LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 marzo 1978, n. 18

Rifinanziamento con modifiche per l' esercizio 1978 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, concernente interventi per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/1978
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
 
Per gli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 1.100 milioni, e precisamente:
a) lire 480 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 4;
b) lire 50 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 5;
c) lire 50 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 6;
d) lire 10 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 7;
e) lire 40 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 8;
f) lire 20 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 9;
g) lire 50 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 10;
h) lire 400 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 13.

Art. 2
 
La Commissione regionale per la cultura e l' arte costituita presso l' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ai sensi dello articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, rimane in carica anche per l' anno 1978 con le funzioni ad essa attribuite dall' articolo 2 della medesima legge.
Art. 3
 
Al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, la parola << possono >> è sostituita con << devono >>.
Art. 4
 
I contributi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, possono essere utilizzati per lo sviluppo degli scambi culturali tra il Friuli - Venezia Giulia e altre Regioni e Paesi, italiani e stranieri.
Art. 5
 
All' articolo 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Le sovvenzioni possono essere utilizzate dai beneficiari, oltre che per lo svolgimento delle attività e delle iniziative programmate, anche per l' acquisto di attrezzature, strumenti, mezzi e sussidi atti a favorire l' attuazione dei programmi.
L' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali chiederà annualmente alle Amministrazioni provinciali una relazione generale sulle esigenze riguardanti la situazione e le prospettive di sviluppo delle attività culturali nell' ambito del rispettivo territorio. >>

Art. 6
 
Nell' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, la frase << nonché un preventivo, anche sommario, delle spese che si intendono affrontare con il richiesto contributo regionale >> è sostituita dal seguente nuovo comma:
<< Appena ricevuta comunicazione della concessione della sovvenzione o del contributo regionale, gli enti, le istituzioni e le associazioni interessati dovranno produrre all' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali un preventivo per l' impiego della sovvenzione o del contributo pari all' importo dello stesso. >>

Art. 7
 
Nell' articolo 15, primo e ultimo comma, della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, le parole << Assessore alla istruzione e alle attività culturali >> sono sostituite dalle parole << Direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >>.
Al secondo comma del medesimo articolo 15 sono aggiunte le parole: << e nei limiti dell' importo della sovvenzione o del contributo effettivamente liquidato >>.
Art. 8
 
Al Capo IV della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è aggiunto il seguente:
<< Art. 15 bis
 
Le sovvenzioni ed i contributi previsti dalla presente legge saranno concessi ai richiedenti per l' attività complessiva dell' ente in misura non superiore al 75% delle spese ammesse.
L' elenco delle sovvenzioni e dei contributi, di cui alla presente legge, sarà comunicato alla Commissione competente del Consiglio regionale. >>

Art. 9
 
Le domande per la concessione per l' esercizio 1978 delle sovvenzioni e dei contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, dovranno pervenire all' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge corredate dalla documentazione prescritta dall' articolo 14, secondo comma, della medesima legge.
Art. 10
 
Ai fini previsti dall' articolo 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio regionale per lo esercizio 1978 sono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - i seguenti capitoli:
Categoria III
- capitolo 1054 con la denominazione: << Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l' acquisto di opere d' arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l' acquisto di opere d' arte di particolare pregio >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l' esercizio 1978;
Categoria IV
- capitolo 1117 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un' attività culturale qualificata e continuativa d' interesse regionale >> e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 1118 con la denominazione: << Sovvenzioni per l' organizzazione e l' allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 1119 con la denominazione: << Contributi e spese per lo sviluppo degli scambi culturali >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 1120 con la denominazione: << Contributi e spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali nonché per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 1121 con la denominazione: << Contributi e spese per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia anche fuori del territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 40 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 1122 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore dell' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d' intervento nel settore dello spettacolo >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 1123 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni ed associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell' ambito provinciale, nonché a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell' articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, nonché per l' acquisto di attrezzature, strumenti, mezzi e sussidi atti a favorire l' attuazione dei programmi >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1978.

All' onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).