Art. 1
Al personale della Regione Friuli - Venezia Giulia, inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge.
Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' Ufficio di appartenenza, intendendosi per centro abitato, oltre l' agglomerato urbano vero e proprio, anche la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell' agglomerato stesso.
Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa.
Nei confronti del personale dell' Ente Tutela Pesca, addetto al servizio di vigilanza, per ordinaria sede di servizio si intende, ai fini dell' applicazione della norma di cui al primo comma, la zona di operatività assegnata al personale medesimo corrispondente al territorio dei Comuni compresi in ciascun Collegio elettorale di cui all' articolo 27 del DPGR 16 novembre 1972, n. 04003.
Art. 2
Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:
a) di treni, anche se rapidi o speciali;
b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;
c) dell' aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;
d) dell' aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;
e) del proprio automezzo o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione.
Se viene fatto uso del treno è consentito viaggiare in prima classe. Quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri, è consentito l' uso di un posto letto in compartimento singolo ai dipendenti ai quali sia conferito l' incarico di direttore regionale o equiparato; al rimanente personale è consentito l' uso di un posto letto.
Art. 3
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria. In tale caso le misure dell' indennità di trasferta sono ridotte di 1/3.
Art. 4
Al dipendente inviato in missione in località del territorio nazionale spetta una indennità di trasferta di lire 800 orarie; per i dirigenti ai quali sia conferito l' incarico di direttore regionale o equiparato detta indennità è di lire 950.
Nei confronti del dipendente inviato in missione all' estero le indennità di cui al primo comma sono aumentate del 50% per missioni effettuate negli Stati confinanti con il territorio regionale e del 90% per missioni effettuate negli altri Stati.
Ai fini dell' applicazione dei precedenti commi, le frazioni di ore inferiori ai 30 minuti sono trascurate.
Art. 5
A decorrere dall' anno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge le misure dell' indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
L' eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto al 31 dicembre dell' anno precedente.
Sulle misure risultanti dall' aumento e dai successivi adeguamenti va operato l' arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Art. 6
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell' ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d' ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con deliberazione della Giunta regionale.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di addestramento o di perfezionamento professionali.
Art. 7
Non è dovuta alcuna indennità di trasferta per missioni di durata inferiore alle 4 ore se interamente rientranti nel normale orario di servizio del dipendente, nonché per missioni compiute nella località di abituale dimora o residenza del dipendente.
Art. 8
Al dipendente inviato in missione, all' interno o all' estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l' uso del posto letto.
Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus e, nei casi di necessità e/o di urgenza, mezzi noleggiati o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.
In aggiunta al rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, è pure dovuta un' indennità supplementare pari al 10% del loro ammontare.
Art. 9
Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l' espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo.
Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a lira intera.
Art. 10
Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.
Art. 11
Per i dipendenti in missione, che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall' Amministrazione o da qualsiasi altro Ente, l' indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo e della metà. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.
Art. 12
I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto all' indennità di trasferta.
Art. 13
In deroga a quanto disposto dall'
articolo 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, le missioni sono disposte:
a) per il Segretario Generale della Presidenza della Giunta, per il Segretario Generale del Consiglio regionale e per i Direttori regionali, rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dall' Assessore competente;
b) per gli altri dirigenti, dal Direttore regionale o, nel caso di dirigenti preposti a Servizi autonomi o assegnati a speciali incarichi, dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore competente;
c) per il rimanente personale, dal Direttore regionale o, per sua delega, da altro dirigente;
d) per il personale dei Servizi autonomi, dal dirigente preposto al Servizio;
e) per il personale assegnato alla Segreteria Generale del Consiglio regionale, dal Segretario Generale del Consiglio medesimo o, per sua delega, dal Vice Segretario Generale o da altro dirigente;
f) per il Segretario Generale straordinario, dal Presidente della Giunta regionale; per gli altri dirigenti assegnati alla Segreteria Generale straordinaria, dal Segretario Generale straordinario; per il rimanente personale assegnato alla Segreteria Generale straordinaria, dal Segretario Generale straordinario o, per sua delega, da altro dirigente assegnato alla Segreteria medesima;
g) per il personale assegnato agli Enti regionali: per il Direttore, dal Presidente dell' Ente; per i dirigenti, dal Direttore dell' Ente; per il rimanente personale, dal Direttore dell' Ente o, per sua delega, da altro dirigente assegnato all' Ente.
Nei casi di urgenza, quando sia assente o impedito colui cui spetta di ordinare la missione, questa è disposta da chi lo sostituisce ai sensi dell' articolo 12, ultimo comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all' estero sono deliberate dalla Giunta regionale.
Art. 14
Nel provvedimento con cui si dispone la missione, devesi indicare l' oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l' ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto - nonché, ove se ne ravvisi l' opportunità, l' itinerario da seguire.
Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l' impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l' opportunità nell' interesse dell' Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente articolo 2, l' uso dell' automezzo o motomezzo privato. L' autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare l' Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o a cose.
Art. 15
I dipendenti che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell' Amministrazione vengono assicurati contro i rischi conseguenti.
Art. 16
Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.
Il dipendente, che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi ed il numero iniziale e finale dei chilometri risultanti dal contachilometri della propria autovettura all' inizio ed al termine della missione.
Al prospetto devono essere allegati:
a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;
b) l' eventuale autorizzazione all' uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;
c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti articoli 3 e 8.
Art. 17
I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.
Art. 18
Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di missioni che non comportino pernottamento fuori sede, per le ore effettuate in giornate o frazioni di giornata non lavorative, nonché per le ore effettuate prima dell' orario iniziale e dopo l' orario finale di servizio, al dipendente spetta un rimborso orario di lire 800 per le suddette ore effettivamente trascorse in missione, per un massimo di 6 ore nella giornata.
Per le ore effettuate in giornate o frazioni di giornata non lavorative, il dipendente che ne faccia richiesta ha diritto, in luogo del rimborso di cui al comma precedente, ad un riposo sostitutivo, per un massimo di 6 ore nella giornata.
Dopo il terzo comma dell' articolo 46 è aggiunto il seguente:
<< Il personale regionale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale. >>
Art. 19
Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a due mensilità dell' indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta.
L' indennità di cui al precedente comma è ridotta del 20% se il trasferimento è disposto a domanda del dipendente.
L' indennità di cui ai precedenti commi non è dovuta al dipendente trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora dello stesso.
Art. 20
Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, dei gettoni di presenza e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare aperture di credito a favore di funzionari regionali all' uopo delegati.
Art. 21
Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall' Ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.
Art. 23
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 103 e 104 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Art. 24
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.