LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 1978, n. 44

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/1978
Materia:
130.02 - Comunità montane
210.06 - Economia montana

Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Finalità
Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in applicazione dell' articolo 44 della Costituzione e della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la programmazione dello sviluppo economico e sociale dei terreni montani del Friuli - Venezia Giulia ed in particolare:
- a fornire alle popolazioni - nel riconoscimento della funzione che svolgono a presidio del territorio - strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente montano;
- a dotare i territori montani, in un ordinato assetto territoriale, di infrastrutture, servizi civili e socio - sanitari;
- a stimolare e sostenere - con la partecipazione di tutte le forze sociali e delle popolazioni interessate - iniziative atte a valorizzare le risorse locali, attuali e potenziali, per determinare l' eliminazione dello squilibrio esistente tra il territorio montano ed il restante territorio regionale.

Ai sensi della succitata legge, la Regione persegue la realizzazione coordinata ed omogenea delle predette finalità, nelle zone di cui al successivo articolo 2, per mezzo delle Comunità montane, enti di diritto pubblico, aventi finalità di programmazione socio - economica che esercitano altresì le funzioni di amministrazione attiva loro attribuite dalle leggi, nonché quelle previste in materia urbanistica dall' articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Tali funzioni possono essere esercitate nei soli Comuni il cui territorio sia interamente compreso nella Comunità montana, ferme restando le disposizioni speciali contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. >>

Art. 2
 
L' articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Costituzione delle Comunità montane
In attuazione e per le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della presente legge regionale ogni Comunità montana è preposta ad una o più zone omogenee ed è costituita fra i Comuni che in esse sono compresi in tutto o in parte. >>

Art. 3
 
L' articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Disciplina degli organi
Salvo quanto disposto dalla presente legge e dai singoli statuti, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Comunità montane sono disciplinati dalle norme relative agli organi delle Amministrazioni comunali, nel rispetto dei particolari diritti della minoranza slovena, relativamente alle sue caratteristiche etniche, storiche e culturali. >>

Art. 4
 
La lettera l) dell' articolo 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituita dalla seguente:
<< l) esercitare le altre attribuzioni ad essa conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità >>.

Art. 5
 
Il terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Il Presidente designa, fra i componenti del Consiglio direttivo, il Vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento. La designazione è comunicata alla Assemblea generale che ne prende atto. Divenuta esecutiva la relativa deliberazione, il Presidente della Comunità montana ne dà partecipazione formale al Presidente della Giunta regionale. >>

Art. 6
 
Il primo periodo, nonché la lettera e) dell' articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, sono sostituiti rispettivamente come segue:
<< Art. 11 Attribuzioni del Consiglio direttivo
Spetta al Consiglio direttivo, in una visione organica ed equilibratrice degli interessi dei Comuni partecipanti:
e) esercitare le altre attribuzioni, ad esso conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità >>.

Art. 7
 
L' articolo 12 della legge regionale 4 maggio 1973 n. 29 è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Conferimento, scadenza e revoca del mandato
degli Organi comunitari
Il mandato dei componenti dell' Assemblea generale viene meno con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti. Tuttavia essi rimangono in carica sino all' insediamento dei successori.
A tale fine ed a ogni altro effetto di legge l' insediamento dei nuovi componenti dell' Assemblea generale decorre dalla data di comunicazione alla Comunità montana, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ritorno, della deliberazione divenuta esecutiva di cui al seguente comma.
È fatto obbligo al nuovo Consiglio comunale di eleggere i successori nella seduta immediatamente successiva a quella in cui vengono eletti il Sindaco e la Giunta municipale.
Il mandato del Presidente della Comunità montana e quello del Consiglio direttivo viene meno ogni volta che i membri dell' Assemblea generale, che a suo tempo li ha eletti, siano stati sostituiti in misura superiore alla metà dei componenti spettanti.
Il Presidente o il Consiglio direttivo nel suo insieme possono essere revocati con deliberazione motivata dalla Assemblea generale che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di essa.
La proposta motivata relativa deve essere sottoscritta da un quarto almeno dei componenti spettanti all' Assemblea e la stessa è iscritta di diritto all' ordine del giorno della prima seduta dell' Assemblea immediatamente successiva alla data di deposito della proposta presso l' Ufficio di segreteria della Comunità.
Quando sia venuto meno o sia stato revocato il mandato, il Presidente ed il Consiglio direttivo della Comunità montana rimangono in carica per l' ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori. >>

Art. 8
 
L' articolo 14 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 29 è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 Controlli
Alle Comunità montane si applica la disciplina dei controlli sugli atti vigente per le Province.
Rispetto alle opere di competenza delle Comunità si osservano le norme stabilite per le opere di competenza delle Province. >>

Art. 9
 
L' articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 Piano pluriennale di sviluppo
Le Comunità montane sono tenute ad approntare, in conformità alle indicazioni risultanti dalla programmazione e dalla pianificazione regionale, un piano pluriennale della durata non superiore a 5 anni, per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e per la correzione degli squilibri eventualmente esistenti all' interno di essa. All' approntamento del piano pluriennale successivo dovrà provvedersi nel corso dell' ultimo anno dell' arco temporale considerato dal piano pluriennale precedente.
Detto piano, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello sub - regionale e dell' eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo dei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, i criteri per la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.
Dovrà altresì indicare gli indirizzi, le dimensioni, i settori degli interventi previsti nel piano, propri degli enti locali territoriali e degli altri enti di cui al secondo comma dell' articolo 16, nonché i criteri per la localizzazione degli stessi.
La conformità alle suddette indicazioni qualifica come prioritari rispetto ad ogni altro gli interventi medesimi ai fini della loro ammissione ai contributi regionali.
Gli enti operanti in ciascuna zona omogenea, di cui al precedente articolo 2, sono tenuti a fornire ogni forma di collaborazione nel settore di loro competenza per la formazione e l' attuazione del piano di sviluppo economico e sociale.
Al piano di sviluppo economico e sociale debbono adeguarsi i piani di altri enti operanti nel territorio della Comunità montana.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. >>

Art. 10
 
Il secondo comma dell' articolo 16 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 è sostituito dal seguente:
<< Nella fase di predisposizione del progetto è sentito un Comitato tecnico consultivo - da costituirsi ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 -, del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle Province interessate, degli Enti e dei Consorzi di cui al Capo III, operanti nella zona, rappresentanti dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura - ERSA - e dell' Ente regionale per lo sviluppo dello artigianato - ESA - nonché rappresentanti di altri eventuali enti ed organismi interessati allo sviluppo economico e sociale della Comunità. >>

Art. 11
 
Il primo ed il terzo comma dell' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
<< Il piano pluriennale di sviluppo è attuato a mezzo di programmi - stralcio annuali.
All' approvazione dei programmi - stralcio annuali si provvede entro 60 giorni dal ricevimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. >>

Art. 12
 
L' articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 Delega di funzioni comunitarie
All' attuazione dei programmi annuali e, in genere, all' esercizio di funzioni amministrative o tecniche nei vari settori di intervento, la Comunità montana provvede di norma mediante delega ad enti pubblici o avvalendosi di pubblici uffici, aventi competenza specifica negli stessi settori, previa intesa con le autorità da cui detti uffici dipendono. >>

Art. 13
 
L' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 21
 Assunzione di deleghe di funzioni
La Comunità montana, quando vi sia una formale e preventiva delega degli enti competenti, può assumere funzioni amministrative o tecniche, servizi od opere proprie dei Comuni che ne fanno parte, di norma quando appaiano evidenti la loro rilevanza sovraccomunale, la positiva e diretta incidenza dei medesimi sullo sviluppo economico e sociale della zona omogenea interessata ovvero la convenienza della loro realizzazione o gestione accentrata.
I Comuni, il cui territorio faccia integralmente parte di una Comunità montana, possono aderire a consorzi per l' espletamento di funzioni amministrative o tecniche ovvero per l' espletamento di servizi o per la realizzazione di opere solo quando la Comunità montana non accetti l' apposita delega; inoltre essi possono mantenere la propria adesione a consorzi fino a quando la Comunità montana non comunichi la propria disponibilità alla assunzione di apposita delega.
Le disposizioni legislative regionali che prevedono o autorizzano interventi finanziari della Regione a favore di consorzi di Comuni per l' impianto, la gestione o la realizzazione di servizi od opere si intendono estese ed applicabili alle Comunità montane, in presenza di preventiva delega di Comuni della zona omogenea.
La Comunità montana, nel rispetto più ampio della sua autonomia, è oggetto di delega di funzioni amministrative da parte della Regione.
L' Amministrazione regionale può avvalersi degli organi e degli uffici delle Comunità montane per l' espletamento di proprie funzioni amministrative o tecniche assumendone a proprio carico le spese corrispondenti. >>

Art. 14
 
L' ultimo comma dell' articolo 23 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è abrogato.
Art. 15
 
Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, dopo l' articolo 24, sono inseriti l' articolo 24 bis e il Capo III di seguito riportati:
<< Art. 24 bis
 Funzioni consultive
Le Comunità montane esprimono mediante deliberazione del rispettivo Consiglio direttivo il parere previsto:
- dall' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34;
- dall' articolo 1, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, come modificato con l' articolo 5, lettera c), della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58;
- dall' articolo 3, primo comma, della legge 18 febbraio 1977, n. 8.

CAPO III
 Consorzi fra le Comunità montane
Art. 24 ter
 Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana
Le Comunità montane sono costituite in Consorzi per l' istituzione e il funzionamento di un apposito ufficio di economia e di bonifica montana, per svolgere ad ogni effetto le funzioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle previste da altre leggi nazionali e regionali e dal rispettivo statuto e per svolgere i compiti che verranno loro delegati dalle Comunità montane consorziate.
La costituzione coattiva del Consorzio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, assunta su proposta dell' Assessore regionale agli enti locali, d' intesa con l' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, tenendo conto dei comprensori di bonifica montana attualmente delimitati ai sensi della citata legge.
Il decreto di costituzione dei Consorzi dispone contestualmente la cessazione nell' ambito territoriale di competenza dei medesimi delle funzioni attualmente esercitate dal Consorzio di bonifica Cellina - Meduna di Pordenone, dall' Ente friulano di economia montana di Udine e dalla Comunità carnica - Sezione autonoma di bonifica montana di Tolmezzo, e dispone altresì il trasferimento ai costituiti nuovi Consorzi dei rapporti patrimoniali e giuridici attivi e passivi strumentali o inerenti alle cessate funzioni, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente già adibito all' espletamento delle predette funzioni.
Al fine di cui al comma precedente l' Ente, il Consorzio o la Sezione autonoma interessata trasmettono allo Assessore regionale agli enti locali, entro 60 giorni dalla richiesta, un verbale da cui risulti l' inventario del proprio patrimonio, allegando la relativa documentazione o lo status aggiornato del personale dipendente.
Con decreto dello stesso Assessore, da emanarsi entro i successivi 30 giorni, il patrimonio attivo e passivo, il personale dipendente nonché ogni altro rapporto giuridico facente capo agli Enti, Consorzi e Sezioni sopra citati e riferentisi all' ambito territoriale proprio dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana è trasferito a questi ultimi.
Al personale trasferito sono garantiti l' anzianità maturata ed il trattamento contrattuale, economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
Art. 24 quater
 Mezzi e patrimonio
Il Consorzio provvede all' espletamento delle proprie funzioni:
- con i proventi del proprio patrimonio;
- con i compensi per l' attività di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in concessione;
- con il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione;
- con le quote degli enti consorziati calcolate in base al criterio di cui all' articolo 25 della presente legge;
- con altri eventuali proventi.

La misura dei compensi di cui al secondo a linea del precedente comma è pari alla aliquota delle spese tecniche ammissibili a contributo in base alle leggi regionali d' intervento finanziario per specifiche categorie di opere, cui appartengono i singoli lavori assunti in concessione.
Art. 24 quinquies
 Statuto ed organi
Il Consorzio per l' ufficio di economia e bonifica montana, regolato da uno statuto, adottato dalle Comunità montane che ne fanno parte ed approvato con decreto dell' Assessore regionale agli enti locali, è amministrato da una assemblea consorziale composta da tre delegati, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuna Comunità montana aderente, designati per un quadriennio anche al di fuori dei propri amministratori e da un funzionario dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste designato dallo Assessore competente.
Il Presidente è eletto dall' Assemblea consorziale.
L' Assemblea consorziale:
- delibera le direttive per il funzionamento del Consorzio;
- delibera sul proprio bilancio preventivo e sul proprio conto consuntivo;
- delibera i regolamenti interni del Consorzio;
- delibera lo stato giuridico, il trattamento economico ed ogni altro provvedimento concernente il personale;
- delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- delibera sugli aumenti o sulle diminuzioni del patrimonio immobiliare;
- delibera sulla accettazione delle deleghe di cui all' articolo 21 e sulle modalità di esercizio.

Art. 24 sexies
 Presidente del Consorzio
Il Presidente dell' Assemblea consorziale:
- rappresenta legalmente il Consorzio;
- sovraintende a tutti i servizi di esso;
- convoca e presiede l' Assemblea consorziale;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dalla suddetta Assemblea;
- adempie ad ogni incombenza relativa o conseguente alla concessione di esecuzione delle opere assentite o alle deleghe accettate dal Consorzio;
- assume in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell' Assemblea sottoponendoli a questa per la ratifica;
- assume ogni provvedimento riguardante opere di bonifica montana da eseguirsi con urgenza.

Art. 24 septies
 Delega di funzioni e opere in concessione
Il Consorzio per l' ufficio di economia e bonifica montana, di cui al precedente articolo 24 ter, è ad ogni effetto equiparato alle Comunità montane per quanto attiene la eventuale applicazione nei suoi confronti degli articoli 20 e 21 della presente legge.
La Regione, di norma, affida in concessione direttamente al Consorzio la progettazione, la direzione dei lavori e l' esecuzione delle opere di difesa del suolo, di bonifica integrale e montana, di sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento fondiario rientranti nella competenza regionale e ricadenti nell' ambito territoriale consorziale.
Il Consorzio, inoltre, può direttamente assumere in concessione da parte di altri enti pubblici o su incarico di privati ed a spese di essi la progettazione, la direzione dei lavori e l' esecuzione di opere rientranti nelle categorie considerate nel precedente comma.
Le Comunità montane possono inoltre affidare al Consorzio in via permanente ovvero eccezionale l' incombenza dell' intervento sostitutivo per inerzia o inadempienza degli interessati prescritto dal quarto comma dell' articolo 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Gli atti consorziali inerenti alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e private date in concessione ai sensi del presente articolo sono soggetti ai procedimenti alle forme ed ai modi prescritti dalle norme vigenti nelle materie considerate nel precedente secondo comma.
Art. 24 octies
 Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti per l' esame dei conti consuntivi del Consorzio si compone da un delegato per ogni Comunità montana che non abbia fatto parte dell' Assemblea consorziale nel corso dell' esercizio finanziario cui il conto si riferisce, ed è presieduto da un funzionario designato dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, diverso da quello che ha rappresentato la Regione nell' Assemblea consorziale nel corso dell' esercizio finanziario cui il conto si riferisce. >>

Art. 16
 
Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, il Capo III è modificato in Capo IV mantenendo la medesima intestazione.
Art. 17
 
L' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 Finanziamento dei programmi - stralcio annuali
I contributi regionali straordinari per investimenti e le somme che alla Regione vengono attribuite in base allo articolo 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono destinati al finanziamento dei programmi stralcio di attuazione dei piani pluriennali di sviluppo di cui al precedente articolo 19, ovvero, in pendenza dell' approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, al finanziamento dei programmi straordinari di opere di interventi di cui al successivo articolo 26.
La ripartizione di dette somme fra le Comunità montane è disposta entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale con l' osservanza dei seguenti criteri:
a) per due decimi in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità montana;
b) per tre decimi in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta dai dati ufficiali dell' ISTAT;
c) per due decimi in base al dissesto idrogeologico, esistente in ogni zona omogenea;
d) per tre decimi in base al tasso di riduzione della popolazione residente in ciascuna Comunità montana, risultante dagli ultimi dati ufficiali dell' ISTAT in rapporto al censimento della popolazione del 1971.

Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale dispone la assegnazione a ciascuna Comunità dell' importo spettante. >>

Art. 18
 
L' ultimo comma dell' articolo 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è abrogato.
Art. 19
 
L' articolo 27 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
 Funzioni di consorzio socio - sanitario
Quando la zona socio - sanitaria coincida con la circoscrizione di una Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte hanno facoltà di delegare a quest' ultima le attività ed i servizi che ciascuno dovrebbe altrimenti conferire al Consorzio socio - sanitario.
Nel caso in cui la zona socio - sanitaria coincida con l' ambito territoriale di più Comunità montane, queste ultime provvedono all' esercizio delle deleghe di cui al precedente comma riunite in Consorzio tra di esse. L' atto di delega in tal caso deve esplicitamente prevedere la forma consorziale di espletamento di essa.
Quando la facoltà prevista ai commi precedenti sia stata esercitata entro il termine all' uopo fissato dalla Giunta regionale, non si provvede, per la zona socio - sanitaria interessata, alla costituzione del Consorzio socio - sanitario e a quest' ultimo si intende sostituita ad ogni effetto la Comunità montana delegata ovvero il Consorzio di Comunità montane. >>

Art. 20
 
Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 28 bis
 Norme per la compilazione dei bilanci
Al finanziamento dei programmi - stralcio annuali di cui all' articolo 19 ovvero dei programmi straordinari di opere e di interventi di cui all' articolo 26, le Comunità montane destinano le disponibilità del proprio bilancio di previsione diverse da quelle necessarie al funzionamento degli organi e degli uffici.
Al finanziamento delle spese ordinarie di amministrazione le Comunità montane non possono, comunque, destinare più del dieci per cento delle proprie entrate finanziarie diverse dai contributi ordinari annuali dei Comuni, dalle entrate patrimoniali, dalle contabilità speciali relative all' esercizio di funzioni delegate alle Comunità montane dai Comuni, dalla Regione e dai privati o dal rimborso delle spese per l' avvalimento di uffici da parte della Regione. >>

Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 17 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, la spesa complessiva di lire 13 miliardi, con decorrenza dall' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 13 miliardi fa carico al capitolo 7301 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 13 miliardi.
All' onere complessivo di lire 13 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Art. 22
 
Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è inserito il seguente Capo:
<< CAPO V
 Disposizioni particolari
Art. 30
 Conferma delle competenze straordinarie
per le Comunità interessate dal sisma del 1976
Rimangono ferme per le Comunità montane e per gli enti indicati nell' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le competenze straordinarie e transitorie disciplinate dalla medesima legge regionale n. 63.
Con legge successiva all' approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale sarà provveduto alla ripartizione delle competenze nonché alla disciplina delle procedure amministrative per la gestione ed attuazione degli interventi programmati di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976.
Art. 31
 Funzioni consultive
Le Comunità montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, esprimono, mediante deliberazione del rispettivo Consiglio direttivo, i pareri previsti:
- dagli articoli 11, 20 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;
- dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>


Art. 23
 
In attuazione all' articolo 10 bis del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, l' Amministrazione regionale è autorizzata per l' anno 1978 a concedere contributi a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli comprendenti Comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, fino alla misura massima corrispondente all' importo erogato a ciascuna delle suddette Comunità nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, sarà istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1978, l' apposito capitolo di spesa e vi sarà iscritto il relativo stanziamento da prelevarsi dal fondo iscritto al capitolo 8502 del citato stato di previsione.