LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1977, n. 37

Interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, recanti provvidenze alle imprese industriali e alle imprese operanti nel settore distributivo. Modifica della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche, riguardante interventi a favore dei consorzi tra piccole imprese.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/08/1977
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica, i benefici di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre il biennio precedente la domanda di finanziamento.
Il termine di cui al comma precedente si intende applicabile anche ai programmi di investimento ritenuti ammissibili in applicazione della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.
Art. 2
 
L' articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
L' ammontare dei contributi viene determinato, su proposta dell' Assessore all' industria e al commercio, con deliberazione della Giunta regionale, la quale, visti i programmi presentati, potrà autorizzare con il medesimo provvedimento l' utilizzazione dei contributi stessi anche nel corso dei due esercizi finanziari successivi a quello di imputazione della spesa.
In tale ipotesi, il rendiconto relativo al programma di attività ammesso a contributo dovrà essere prodotto entro il 31 dicembre dell' esercizio finanziario in cui il contributo stesso sarà utilizzato.
Nei casi rimanenti, il termine di presentazione del rendiconto sarà stabilito dal decreto di concessione.
Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma sono applicabili anche per i contributi concessi a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 su domanda dei Consorzi interessati. >>