LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1978, n. 32

Rifinanziamento della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni, concernente << Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti >>, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, concernente << Provvedimenti a favore della cooperazione e vigilanza sulle cooperative >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1978
Materia:
240.04 - Cooperazione

CAPO I
 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione
Art. 1
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 640 milioni, di cui lire 160 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 2
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 320 milioni, di cui lire 80 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 3
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 40 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1978.
CAPO II
 Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative
Art. 4
 
Al testo della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 22 bis
 
Sono poste a carico della Regione le spese relative alla procedura di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella Regione Friuli - Venezia Giulia, disposte ai sensi degli artt. 2540 e 2544 del Codice Civile e dell' articolo 22 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, rettificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonché i compensi agli stessi Commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano con una totale mancanza di attivo.
Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l' attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico della Regione la differenza necessaria. >>

CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 5
 
Per gli oneri di cui all' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 Presidenza della Giunta Regionale - Cooperazione - Categoria IV - il capitolo 1421 con la denominazione: << Sovvenzioni alle Associazioni di cooperative per l' attuazione delle loro finalità istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 640 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 160 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 640 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta Regionale - Cooperazione - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 6
 
Per gli oneri di cui all' articolo 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Cooperazione - Categoria IV - il capitolo 1422 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore delle Associazioni di cooperative ed alle organizzazioni regionali costituite fra le predette per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all' organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, per l' assistenza tecnica alle società cooperative e per ogni altro intervento riconosciuto utile allo sviluppo della cooperazione; nonché a favore di società cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e viaggi di studio rivolti ad approfondire la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi o di nuove tecniche di amministrazione, per celebrazioni e manifestazioni di propaganda cooperativa, nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile per lo sviluppo della cooperazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 320 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 320 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta Regionale - Cooperazione - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 7
 
Per gli oneri di cui all' articolo 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta Regionale - Cooperazione - Categoria III - il capitolo 1402 con la denominazione: << Spese per l' organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio; per la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi; per l' assegnazione di borse di studio e di premi scolastici; per la stampa e la propaganda cooperativa e per ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 40 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta Regionale - Cooperazione - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 8
 
Gli oneri previsti dall' articolo 22 bis della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, aggiunto con l' articolo 4 della presente legge, fanno carico al capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Spese per la revisione ordinaria e straordinaria delle Cooperative, per l' istituzione dei corsi per revisori di cooperative e per le procedure di liquidazione delle società cooperative quando manchi o sia insufficiente l' attivo >>.