LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 agosto 1977, n. 48

Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti di enti locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1977
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali

CAPO I
 Disposizione preliminare
Art. 1
 Svolgimento di funzioni regionali nei confronti
di enti locali
In coerenza con gli obiettivi del decentramento, della pubblicità, della semplificazione e dello snellimento delle procedure, dell' eliminazione delle duplicazioni di competenze e dei controlli non essenziali, indicati nella legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e con i principi di salvaguardia e di potenziamento delle autonomie locali stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, la presente legge disciplina i limiti, le modalità e gli organi per l' esercizio da parte della Regione delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva, ad essa attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nei confronti delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dei consorzi fra tali enti e di altri enti pubblici locali.
CAPO II
 Organi regionali di controllo
Art. 2
 Organi regionali di controllo
All' esercizio dei controlli e delle funzioni stabiliti dalla presente legge provvedono, secondo le rispettive competenze:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l' Assessore regionale agli enti locali;
c) il Comitato centrale di controllo;
d) i Comitati provinciali di controllo;
e) i Presidenti dei Comitati di controllo.

Art. 3
 Competenze del Comitato centrale di controllo
Il Comitato centrale di controllo è competente all' esame degli atti:
a) delle province;
b) delle istituzioni pubbliche di emanazione provinciale;
c) dei consorzi, disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai quali partecipi la provincia;
d) dei consorzi, disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai quali partecipino enti che non appartengono alla stessa circoscrizione provinciale;
e) di enti locali per i quali il controllo da parte del Comitato centrale sia esplicitamente previsto dalle leggi della Regione ovvero di altri enti locali non territoriali, istituzionalmente considerati come soggetti di decentramento di funzioni amministrative, programmatorie o pianificatorie da parte della Regione.

Il Comitato centrale di controllo ha sede presso l' Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 4
 Competenze dei Comitati provinciali di controllo
Il Comitato provinciale di controllo è competente, nell' ambito della provincia, all' esame degli atti:
a) dei comuni;
b) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
c) dei consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fuori delle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell' articolo precedente;
d) di altri enti locali indicati esplicitamente dalle leggi della Regione.

Il Comitato provinciale di controllo ha sede nel capoluogo della provincia.
Art. 5
 Composizione del Comitato centrale di controllo
Il Comitato centrale di controllo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Esso è composto:
- dall' Assessore regionale agli enti locali, in veste di presidente;
- da cinque membri effettivi e da altrettanti supplenti - uno per ogni effettivo -, esperti nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche, economiche od in materia di assistenza sociale, designati dal Consiglio regionale tra i cittadini in possesso di specifico titolo professionale o equivalente esperienza nelle materie di cui sopra, eleggibili alla carica di consigliere regionale.

Del comitato fanno, altresì, parte con voto consultivo:
- il direttore regionale dell' Assessorato;
- il direttore dell' Ufficio centrale degli enti locali;
- il direttore del Servizio centrale di Ragioneria dell' Assessorato.

Svolge le funzioni di segretario un impiegato dell' Ufficio centrale degli enti locali nominato dall' Assessore.
Per la elezione dei componenti effettivi e supplenti, da effettuarsi con votazioni separate, ciascun consigliere regionale dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi, o a due, o concentrare su uno solo.
In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i propri componenti effettivi.
Art. 6
 Composizione dei Comitati provinciali di controllo
I Comitati provinciali di controllo sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ciascun Comitato provinciale è composto:
- dal Presidente, scelto dal Presidente della Giunta regionale - sentito il parere del competente organo consiliare - fra i cittadini eleggibili a consigliere regionale che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della provincia e che siano particolarmente esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative;
- da cinque componenti effettivi e da altrettanti supplenti - uno per ogni effettivo -, esperti nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche, economiche od in materia di assistenza sociale, designati dal Consiglio provinciale tra i cittadini in possesso di specifico titolo professionale o equivalente esperienza nelle materie di cui sopra, eleggibili a consigliere regionale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della provincia.

Del Comitato fanno, altresì, parte con voto consultivo:
- il capo dell' Ufficio provinciale degli enti locali;
- il funzionario preposto al Servizio amministrativo dell' Ufficio provinciale;
- il funzionario preposto al Servizio di Ragioneria del medesimo Ufficio.

Svolge le funzioni di segretario un impiegato dell' Ufficio provinciale degli enti locali, nominato dall' Assessore.
Per la elezione dei componenti effettivi e supplenti, da effettuarsi con votazioni separate, ciascun consigliere provinciale dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi o concentrare su due o su uno solo.
In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.
Il Comitato elegge un vice presidente fra i propri componenti effettivi.
Art. 7
 Incompatibilità dei componenti aventi diritto di voto
relative al Comitato centrale di controllo
Non possono fare parte del Comitato centrale di controllo:
a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b) i consiglieri regionali, salvo quanto previsto al primo alinea del secondo comma dell' articolo 5;
c) i consiglieri provinciali e gli amministratori degli enti soggetti al controllo del Comitato stesso;
d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera c);
e) i sindaci e gli assessori dei comuni della regione;
f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con i ricevitori provinciali, gli esattori e i tesorieri;
g) i funzionari addetti alle tesorerie operanti per gli enti soggetti a controllo.

Art. 8
 Incompatibilità dei componenti aventi diritto di voto
relative ai Comitati provinciali di controllo
Non possono fare parte del Comitato provinciale di controllo:
a) i senatori ed i deputati al Parlamento;
b) i consiglieri regionali e provinciali;
c) gli amministratori degli enti ed i consiglieri dei comuni soggetti al controllo del Comitato stesso;
d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera c);
e) i sindaci e gli assessori degli altri comuni della regione;
f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con il ricevitore provinciale, l' esattore ed il tesoriere;
g) i funzionari addetti alle tesorerie operanti per gli enti soggetti a controllo.

Art. 9
 Decadenza dei componenti elettivi dei Comitati di controllo
Il componente elettivo del Comitato di controllo che non interviene, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità.
La decadenza è dichiarata dal Comitato, sentito l' interessato.
Avverso la relativa declaratoria è dato ricorso entro il termine di giorni venti, al Presidente della Giunta regionale, che decide in via definitiva su conforme deliberazione adottata dalla Giunta medesima previa relazione dell' Assessore regionale agli enti locali.
Art. 10
 Sostituzione dei componenti elettivi dei Comitati di
controllo
Il mandato dei componenti dei Comitati di controllo viene meno con la cessazione dell' organo che li ha eletti. Tuttavia essi rimangono in carica sino all' insediamento dei successori.
Quando fra i detti componenti si verifichino vacanze per dimissioni, decadenza ed altri motivi, si provvede alle sostituzioni mediante elezione da parte dell' organo competente.
Il Consiglio regionale ed i Consigli provinciali debbono procedere, entro tre mesi dal loro insediamento, alla elezione dei componenti effettivi e supplenti dei Comitati di controllo.
Art. 11
 Supplenza dei componenti dei Comitati di controllo
Il Presidente di ciascun Comitato, sentite le preferenze espresse dai componenti effettivi, designa per ciascuno di essi il rispettivo supplente, tenendo conto della affinità delle discipline o materie in cui gli interessati risultano essere esperti.
In caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, o in pendenza della loro sostituzione ai sensi dell' articolo precedente, il Presidente di ciascun Comitato chiama in loro sostituzione i componenti supplenti da lui in precedenza designati.
In caso di assenza o impedimento dei funzionari regionali componenti il Comitato con voto consultivo ovvero in caso di vacanza del posto, i medesimi sono sostituiti, in seno al Comitato, dal funzionario che li sostituisce nelle relative mansioni d' ufficio.
Art. 12
 Indennità ai componenti elettivi ed ai Presidenti
dei Comitati
Ai componenti effettivi eletti dei Comitati di controllo spetta una indennità mensile.
La misura lorda di detta indennità è fissata come segue:
- per i membri del Comitato centrale: lire 300.000;
- per i membri del Comitato provinciale di Udine: lire 360.000;
- per i membri del Comitato provinciale di Pordenone: lire 240.000. - per i membri dei Comitati provinciali di Trieste e di Gorizia: lire 200.000.

Per i Presidenti dei Comitati provinciali la misura dell' indennità è pari a quella spettante ai membri dei rispettivi Comitati, maggiorata del 35%.
Ai componenti eletti supplenti è attribuita una indennità di presenza di lire 20.000 lorde per seduta. Un eguale importo sarà comunque detratto dall' indennità mensile spettante al membro effettivo assente.
Ai Presidenti dei Comitati provinciali ed agli altri componenti elettivi dei Comitati di controllo che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro residenza o dalla loro sede ordinaria di servizio o di lavoro spetta il rimborso delle effettive spese di viaggio nei modi, nelle forme e nella misura stabiliti dalle leggi regionali.
La misura dei compensi e delle indennità previsti nei commi precedenti viene periodicamente adeguata con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa.
Art. 13
 Convocazione dei Comitati di controllo
Il Comitato di controllo è convocato dal Presidente mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei suoi componenti almeno 24 ore prima della seduta. All' avviso è allegato l' ordine del giorno, recante l' elenco degli affari da trattare.
L' ordine del giorno e le pratiche assegnate in relazione ai vari componenti il Comitato vengono depositati nella sala delle riunioni 24 ore prima della seduta per la consultazione da parte dei componenti medesimi.
Art. 14
 Sedute e deliberazioni dei Comitati di controllo
Per la validità delle adunanze dei Comitati di controllo è necessaria la presenza della maggioranza dei loro componenti elettivi.
I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono un componente effettivo assente, impedito o la cui nomina non è ancora avvenuta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello favorevole alla conservazione dell' atto soggetto a controllo. Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
Art. 15
 Scioglimento dei Comitati di controllo
Qualora nell' esercizio delle funzioni ad esso attribuite un Comitato di controllo reiteratamente adotti provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari e di provvedimenti generali attinenti alla programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, l' Assessore regionale agli enti locali ne fa rapporto al Presidente della Giunta regionale.
Quest' ultima, previa contestazione e valutate le eventuali giustificazioni, diffida il Comitato circa le irregolarità o le carenze accertate.
Qualora il Comitato persista nel comportamento oggetto di diffida, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su motivata iniziativa dell' Assessore agli enti locali, sentita la Commissione consiliare competente, ne dispone lo scioglimento.
Lo scioglimento di un Comitato per accertata impossibilità di funzionare può essere altresì disposto dal Presidente della Giunta regionale con la procedura di cui al comma precedente.
Nelle more della rinnovazione del Comitato, le funzioni del medesimo sono esercitate da una commissione straordinaria, composta da un presidente e da due componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale agli enti locali, sentita la Giunta regionale medesima.
Si prescinde dall' iniziativa e dalla proposta dell' Assessore agli enti locali nel caso di scioglimento del Comitato centrale di controllo, nonché nel caso di nomina della commissione straordinaria di cui al precedente comma, qualora si debba procedere alla rinnovazione del predetto Comitato centrale.
I decreti di scioglimento del Comitato e di nomina della commissione straordinaria sono pubblicati per 15 giorni all' albo dell' ufficio regionale presso cui ha sede il Comitato di controllo interessato.
La costituzione del nuovo Comitato dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di cessazione del Comitato disciolto.
Art. 16
 Collegio dei Presidenti dei Comitati di controllo
Al fine di prevenire o porre termine ad interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari l' Assessore agli enti locali convoca con periodicità trimestrale e, comunque, ogni volta che risulta necessario, i Presidenti dei Comitati di controllo per un esame collegiale delle questioni comuni e per orientamento e norma dei rispettivi Comitati. In ogni caso di assenza od impedimento di essi intervengono alla riunione i rispettivi vice presidenti.
Qualora lo richieda l' importanza dell' argomento figurante all' ordine del giorno, a giudizio dell' Assessore agli enti locali ovvero per decisione del Collegio, partecipano alle riunioni suddette anche i restanti componenti dei Comitati di controllo e le decisioni assunte in tale composizione costituiscono orientamento e norma per ciascun singolo Comitato di controllo.
Il Collegio medesimo presenta annualmente al Consiglio regionale, tramite la Giunta regionale, una relazione sulla propria opera svolta nell' anno precedente, intesa al coordinamento e all' indirizzo dell' attività dei Comitati di controllo al fine di assicurare la corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione da parte di questi delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti generali attinenti alla programmazione ed alla pianificazione regionale e comprensoriale.
Ai Presidenti o ai loro sostituti e, nel caso considerato al secondo comma, agli altri partecipanti alle riunioni spetta per ogni seduta del Collegio il trattamento previsto nelle forme e nella misura di cui al precedente articolo 12, a carico del bilancio della Regione.
CAPO III
 Organizzazione degli uffici dell' Assessorato
degli enti locali
Art. 17
 Competenze istituzionali dell' Assessorato degli enti locali
Il testo dell' articolo 7 bis della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, come successivamente integrata e modificata è sostituito dal seguente:
<< Art. 7 bis
 
L' Assessorato degli enti locali è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:
1) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) comunità, comprensori e consorzi di enti locali;
4) organizzazione dei circondari e materia di cui all' articolo 59 dello Statuto regionale;
5) polizia locale, urbana e rurale;
6) servizi elettorali e referendum;
7) controlli sugli atti degli enti locali;
8) affari pertinenti o connessi all' esercizio dell' alta sorveglianza di cui all' articolo 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all' articolo 80 - primo e secondo comma - del regolamento approvato con RD 5 febbraio 1891, n. 99;
9) ispezioni, consulenza ed assistenza agli enti locali;
10) toponomastica;
11) rapporti con gli organi centrali dello Stato in materia di finanza straordinaria degli enti locali. >>


Dal testo dell' articolo 6 della già menzionata legge regionale n. 1 viene eliminato il punto 9) concernente << la disciplina del referendum >> e dal successivo articolo 11 viene eliminato il punto 7), concernente << la toponomastica >>.
Art. 18
 Organizzazione dell' Assessorato degli enti locali
Il testo dell' articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito come segue:
<< Art. 18
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale degli enti locali, che comprende:
1) l' Ufficio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti gli enti ed istituzioni soggetti al controllo del Comitato centrale di controllo, nonché gli affari pertinenti o connessi all' esercizio del controllo medesimo;
2) il Servizio centrale degli affari giuridici e della consulenza, con il compito di curare e coordinare l' assistenza e la consulenza legale anche in forma itinerante e l' organizzazione di seminari o corsi di formazione, d' aggiornamento o di specializzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei Comitati centrale o provinciali di controllo, l' istruttoria del contenzioso per la parte di competenza dell' Assessorato, l' emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza dell' Assessorato ed, infine, il servizio di segreteria del collegio di cui all' art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977 n. 48;
3) il Servizio centrale ispettivo, elettorale e delle circoscrizioni locali, con il compito di curare la trattazione degli affari attinenti alle elezioni, ai referendum, alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale, alla vigilanza e alle ispezioni ordinarie e straordinarie nonché agli interventi sostitutivi presso gli enti soggetti al controllo regionale al fine di assicurare l' ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza delle leggi e dei regolamenti;
4) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di trattare gli affari di contabilità e finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del Comitato centrale, gli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai loro rapporti con gli organi statali centrali e, infine, di attendere alle rilevazioni statistiche generali e particolari nonché ai vari adempimenti di natura contabile e finanziaria;
5) il Servizio centrale delle istituzioni di assistenza e beneficenza, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' assistenza e beneficenza di competenza regionale e per legge non affidati ad altri Assessorati od Uffici regionali, di curare inoltre l' istruttoria delle pratiche relative alla erezione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore ed ai relativi statuti, nonché di vigilare e coordinare la loro attività.

La Direzione regionale degli enti locali, inoltre, coordina l' attività degli Uffici e Servizi dell' Assessorato; cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ad altri Servizi; attende alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte interessante l' Assessorato, alle relazioni annuali e periodiche.
Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell' ambito della provincia, degli affari connessi con l' esercizio dei controlli di competenza del rispettivo Comitato provinciale:
a) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
b) Ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;
c) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
d) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine.

Gli Uffici provinciali curano, inoltre, gli adempimenti relativi alle funzioni di amministrazione attiva previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni e provvedono agli adempimenti loro richiesti dall' Assessorato regionale degli enti locali nonché dagli altri servizi ed uffici della Regione.
Ciascun Ufficio provinciale comprende un Settore affari generali, un Settore affari giuridico - amministrativi ed un Settore ragioneria. >>

Art. 19
 Rapporti degli Uffici dell' Assessorato con il Comitato
di controllo
In considerazione dei caratteri essenziali dei compiti istituzionali degli Uffici e dei Servizi dell' Assessorato degli enti locali deve essere assicurata la copertura del contingente del personale assegnato ad esso.
Gli Uffici centrale e provinciali dell' Assessorato, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi all' esercizio dei controlli, sono alla dipendenza funzionale dei Presidenti dei Comitati centrale e provinciali di controllo.
In situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali ed imprevedibili, ivi compresi gli scioperi del personale regionale, i Presidenti dei Comitati di controllo, con proprio decreto, dichiareranno le giornate nelle quali la decorrenza dei termini di cui agli articoli 24, 25, 26, e 29 non ha inizio ovvero resta sospesa.
Il decreto di cui al comma precedente è immediatamente affisso all' albo pretorio dell' Ufficio del Comitato e trasmesso al Direttore del Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione sul Bollettino medesimo entro 48 ore dalla ricezione.
CAPO IV
 Espletamento dei controlli
Art. 20
 Competenza all' esercizio dei controlli
Il controllo di legittimità di cui al successivo articolo 21 ed il controllo di legittimità esteso al merito di cui al successivo articolo 22 sono esercitati dal Comitato centrale o dai Comitati provinciali a seconda che gli atti da esaminare siano stati posti in essere dagli enti ed istituzioni considerati all' articolo 3, ovvero da quelli considerati all' articolo 4 della presente legge.
Art. 21
 Controllo di legittimità
Sono soggetti a controllo di legittimità gli atti degli enti di cui agli articoli 3 e 4 non sottoposti per disposizione di legge a diversa e speciale forma di controllo.
Non sono sottoposti a controllo di legittimità gli atti di mera esecuzione di atti anche regolamentari già esecutivi, gli atti meramente ripetitivi o confermativi, gli atti privi di contenuto dispositivo, gli atti che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse, nonché le deliberazioni di ratifica e quelle di presa d' atto degli atti delegati.
Gli atti non soggetti a controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta, ai sensi del primo comma del successivo articolo 23.
Art. 22
 Atti soggetti a controllo di merito
Anche ai fini del collegamento con gli indirizzi della programmazione, sono sottoposti al controllo di merito oltre a quello di legittimità i seguenti atti:
1) regolamenti, anche interni, o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, ad eccezione di quelli edilizi e degli strumenti urbanistici;
2) bilanci e loro variazioni;
3) impegni di spesa vincolanti il bilancio oltre cinque anni.

Sono soggetti al controllo previsto dal presente articolo anche i regolamenti organici del personale, compreso il trattamento economico.
Art. 23
 Pubblicazione degli atti ed invio al Comitato
Gli atti degli enti considerati agli articoli 3 e 4 sono pubblicati nell' albo dell' ente entro cinque giorni dalla loro data. La pubblicazione deve durare sette giorni consecutivi.
Entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, gli atti soggetti a controllo sono trasmessi al Comitato competente in duplice copia integrale, con l' attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione.
L' ente deve designare l' impiegato responsabile degli adempimenti prescritti nei commi precedenti. Egli deve anche curare di mettere a disposizione di chi li chiede per la lettura gli atti in pubblicazione.
Quando l' oggetto degli atti suddetti consiste in progetti d' opere, programmi annuali o pluriennali d' interventi o investimenti o loro localizzazione ed acquisizione di immobili per scopi specifici, ai fini dell' esame di legittimità e della loro valutazione anche agli effetti dell' articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, fa parte integrante e contestuale degli atti medesimi un estratto delle previsioni della destinazione di zona e della normativa stabilite dagli strumenti urbanistici di base ed attuativi per l' area interessata.
Art. 24
 Denunce o reclami
Ogni cittadino, singolo od associato, può, entro il periodo di pubblicazione, presentare denuncia o reclamo avverso gli atti degli enti di cui agli articoli 3 e 4, mediante deposito od invio al Comitato di controllo od all' ente che li ha posti in essere.
L' impiegato, di cui al terzo comma dell' articolo precedente, riceve le denunce e i reclami, rilasciandone contestuale ricevuta, e li inoltra al competente organo di controllo unitamente all' atto cui essi si riferiscono ed agli eventuali chiarimenti o controdeduzioni dell' ente interessato.
L' impiegato medesimo apporrà in calce a ciascun atto soggetto a controllo l' attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di denunce o reclami nel termine di cui al primo comma.
Il segretario del Comitato di controllo informerà l' interessato dell' esito ottenuto dalla denuncia o dal reclamo sugli atti soggetti a controllo.
Art. 25
 Adempimenti istruttori
Del ricevimento degli atti da parte del Comitato è dato contestuale avviso all' ente mittente.
Il Presidente del Comitato restituisce agli enti gli atti erroneamente trasmessi, in quanto non suscettibili di controllo, ai sensi del precedente articolo 21.
Nell' esercizio delle proprie attribuzioni il Comitato può e, se richiesto dai singoli enti interessati, deve disporre l' audizione dei loro rappresentanti; può, inoltre, richiedere documentazioni e chiarimenti, nonché disporre le indagini e le verificazioni ritenute indispensabili per una positiva conclusione dell' istruttoria.
La richiesta e l' assunzione diretta di elementi istruttori sono disposte con ordinanza del Comitato da trasmettersi all' ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell' atto.
Entro detto termine può essere data all' ente notizia telegrafica, o mediante fonogramma, dell' emissione della ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei tre giorni successivi.
Le eventuali spese per gli adempimenti istruttori sono a carico della Regione, mentre quelle conseguenti ad adempimenti ed atti istruttori disposti ad istanza delle parti interessate sono a carico delle medesime.
Art. 26
 Termine per l' esercizio dei controlli
Il controllo va eseguito entro il termine di giorni quindici dal ricevimento dell' atto.
Il termine è elevato a giorni quaranta per il controllo esteso al merito.
La richiesta o la assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla ricezione delle ordinanze di cui al precedente articolo.
Dalla scadenza di tale periodo decorre, per l' esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni e, nei casi di cui al secondo comma, di venti giorni.
Dal computo dei termini per l' esercizio del controllo vanno esclusi i giorni festivi.
Art. 27
 Richiesta di parere obbligatorio
Qualora su una deliberazione debba intervenire un parere previsto come obbligatorio da una specifica disposizione di legge ed esso non sia stato acquisito preventivamente ed allegato dall' organo deliberante, il Presidente del Comitato di controllo provvede a chiederlo d' ufficio all' organo competente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, dandone contestuale notizia all' ente interessato.
La deliberazione va sottoposta al controllo del Comitato, in una con il parere obbligatorio, nel termine di giorni quindici dalla data di arrivo del detto parere all' ufficio del Comitato competente.
Decorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta del Presidente senza che il parere sia pervenuto, esso si considera positivo e la deliberazione va sottoposta al controllo del Comitato nei successivi quindici giorni.
Art. 28
 Annullamento di atti
Nell' esercizio del controllo di legittimità il Comitato, entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e da computarsi in analogia con il disposto del precedente articolo 26, annulla con decreto motivato gli atti che siano illegittimi.
Art. 29
 Esercizio del controllo di merito
Quando, nei casi previsti dall' articolo 22, il controllo viene esteso al merito dell' atto, il Comitato, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell' atto per nuovo esame.
In sede di riesame dell' atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dalla ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo deliberante.
Le deliberazioni di motivata conferma, integrale o parziale, o quelle di riforma dell' atto in conformità con i rilievi del Comitato, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità. È escluso ogni riesame dell' atto che ha dato luogo a rinvio.
È fatto obbligo al Capo dell' Amministrazione destinataria di convocare, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell' ordinanza, l' organo deliberante affinché il medesimo proceda al riesame dell' atto rinviato.
Il mancato riesame nel termine suddetto e l' annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell' atto.
Art. 30
 Comunicazione e pubblicazione del provvedimento
del Comitato
Il decreto di annullamento e la ordinanza di rinvio per riesame, sono trasmessi all' ente, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall' articolo 26.
Quando all' ente sia stata data tempestiva notizia telegrafica o mediante fonogramma del provvedimento del Comitato, la trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni.
Il provvedimento del Comitato, a cura dell' impiegato di cui al terzo comma dell' articolo 26, è pubblicato mediante affissione per la durata di sette giorni all' albo dell' ente dal giorno successivo alla ricezione. Dell' avvenuta pubblicazione viene data conferma all' organo che ha emesso il provvedimento.
Art. 31
 Esecutività degli atti
L' atto pubblicato, previamente, per la durata di giorni sette e trasmesso al Comitato diventa esecutivo:
a) quando sia scaduto il termine stabilito dall' articolo 26, senza che il Comitato ne abbia disposto l' annullamento o il rinvio per riesame;
b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), il Comitato abbia dato formale avviso all' ente che l' atto è stato ritenuto immune da vizi;
c) quando siasi verificata la decadenza dei provvedimenti di cui agli articoli 25 - quarto e quinto comma - e 30 - primo e secondo comma;
d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 32
 Atti urgenti ed esecutività dei medesimi
Per specifiche ragioni di urgenza gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo deliberante, immediatamente esecutivi.
Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono, entro cinque giorni dalla loro data, essere inviati al Comitato di controllo e pubblicati all' albo dell' ente. La pubblicazione deve durare per sette giorni.
In difetto dell' invio di cui al comma precedente, gli atti perdono il requisito dell' immediata esecutività e vanno assoggettati al regime previsto all' articolo 23.
Art. 33
 Controllo sostitutivo
Fuori dei casi previsti dall' articolo 7 del DPR 26 giugno 1965, n. 959, e dall' articolo 4 del DPR 26 giugno 1965, n. 960, quando le Amministrazioni degli enti soggetti alla disciplina della presente legge non possono, per qualsiasi ragione, funzionare l' Assessore regionale agli enti locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
Qualora da un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il Comitato di controllo, previa diffida all' organo responsabile con esplicita prefissione di termine, delibera l' invio di un commissario per il compimento dell' atto.
Il Commissario è nominato dal Presidente del Comitato di controllo.
I provvedimenti adottati dall' Assessore regionale agli enti locali e dal Presidente del Comitato di controllo, rispettivamente, ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo, sono pubblicati per la durata di giorni sette nell' albo dell' ente dal giorno successivo alla ricezione.
Art. 34
 Contratti degli enti soggetti ai controlli regionali
I contratti riguardanti alienazioni, locazioni acquisti, somministrazioni ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni da enunciarsi di volta in volta, non si ritenga preferibile nell' interesse pubblico la licitazione privata.
L' ente può procedere a trattativa privata:
1) quando l' asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
2) quando si tratti dell' acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici dell' ente;
4) quando, avuto riguardo all' oggetto del contratto ed all' interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
5) quando ricorrano altre eccezionali e speciali circostanze.

Per lavori e forniture, che richiedono competenza o mezzi di esecuzione speciali, può essere seguita la forma dell' appalto - concorso, secondo le norme di contabilità dello Stato.
I contratti degli enti, cui si applica la disciplina della presente legge, non sono soggetti a visto di esecutività; i procedimenti di scelta del contraente non sono soggetti ad altri controlli oltre quelli previsti dalla presente legge.
Art. 35
 Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo
I provvedimenti di controllo sono definitivi.
CAPO V
 Disposizioni varie
Art. 36
 Esercizio di funzioni amministrative in materia di
enti locali
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli organi statali, trasferite alla Regione in forza del DPR 26 giugno 1965, n. 960, sono esercitate previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali:
a) se già di competenza degli organi governativi centrali, dall' Assessore regionale agli enti locali;
b) se già di competenza del Prefetto, dal Presidente del Comitato competente per il controllo sugli atti secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4;
c) se già di competenza della Giunta provinciale amministrativa o del Consiglio di Prefettura, dal Comitato di cui alla lettera b) del presente comma.

Spetta al Presidente del Comitato, di cui alla lettera b) del precedente comma, comunicare agli organi statali le proprie osservazioni, ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 960, e fornire gli elementi e documenti di cui all' articolo 4, secondo e terzo comma, dello stesso DPR.
I provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei consorzi fra comuni ed enti e di adozione e modificazione degli statuti sono emessi dall' Assessore regionale agli enti locali.
Art. 37
 Ricorsi in materia di autorizzazioni amministrative
per l' esercizio del commercio
Spetta al Comitato provinciale di controllo decidere, sentite l' Amministrazione comunale e la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, i ricorsi in materia di rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative per l' esercizio del commercio.
I ricorsi devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento da parte del comune o, comunque, dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.
I pareri di cui al primo comma sono promossi entro venti giorni dalla presentazione del ricorso e debbono essere resi nei successivi quaranta giorni, decorsi i quali il Comitato provinciale procede comunque alla decisione del gravame, curando che il provvedimento venga emesso e comunicato al ricorrente entro il novantesimo giorno dalla ricezione del ricorso.
Art. 38
 Esercizio di funzioni amministrative in materia di
istituzioni di assistenza e beneficenza e dei
consorzi relativi
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli organi statali, trasferite alla Regione in forza del DPR 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate, previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali:
a) se già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato, dall' Assessore regionale agli enti locali;
b) se già di competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica o di altro organo collegiale periferico dello Stato, dal Comitato competente per il controllo sugli atti, secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4.

L' alta sorveglianza, di cui all' articolo 3, primo comma, e la facoltà, di cui all' articolo 4, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate dall' Assessore regionale agli enti locali; al medesimo spettano anche le designazioni dei membri dei Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.
Allo stesso spetta inoltre formulare le proposte e fornire gli elementi, di cui all' articolo 7, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 959.
Le funzioni proprie del funzionario incaricato, di cui al secondo comma dell' articolo 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono esercitate dal direttore del servizio centrale competente in materia di assistenza e beneficenza che vi provvede anche a mezzo di funzionari delegati.
Art. 39
 Esclusività dei controlli
Salvo quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione, non hanno applicazione nel territorio regionale le disposizioni di legge ed i regolamenti dello Stato che attribuiscono ad organi statali poteri di controllo sugli atti degli enti contemplati dalla presente legge, nonché quelle disposizioni legislative e regolamentari che sono incompatibili con la disciplina della presente legge, o, comunque, con l' esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa trasferite.
Art. 40
 Decorrenza della nuova disciplina
Salvo quanto previsto al Capo III, la presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data cesserà di avere efficacia la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Dalla medesima data si intendono abrogate, oltre alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 tutte le disposizioni che contrastino o che siano comunque incompatibili con la disciplina introdotta dalla presente legge.
In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio regionale ed i Consigli provinciali provvederanno entro il termine previsto al primo comma ad integrare la composizione degli attuali Comitati di controllo centrale e provinciali, elevando da 3 a 5 il numero sia dei membri effettivi sia di quelli supplenti da essi rispettivamente eletti.
CAPO VI
 Disposizioni transitorie
Art. 41
 Controllo sugli atti degli enti ospedalieri
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il controllo sugli atti degli enti ospedalieri continuerà ad essere esercitato dai Comitati provinciali di controllo competenti per territorio nelle forme e nei tempi stabiliti dalla presente legge.
Gli atti degli enti suddetti non esenti da controllo sono soggetti a controllo di sola legittimità.
Qualora per taluni degli atti in parola siano obbligatoriamente prescritti in forza della LR 14 gennaio 1975, n. 1, un' autorizzazione o un controllo, ovvero un parere preventivi, dell' Assessore regionale all' igiene e alla sanità o della Giunta, ed essi non ne risultino positivamente corredati, il Comitato provvede d' ufficio alla loro acquisizione.
In tal caso il termine per il controllo di legittimità inizierà a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento di spettanza dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
Art. 42
 Controllo sugli organi
Il controllo sugli organi degli enti ospedalieri, spettante alla Regione in forza delle vigenti disposizioni, è esercitato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell' Assessore regionale all' igiene e alla sanità.
Art. 43
 Decisione in via amministrativa delle controversie
per il rimborso delle spese di spedalità
Fino all' esaurimento dei ricorsi riguardanti degenze ospedaliere anteriori all' entrata in vigore della LR 14 gennaio 1975, n. 1, le controversie, indicate all' articolo 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, quando riguardino il ricovero di cittadini aventi residenza anagrafica in un comune della regione, sono decise, in via amministrativa, da una commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:
- dall' avvocato della Regione che la presiede;
- dal direttore regionale dell' igiene e della sanità;
- dal direttore regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.

I funzionari suddetti possono designare in via permanente a supplirsi un direttore di servizio del rispettivo Assessorato od ufficio regionale.
Per la decisione di controversie concernenti contestazioni sanitarie il Presidente chiamerà a far parte della commissione un funzionario regionale medico o, quando ciò non sia possibile, un medico provinciale della regione.
Le funzioni di segretario sono affidate con lo stesso decreto ad un funzionario della Presidenza della Giunta regionale.
Le decisioni sono immediatamente comunicate in copia all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità, nonché alla Ragioneria generale della Regione.
Art. 44
 Regolamento d' attuazione
Alla emanazione delle norme regolamentari eventualmente necessarie per la puntuale ed uniforme applicazione della presente legge verrà provveduto, entro un triennio dalla data di promulgazione della presente legge, a termini dell' articolo 42 dello Statuto regionale.
Art. 45
 Disposizioni finanziarie
Gli oneri previsti dall' articolo 12 e dall' ultimo comma dell' articolo 16 della presente legge fanno carico al capitolo 425 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.