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Indice:
L.R. n. 59/1977
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
8 novembre 1977
, n.
59
Norme finanziarie e di attuazione dell' art. 1, lettera << g >>, della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 08/11/1977, N. 103
Data di entrata in vigore:
08/11/1977
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Dell' importo complessivo di lire 2.775 miliardi, assegnati alla Regione Friuli - Venezia Giulia con l'
articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546
, vengono iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977:
Esercizi Esercizio 1977-1980 1977
Entrata
al cap. 448
(Assegnazione dello Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia)
1.804.963.000.000
244.963.000.000
Spesa
al cap. 6991
(Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia)
1.804.963.000.000
244.963.000.000
Nei corrispondenti capitoli dei sottospecificati esercizi finanziari verranno iscritte rispettivamente le seguenti somme:
- nell' esercizio 1981:
520 miliardi
- in ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1996:
20 miliardi
per un totale di
300 miliardi
- nell' esercizio 1997:
10 miliardi
I restanti 140.037.000.000 del dianzi specificato importo complessivo di lire 2.775 miliardi vengono imputati come sottospecificato nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 a recupero della somma di pari importo già prelevata dal sottocitato capitolo 6990 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella
legge 29 maggio 1976, n. 336
e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1977, n. 546
:
Esercizi
1977-1980
Esercizio
1977
Entrata
al cap. 558
140.037.000.000
140.037.000.000
(Assegnazioni dello Stato, di altri Enti, di Associazioni e di privati per il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia)
Esercizi
1977-1980
Esercizio
1977
Spesa
al cap. 6990
140.037.000.000
140.037.000.000
(Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia)
Di conseguenza gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 sui capitoli di cui al precedente comma vengono ridotti degli importi sotto specificati:
Esercizi
1977-1980
Esercizio
1977
Entrata
Cap. 558
49.963.000.000
19.963.000.000
Spesa
Cap. 6990
49.963.000.000
19.963.000.000
Gli interventi effettuati a carico degli stanziamenti iscritti con il prelevamento della somma complessiva di lire 140.037.000.000 di cui al precedente terzo comma, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'
articolo 1, lettera << g >>, della legge 8 agosto 1977, n. 546
.
Art. 2
I prelievi delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia (capitolo 6991) di cui al precedente articolo 1 e la loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi regionali di attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge 8 agosto 1977, n. 546
, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la speciale Commissione consiliare.
Gli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del
Decreto Legge 13 maggio 1976, n. 227
, convertito con modificazioni nella
legge 29 maggio 1976, n. 336
, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1977, n. 546
, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell' articolo 1, lettera g) di detta legge e quindi - in attesa dell' approvazione del piano regionale previsto nella legge medesima - ne può essere continuata l' esecuzione. Dal precitato Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, possono pertanto essere altresì prelevate, con le stesse modalità indicate nel precedente comma, le somme da iscrivere nei capitoli istituiti con le leggi regionali dianzi specificate.
Art. 3
In deroga al primo e
secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
, e successive modifiche ed integrazioni, le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa, finanziati con prelievo dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia ai sensi del precedente articolo 2, non impegnate alla chiusura dell' esercizio di competenza, saranno trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la speciale Commissione consiliare, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o - qualora sia venuta a cessare tale necessità - sul dianzi specificato Fondo di solidarietà.
Il limite previsto dall'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
, e successive modifiche ed integrazioni, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, di cui al precedente comma.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative