LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1977, n. 45

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/08/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO I
 Interventi diretti al potenziamento della viticoltura
e della enologia
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 74/1983
2Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 2, L. R. 60/1988
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi straordinari a favore della zootecnia
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi straordinari per sovvenire ai maggiori costi
sostenuti da cooperative agricole al fine di realizzare
strutture collettive di allevamento o di valorizzazione
dei prodotti
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi a favore delle aziende agricole
colpite da calamità naturali
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
CAPO V
 Rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n.
8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi
Art. 12
Per le finalità previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l' esercizio 1977, l' ulteriore spesa di lire 2.927.000.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 7.927.000 per il piano ed il bilancio medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l' esercizio 1977, l' ulteriore spesa di L. 25.250.000.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6200 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 784.150.000, di cui lire 184.150.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 262.690.000, di cui lire 156.690.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 333.090.000, di cui lire 227.090.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità di cui all' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 194.900.000, di cui L. 124.900.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6201 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 241.800.000, di cui lire 171.800.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 63.105.000, di cui lire 39.105.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 81.905.000, di cui lire 57.905.000 per l' esercizio 1977.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 13
All' onere complessivo di lire 548.872.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980 di cui lire 348.872.000 per l' esercizio 1977, previsto dal precedente articolo 12, si fa fronte come segue:
a) per lire 323.895.000, mediante storno di pari importo dal capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980, di cui lire 123.895.000 per l' esercizio 1977, corrispondente per lire 23.895.000 alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
b) per lire 136.100.000, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
c) per lire 88.877.000 con la maggiore entrata accertata sul capitolo 435 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato a lire 388.877.000 per il piano, di cui lire 188.877.000 per l' esercizio 1977.

Il capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene soppresso.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO VI
 Interventi in conto interessi per la costruzione,
trasformazione, completamento ed ampliamento delle case di
abitazione dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche
associati
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VII
 Riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di
altre qualifiche aziendali
Art. 15
L' accertamento delle qualifiche ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, viene effettuato dagli Uffici che provvedono all' istruttoria delle domande in conformità ai criteri stabiliti dall' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Si provvede ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di altre qualifiche aziendali anche ai fini delle norme regionali che dispongono provvidenze a favore di dette categorie.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o definite.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO VIII
 Interpretazione autentica di disposizioni contenute
nell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972,
n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 17
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.