LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 1977, n. 41

Rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, recante provvidenze a favore delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/08/1977
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1991.
L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 300 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977, fa carico al capitolo 5971 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1977.
Alla conseguente maggior spesa di lire 1.200 milioni si fa fronte:
- per lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1977, mediante storno di pari importo del capitolo 2603 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977;
- per lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1977, mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 - << Fondo di riserva per le spese impreviste >> - del precitato stato di previsione della spesa.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.