Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 10 miliardi, a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione della superstrada di collegamento tra il Porto Nuovo e la strada statale n. 202 sull' altipiano carsico.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società per il Traforo di Monte Croce Carnico SpA, con sede in Udine, un contributo straordinario di lire 5 miliardi a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione del Traforo di Monte Croce Carnico e della viabilità d' accesso.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'
articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, al Comune di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 20.000 milioni, al Comune di Gorizia, sino ad un importo massimo di lire 4.000 milioni, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dall' articolo 4 della legge predetta.
Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'
articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, fino ad un importo massimo di lire 1 miliardo, per l' esecuzione di studi, progetti, ricerche e consulenze in ordine alle iniziative previste dall' Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra l' Italia e la Jugoslavia, stipulato ad Osimo il 10 novembre 1975.
Art. 5
Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui alla presente legge saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 6
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituito - per la durata di un quadriennio - un Ufficio di Segreteria per l' attuazione degli accordi di Osimo, con il compito di attendere alle attività ed agli adempimenti spettanti o delegati alla Regione in ordine all' attuazione degli atti di cui all'
articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73.
All' Ufficio predetto - che sarà coordinato da un dirigente regionale - saranno assegnati, in relazione alle particolari esigenze, dipendenti regionali delle varie qualifiche, nonché personale comandato da altre pubbliche Amministrazioni, ed esperti estranei all' Amministrazione regionale, in misura non superiore a tre unità.
Art. 7
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 10 miliardi, di cui lire 7 miliardi per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6738 con la denominazione: << Contributo straordinario in conto capitale al Comune di Trieste per l' esecuzione di opere e di impianti relativi alla realizzazione della superstrada di collegamento tra il Porto Nuovo e la strada statale n. 202 sull' altipiano carsico >> e con lo stanziamento complessivo di lire 10 miliardi per gli esercizi 1977 - 1980, di cui lire 7 miliardi per l' esercizio 1977.
Al predetto onere di lire 10 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 e precisamente:
- per 8 miliardi, di cui 7 miliardi per l' esercizio 1977, dalla partita << Progetti: - Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali >>, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetto;
- per i restanti 2 miliardi dalla partita << Progetti:
- Fondo integrazione progetti >> del sopra specificato elenco n. 5.
Art. 8
Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6739 con la denominazione: << Contributo straordinario in conto capitale alla Società per il traforo di Monte Croce Carnico SpA per l' esecuzione di opere e di impianti relativi alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico e della viabilità di accesso >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi per gli esercizi 1977 - 1980, di cui lire 2 miliardi per l' esercizio 1977.
Al predetto onere di lire 5 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 e precisamente:
- per lire 2 miliardi per l' esercizio 1977 dalla partita << Progetti: - Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali >>, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti, a carico della quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
- per i restanti 3 miliardi della partita << Progetti:
- Fondo integrazione progetti >> - del sopraspecificato elenco n. 5.
Art. 9
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 24 miliardi, con decorrenza dall' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 vengono istituiti, con decorrenza dall' esercizio 1978 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XIII - i seguenti capitoli:
- 6751 con la denominazione: << Anticipazioni al Comune di Trieste, ai sensi dell' articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dall' articolo 4 della legge predetta >> e con lo stanziamento complessivo di lire 20 miliardi;
- 6752 con la denominazione: << Anticipazioni al Comune di Gorizia, ai sensi dell' articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche, previste dall' articolo 4 della legge predetta >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi.
Art. 10
Per le finalità previste dal precedente articolo 4 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1 miliardo.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XIII - il capitolo 6961 con la denominazione: << Anticipazioni per l' esecuzione di studi, ricerche e consulenze in ordine alle iniziative previste nell' accordo sulla promozione della cooperazione economica tra l' Italia e la Jugoslavia, stipulato ad Osimo il 10 novembre 1975 >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1977.
Art. 11
Alla spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio 1977, prevista dagli articoli 9 e 10 della presente legge, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dai rimborsi delle anticipazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 909 con la denominazione: << Rimborsi delle anticipazioni concesse al Comune di Trieste e al Comune di Gorizia e delle altre spese effettuate per studi, ricerche e consulenze, ai sensi dell'
articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche, previste dall' articolo 4 della legge predetta >> e con lo stanziamento di lire 25 miliardi per gli esercizi 1977 - 1980, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio 1977.
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.