<< Art. 24 bis
Funzioni consultive
Le Comunità montane esprimono mediante deliberazione del rispettivo Consiglio direttivo il parere previsto:
- dall' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34;
- dall' articolo 1, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, come modificato con l' articolo 5, lettera c), della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58;
- dall' articolo 3, primo comma, della legge 18 febbraio 1977, n. 8.
CAPO III
Consorzi fra le Comunità montane
Art. 24 ter
Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana
Le Comunità montane sono costituite in Consorzi per l' istituzione e il funzionamento di un apposito ufficio di economia e di bonifica montana, per svolgere ad ogni effetto le funzioni di cui alla
legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle previste da altre leggi nazionali e regionali e dal rispettivo statuto e per svolgere i compiti che verranno loro delegati dalle Comunità montane consorziate.
La costituzione coattiva del Consorzio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, assunta su proposta dell' Assessore regionale agli enti locali, d' intesa con l' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, tenendo conto dei comprensori di bonifica montana attualmente delimitati ai sensi della citata legge.
Il decreto di costituzione dei Consorzi dispone contestualmente la cessazione nell' ambito territoriale di competenza dei medesimi delle funzioni attualmente esercitate dal Consorzio di bonifica Cellina - Meduna di Pordenone, dall' Ente friulano di economia montana di Udine e dalla Comunità carnica - Sezione autonoma di bonifica montana di Tolmezzo, e dispone altresì il trasferimento ai costituiti nuovi Consorzi dei rapporti patrimoniali e giuridici attivi e passivi strumentali o inerenti alle cessate funzioni, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente già adibito all' espletamento delle predette funzioni.
Al fine di cui al comma precedente l' Ente, il Consorzio o la Sezione autonoma interessata trasmettono allo Assessore regionale agli enti locali, entro 60 giorni dalla richiesta, un verbale da cui risulti l' inventario del proprio patrimonio, allegando la relativa documentazione o lo status aggiornato del personale dipendente.
Con decreto dello stesso Assessore, da emanarsi entro i successivi 30 giorni, il patrimonio attivo e passivo, il personale dipendente nonché ogni altro rapporto giuridico facente capo agli Enti, Consorzi e Sezioni sopra citati e riferentisi all' ambito territoriale proprio dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana è trasferito a questi ultimi.
Al personale trasferito sono garantiti l' anzianità maturata ed il trattamento contrattuale, economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
Art. 24 quater
Mezzi e patrimonio
Il Consorzio provvede all' espletamento delle proprie funzioni:
- con i proventi del proprio patrimonio;
- con i compensi per l' attività di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in concessione;
- con il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione;
- con le quote degli enti consorziati calcolate in base al criterio di cui all' articolo 25 della presente legge;
- con altri eventuali proventi.
La misura dei compensi di cui al secondo a linea del precedente comma è pari alla aliquota delle spese tecniche ammissibili a contributo in base alle leggi regionali d' intervento finanziario per specifiche categorie di opere, cui appartengono i singoli lavori assunti in concessione.
Art. 24 quinquies
Statuto ed organi
Il Consorzio per l' ufficio di economia e bonifica montana, regolato da uno statuto, adottato dalle Comunità montane che ne fanno parte ed approvato con decreto dell' Assessore regionale agli enti locali, è amministrato da una assemblea consorziale composta da tre delegati, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuna Comunità montana aderente, designati per un quadriennio anche al di fuori dei propri amministratori e da un funzionario dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste designato dallo Assessore competente.
Il Presidente è eletto dall' Assemblea consorziale.
L' Assemblea consorziale:
- delibera le direttive per il funzionamento del Consorzio;
- delibera sul proprio bilancio preventivo e sul proprio conto consuntivo;
- delibera i regolamenti interni del Consorzio;
- delibera lo stato giuridico, il trattamento economico ed ogni altro provvedimento concernente il personale;
- delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- delibera sugli aumenti o sulle diminuzioni del patrimonio immobiliare;
- delibera sulla accettazione delle deleghe di cui all' articolo 21 e sulle modalità di esercizio.
Art. 24 sexies
Presidente del Consorzio
Il Presidente dell' Assemblea consorziale:
- rappresenta legalmente il Consorzio;
- sovraintende a tutti i servizi di esso;
- convoca e presiede l' Assemblea consorziale;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dalla suddetta Assemblea;
- adempie ad ogni incombenza relativa o conseguente alla concessione di esecuzione delle opere assentite o alle deleghe accettate dal Consorzio;
- assume in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell' Assemblea sottoponendoli a questa per la ratifica;
- assume ogni provvedimento riguardante opere di bonifica montana da eseguirsi con urgenza.
Art. 24 septies
Delega di funzioni e opere in concessione
Il Consorzio per l' ufficio di economia e bonifica montana, di cui al precedente articolo 24 ter, è ad ogni effetto equiparato alle Comunità montane per quanto attiene la eventuale applicazione nei suoi confronti degli articoli 20 e 21 della presente legge.
La Regione, di norma, affida in concessione direttamente al Consorzio la progettazione, la direzione dei lavori e l' esecuzione delle opere di difesa del suolo, di bonifica integrale e montana, di sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento fondiario rientranti nella competenza regionale e ricadenti nell' ambito territoriale consorziale.
Il Consorzio, inoltre, può direttamente assumere in concessione da parte di altri enti pubblici o su incarico di privati ed a spese di essi la progettazione, la direzione dei lavori e l' esecuzione di opere rientranti nelle categorie considerate nel precedente comma.
Gli atti consorziali inerenti alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e private date in concessione ai sensi del presente articolo sono soggetti ai procedimenti alle forme ed ai modi prescritti dalle norme vigenti nelle materie considerate nel precedente secondo comma.
Art. 24 octies
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti per l' esame dei conti consuntivi del Consorzio si compone da un delegato per ogni Comunità montana che non abbia fatto parte dell' Assemblea consorziale nel corso dell' esercizio finanziario cui il conto si riferisce, ed è presieduto da un funzionario designato dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, diverso da quello che ha rappresentato la Regione nell' Assemblea consorziale nel corso dell' esercizio finanziario cui il conto si riferisce. >>