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Indice:
L.R. n. 22/1978
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Leggi regionali
Legge regionale
8 aprile 1978
, n.
22
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, n. 20, e 17 aprile 1973, n. 27 << Legge elettorale regionale >>.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17/04/1978, N. 029
Data di entrata in vigore:
17/04/1978
Allegati:
TABELLA A
TABELLA B
Materia:
110.05
-
Elezioni
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il
primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, come sostituito dall'
articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27
, è sostituito dai seguenti:
<< Il quinquennio di carica del Consiglio regionale decorre dalla data della elezione, fermo restando il criterio stabilito dall' articolo 8, terzo comma, della
legge 3 febbraio 1964, n. 3
, quanto alla decorrenza temporale delle cause d' ineleggibilità.
I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza stessa. >>
Art. 2
Il
primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito con il seguente:
<< Le liste dei candidati per ogni circoscrizione debbono essere presentate da non meno di 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione. >>
Art. 3
Dopo il
primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, sono inseriti i seguenti:
<< Per i partiti o gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell' ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all' uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato dal notaio.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura. >>
Art. 4
Al
primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, le parole << entro due giorni dalla scadenza >> sono sostituite con le seguenti: << entro il giorno successivo alla scadenza >>.
Al n. 3 dello stesso articolo, dopo le parole << elettori prescritto >> sono inserite le seguenti: << ovvero da una delle persone indicate al secondo comma dell' articolo 10 >>.
Al predetto articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall' Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L' Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. >>
Art. 5
Il secondo ed il
terzo comma dell' articolo 17 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, sono sostituiti dal seguente:
<< L' atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l' elezione, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell' inizio della votazione. >>
Al
primo comma, n. 6, dell' articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, le parole << terzo comma >> sono sostituite con le parole << secondo comma >>.
Art. 6
All'
articolo 30 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è aggiunto il seguente comma:
<< A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali e dell' ufficio centrale regionale spetta il trattamento economico previsto dall'
articolo 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136
. >>
Art. 7
All' ultimo comma dell'
articolo 34 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, dopo le parole << del testo unico stesso >>, sono inserite le parole << e dell'
articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136
>>.
Al predetto articolo 34 è aggiunto il seguente comma:
<< I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 23 aprile 1976, n. 136
, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione. >>
Art. 8
Il secondo e
terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, come modificato dall'
articolo 17 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27
, sono sostituiti dal seguente comma:
<< Alla rifusione delle spese di cui al precedente comma a favore dei Comuni, diverse dalle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali di sezione, si provvede con una assegnazione forfettaria pari a lire 350.000 per sezione elettorale. >>
Art. 9
Le tabelle A e B allegate alla
legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 10
Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale possono avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali secondo le norme all' uopo stabilite dalla legislazione statale.
Art. 11
Norma transitoria
Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del Consiglio regionale stabilite dall' articolo 1 della presente legge si applicano anche al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Norma finanziaria
Le spese per l' applicazione della
legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, come modificata ed integrata dalla
legge regionale 17 aprile 1973, n. 27
, e dalla presente legge, in occasione della prossima elezione del Consiglio regionale faranno carico al capitolo 621 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 13
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative