale di cui all' ultimo comma dell' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dall' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 6
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7255 con la denominazione: << Conferimento al Fondo di rotazione al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978, cui si provvede come segue:
- per lire 2 miliardi mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1976 approvato con legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10;
- per i restanti 3 miliardi con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.
CAPO IV
 Contributi annui costanti ai Comuni
per la realizzazione di infrastrutture industriali
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
2Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
CAPO V
 Disposizioni relative al funzionamento degli Enti
e dei Consorzi per lo sviluppo industriale
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995
3Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 24/1991
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 14/1994
3Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 45/1987
2Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 36/1995
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
CAPO VI
 Interventi regionali per favorire le iniziative per
la depurazione, il trattamento e lo smaltimento
delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo
Art. 15
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.
(7)
3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
2Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982
3Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993
7Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993
9Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 16
1. Al fine di favorire l' attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura non superiore alle intensità fissate dall' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall' articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e dall' articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 23/1982
2Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
5Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/1993
6Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 17
1. Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.
2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria.
Note:
1Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 18

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 23/1982
2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, fermo restando il regime transitorio di cui all' articolo 50 della medesima legge.
Art. 19
 
L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.
Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 20
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1800 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la denominazione: << Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 1800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal precedente articolo 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: << Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residuate dal ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
CAPO VII
 Interventi per la ricerca applicata
e l' innovazione tecnologica
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, terzo comma, L. R. 49/1978
3Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 31/1985
5Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 12/1991
6Il comunicato relativo all' esame del presente articolo, come sostituito dall' art. 8 della L.R. 12/91, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
7Articolo sostituito da art. 6, comma 30, L. R. 23/2002
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 31, L. R. 23/2002
9Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 12/2003
10Comma 1 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2003
11Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 26/2005
12Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 18, L. R. 11/2009
13Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 20, L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
16Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 26, L. R. 6/2013
17Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 19/2015
18Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 31/1985
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 31/1985
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 31/1985
5Derogata la disciplina del secondo comma da art. 33, comma 3, L. R. 22/1987
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991
7Articolo sostituito da art. 5, comma 2, L. R. 11/2003
8Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2005
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 26, L. R. 6/2013
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 3/2015
13Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 19/2015
14Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 219, comma 1, L. R. 5/1994
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 10, comma 1, L. R. 13/2002
4Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
CAPO VIII
 Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale
16 gennaio 1973, n. 3, recante provvidenze a favore dei
consorzi tra piccole imprese industriali
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
CAPO IX
 Modifica al Capo I della legge regionale 6 dicembre 1976,
n. 63, in materia di contributi sulle operazioni di locazione
finanziaria di macchine e attrezzature
Art. 27
 
La percentuale del contributo prevista al secondo comma dell' articolo 1 ed all' articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è elevata al 15%.
La disposizione di cui al precedente comma si applica alle domande presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio a partire dal 1 gennaio 1978.
CAPO X
 Interpretazione autentica della legge regionale 16 agosto
1974, n. 42, sulla disciplina in materia di coltivazione
delle cave
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986
2Articolo abrogato implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986
CAPO XI
 Rifinanziamento del Capo II della legge regionale 11 giugno
1975, n. 30, concernente interventi per la realizzazione
di infrastrutture commerciali
Art. 29
 
Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, per l' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7654 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 30
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.