Nelle parti del territorio comunale delimitate ai sensi dell' articolo 1 della presente legge, in deroga alla prescrizione della minima distanza fra il contorno dell' edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C 3 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, si osservano le seguenti disposizioni:
1) nella ricostruzione di edifici distrutti o demoliti, nella costruzione di nuovi edifici e nell' ampliamento di edifici esistenti devono, di norma venir rispettati gli allineamenti stradali preesistenti, salvo diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
2) l' altezza degli edifici, qualora superi i due piani fuori terra, non potrà essere maggiore del doppio della larghezza della strada e di quella del più alto fra i due edifici contigui o, comunque, più vicini all' edificio da ricostruire;
3) le modalità costruttive da seguire nella ricostruzione degli edifici - di cui ai punti precedenti - devono tendere a conseguire il ripristino della continuità strutturale esistente nella cortina edilizia prima della distruzione o demolizione degli edifici stessi, nonché, dove possibile, una maggiore sicurezza antisismica per gli edifici contigui interessati dalle opere di ricostruzione;
4) in virtù della solidarietà strutturale così conseguita, non si farà luogo alla realizzazione del giunto tecnico previsto dal punto C 4 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
5) la concessione di edificare, da rilasciarsi, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà contenere le prescrizioni necessarie al conseguimento dei fini di cui al precedente punto 3) del presente articolo, ivi compresa la prescrizione di altezze interne diverse da quelle regolamentari, quando ciò risulti indispensabile per evitare inopportuni sfalsamenti delle strutture orizzontali.