LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1977, n. 51

Provvidenze per l' incremento del turismo nel territorio montano della regione e ulteriore modifica della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1977
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

CAPO I
 Interventi ordinari
Art. 1
 
Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio montano della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) la manutenzione di rifugi e di bivacchi alpini, l' installazione ovvero l' ammodernamento, il miglioramento e il potenziamento, negli stessi, degli impianti idrico - sanitari, elettrici, di calefazione, di confezione dei pasti, di telecomunicazione;
b) sopperire alle spese di gestione dei rifugi alpini;
c) l' organizzazione del soccorso alpino e speleologico, il potenziamento delle attrezzature all' uopo necessarie, nonché l' esecuzione di opere o l' installazione di impianti atti a facilitare le operazioni di soccorso;
d) la manutenzione ed il ripristino dei sentieri alpini, la posa in opera della segnaletica degli stessi e la manutenzione di quella esistente;
e) l' acquisto di macchine battipista.

Art. 2
 
I contributi di cui alle lettere << a >>, << b >>, << c >> e << d >> del precedente art. 1 possono essere concesse a favore di enti pubblici territoriali, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, delle sezioni della regione del CAI e della delegazione di I Zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
I contributi previsti alla lettera << e >> dello stesso art. 1 possono essere concessi agli enti indicati al precedente comma, nonché ad operatori turistici proprietari o gestori di impianti a fune destinati al trasporto di sciatori.
Art. 3
 
L' entità dei contributi previsti al precedente art. 1 non può eccedere i seguenti limiti:
a) per le iniziative di cui alla lettera << a >>: l' 85% della spesa accertata in base alla contabilità finale;
b) per le iniziative di cui alla lettera << b >>: lire 1.000.000 per rifugio, nel singolo esercizio finanziario;
c) per le iniziative di cui alle lettere << c >> e << d >>: il 95% della spesa accertata;
d) per le iniziative di cui alla lettera << e >>: il 90% della spesa accertata, qualora effettuata dagli enti di cui al precedente art. 2, primo comma; il 50% della spesa accertata, qualora effettuata da altri operatori turistici.

Art. 4
 
Le domande per ottenere i contributi di cui all' art. 1, corredate con programmi, relazioni illustrative e preventivi di spesa, devono essere presentate all' Assessorato del turismo.
Possono essere accolte domande riguardanti iniziative cui non si sia dato avvio all' atto della presentazione della domanda stessa.
Le domande non accolte nel corso dell' esercizio finanziario in cui sono state presentate decadono al 31 dicembre dell' anno di presentazione.
Art. 5
 
Nel caso in cui le iniziative comportino lavori, i contributi sono concessi senza la necessità che sui relativi progetti intervengano i pareri di cui agli articoli 15 e 17/ter della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modificazioni, e con deroga ai limiti di cui all' art. 56 della predetta legge regionale purché il costo dei lavori - oneri fiscali compresi - dei singoli lotti dell' opera, finanziati indipendentemente, non superi l' importo che sarà stabilito, di anno in anno, con decreto dell' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto principalmente della variazione dell' indice del costo - vita.
Per l' anno 1977, l' importo di cui al precedente comma viene stabilito in lire 15.000.000.
I contributi destinati alle iniziative indicate alle lettere << a >>, << c >>, << d >> ed << e >> del precedente art. 1 sono commisurati sulle spese comprendenti pure l' onere della rivalsa IVA, qualora non possa trovare applicazione l' art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.
L' entità dei contributi per il fine indicato alla lettera << b >> del precedente art. 1 sarà determinata in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 6
 
Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite la data entro la quale deve essere portata a termine l' iniziativa e l' entità della quota del contributo anticipatamente erogabile.
Art. 7
 
Ai fini della determinazione definitiva dell' entità dei contributi previsti dal precedente art. 1 e dell' accertamento del regolare impiego degli stessi, i beneficiari sono tenuti a presentare rendiconto con contestuale attestazione del regolare impiego dei contributi concessi.
Qualora trattisi di province, comuni, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, deve essere presentata, in luogo della documentazione di spesa, una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell' ente beneficiario attesti, sotto la propria responsabilità, l' avvenuto impiego del contributo in conformità a quanto disposto col decreto di concessione.
Art. 8
 
I contributi previsti al presente Capo I non sono cumulabili con contributi concessi ai sensi di altre leggi regionali.
Art. 9
 
Allorquando i contributi sono destinati a sopperire a spese per l' acquisto di beni mobili, i relativi beneficiari devono obbligarsi a non alienare il materiale per cinque anni, a decorrere dalla data stabilita per portare a compimento l' iniziativa.
Su conforme deliberazione della Giunta regionale, può tuttavia essere autorizzata la vendita di cui al precedente comma prima della scadenza stabilita, quando si è dimostrata l' impossibilità o la non convenienza di continuare l' utilizzazione del materiale. Con la deliberazione giuntale viene altresì stabilita - tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista - l' entità della somma che il beneficiario deve restituire.
CAPO II
 Interventi straordinari
Art. 10
 
In via straordinaria e sino alla concorrenza dell' importo di lire 10.000.000 possono essere concessi contributi a favore degli enti citati al precedente art. 2 primo comma, che nel periodo 1 gennaio 1974 - 31 maggio 1977, abbiano sostenuto spese, senza ottenere contributi statali o regionali, per eseguire lavori su propri edifici adibiti a rifugio e lesionati da avversità atmosferiche o da eventi tellurici ovvero per ripristinare le attrezzature mobili di detti edifici, danneggiate nel predetto periodo a seguito delle avversità o degli eventi dianzi citati.
L' entità dei contributi concedibili, nel limite di spesa fissato col precedente comma, va stabilita tenendo conto del danno subito e dell' onere sostenuto per porvi seppur parziale riparo; il contributo non può comunque eccedere il 90% dell' onere sopportato per effettuare le riparazioni.
Art. 11
 
Per concorrere all' assegnazione dei contributi previsti dal precedente articolo 10, le domande, con l' opportuna documentazione, devono essere presentate all' Assessorato del turismo entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
 Modificazione della legge regionale 25 agosto 1965 n. 16
e successive modifiche
Art. 12
 
CAPO IV
 Norme finanziarie e finali
Art. 13
 
Per le finalità previste alle lettere a) e b) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 120.000.000, di cui lire 30.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2259 con la denominazione << Contributi per la manutenzione dei rifugi alpini e per sopperire alle spese di gestione degli stessi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 30.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste alla lettera c) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 90.000.000, di cui lire 20.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2260 con la denominazione << Contributi per l' organizzazione del soccorso alpino e speleologico e per l' acquisto del relativo materiale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 90.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 20.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste alla lettera d) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 70.000.000, di cui lire 10.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2261 con la denominazione << Contributi per la manutenzione ed il ripristino dei sentieri alpini e della relativa segnaletica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 70.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste alla lettera e) dell' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980 la spesa complessiva di lire 330.000.000, di cui lire 250.000.000 per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 6818 con la denominazione << Contributi per l' acquisto di battipista >> e con lo stanziamento complessivo di lire 330.000.000, per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 250.000.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste all' articolo 10 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 10.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 6819 con la denominazione << Contributi straordinari per danni arrecati da calamità naturali dal 1 gennaio 1974 al 31 maggio 1977 a rifugi alpini >> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l' esercizio 1977.
Art. 14
 
All' onere complessivo di lire 620.000.000, di cui lire 320.000.000 per l' esercizio 1977, previsto dal precedente articolo 13, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, di cui lire 150.000.000 corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, dell' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.