LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 26

Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, recante provvidenze a favore delle imprese artigiane, e dell' articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, istitutiva dell' ESA. Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica, i benefici di cui all' art. 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, così come modificato dall' art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre il semestre precedente la domanda di contributo.
Per le domande relative ad iniziative già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente s' intende riferito alla data della domanda di finanziamento prodotta all' istituto mutuante.
Art. 2
 
Per gli interventi previsti dall' art. 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, come sostituito dall' art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1978, un limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1992.
L' onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 3
 
Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1979 con l' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 20, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l' esercizio finanziario 1978.
L' onere di lire 250 milioni relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1978 fa carico al capitolo 7151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
 
L' espressione << in rapporto alle disponibilità finanziarie >>, di cui al primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, si intende riferita alle disponibilità finanziarie della Regione.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.