Art. 13
Per le finalità previste alle lettere a) e b) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 120.000.000, di cui lire 30.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2259 con la denominazione << Contributi per la manutenzione dei rifugi alpini e per sopperire alle spese di gestione degli stessi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 30.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste alla lettera c) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 90.000.000, di cui lire 20.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2260 con la denominazione << Contributi per l' organizzazione del soccorso alpino e speleologico e per l' acquisto del relativo materiale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 90.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 20.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste alla lettera d) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 70.000.000, di cui lire 10.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2261 con la denominazione << Contributi per la manutenzione ed il ripristino dei sentieri alpini e della relativa segnaletica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 70.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste alla lettera e) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980 la spesa complessiva di lire 330.000.000, di cui lire 250.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 6818 con la denominazione << Contributi per l' acquisto di battipista >> e con lo stanziamento complessivo di lire 330.000.000, per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 250.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste all' articolo 10 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 10.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 6819 con la denominazione << Contributi straordinari per danni arrecati da calamità naturali dal 1 gennaio 1974 al 31 maggio 1977 a rifugi alpini >> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l' esercizio 1977.