LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1

Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1978
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
Ai fini dell' applicazione di quanto disposto dall' articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i Comuni compresi negli elenchi delle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, lettera a) della legge predetta, provvedono, con deliberazione del Consiglio comunale, alla delimitazione delle parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o ambientale, ovvero da porzioni degli stessi, comprese le aree contermini che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati predetti.
Ai fini della delimitazione di cui al primo comma del presente articolo si fa riferimento alla situazione preesistente agli eventi tellurici del 1976.
Sono esclusi dalla delimitazione gli ambiti in cui, per effetto delle distruzioni causate dagli eventi tellurici suddetti, la superficie coperta dagli edifici superstiti non raggiunga il 12,5% della superficie totale dell' ambito.
Art. 2
 
Nelle parti del territorio comunale delimitate ai sensi dell' articolo 1 della presente legge, in deroga alla prescrizione della minima distanza fra il contorno dell' edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C 3 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, si osservano le seguenti disposizioni:
1) nella ricostruzione di edifici distrutti o demoliti, nella costruzione di nuovi edifici e nell' ampliamento di edifici esistenti devono, di norma venir rispettati gli allineamenti stradali preesistenti, salvo diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
2) l' altezza degli edifici, qualora superi i due piani fuori terra, non potrà essere maggiore del doppio della larghezza della strada e di quella del più alto fra i due edifici contigui o, comunque, più vicini all' edificio da ricostruire;
3) le modalità costruttive da seguire nella ricostruzione degli edifici - di cui ai punti precedenti - devono tendere a conseguire il ripristino della continuità strutturale esistente nella cortina edilizia prima della distruzione o demolizione degli edifici stessi, nonché, dove possibile, una maggiore sicurezza antisismica per gli edifici contigui interessati dalle opere di ricostruzione;
4) in virtù della solidarietà strutturale così conseguita, non si farà luogo alla realizzazione del giunto tecnico previsto dal punto C 4 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
5) la concessione di edificare, da rilasciarsi, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà contenere le prescrizioni necessarie al conseguimento dei fini di cui al precedente punto 3) del presente articolo, ivi compresa la prescrizione di altezze interne diverse da quelle regolamentari, quando ciò risulti indispensabile per evitare inopportuni sfalsamenti delle strutture orizzontali.

Art. 3
 
Con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale saranno fissati i criteri direttivi da seguire nell' adozione delle modalità costruttive di cui al punto 3) dell' articolo 2 della presente legge.
Art. 4
 
Nelle parti del territorio comunale diverse da quelle delimitate ai sensi dell' articolo 1 della presente legge, eventuali deroghe all' osservanza delle prescrizioni sulla minima distanza fra il contorno dell' edificio ed il ciglio opposto della strada sono previste nei piani particolareggiati, i quali devono espressamente indicare, altresì, i motivi della deroga, nonché le modalità costruttive specifiche da seguire nella costruzione degli edifici.
Art. 5
 
I provvedimenti dei Comuni, adottati ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono soggetti ad approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico straordinario di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
Il parere dell' organo regionale consultivo sostituisce, agli effetti di cui all' articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ivi previsto.
Art. 6
 
Qualora il piano particolareggiato, di cui all' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenga la previsione di deroghe alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, il Comune interessato è tenuto, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ad adeguarsi alle prescrizioni della stessa.
Art. 7
 
Ai fini del disposto dell' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere delle sezioni a competenza statale dell' ufficio del genio civile è sostituito dal parere del servizio di consulenza ed accertamento idrogeologico istituito con l' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.
Salvo quanto previsto all' articolo 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, agli effetti della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64 per << ufficio tecnico della regione >> si intendono le Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti.
Art. 8
 
Entro le parti del territorio comunale delimitate ai sensi del precedente articolo 1 i lotti racchiusi nell' esistente edificazione e, comunque, quelli su cui insistevano edifici facenti parte di schiere edilizie o altre forme di edificazione continua, possono essere assimilati, con delibera del Consiglio comunale, ai lotti immediatamente riedificabili ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 2 della legge regionale n. 63 del 23 dicembre 1977, ne seguono la relativa procedura e conseguono i medesimi effetti.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.