LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 giugno 1977, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1977
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
L' articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Gli enti locali ed i loro consorzi nonché gli enti ed i consorzi di sviluppo industriale sottoposti alla vigilanza della Regione beneficiari di erogazioni pluriennali a carico di stanziamenti previsti dal piano finanziario della Regione possono essere autorizzati con il provvedimento della Giunta regionale di cui al terzo comma del precedente articolo 2 ad assumere i relativi impegni pluriennali. >>

Art. 2
 
Nell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, viene inserito il seguente nuovo quarto comma:
<< Per il rimanente triennio - ai fini dell' assunzione degli impegni pluriennali, compresi quelli di cui al terzo comma del precedente articolo 2 - la ripartizione annuale viene effettuata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dell' equilibrio finanziario di ogni singolo esercizio. Tale provvedimento, da adottarsi di norma all' inizio di ciascun esercizio finanziario e da registrare alla Corte dei Conti, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. >>

Art. 3
 
Nell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 vengono inseriti i seguenti quarto e quinto comma:
<< Gli impegni inerenti alle autorizzazioni di cui all' articolo 2, terzo comma, sono assunti con le stesse deliberazioni autorizzative e sono registrati nelle scritture della Ragioneria.
Ai fini dell' accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell' esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali, compresi quelli per cui è ancora in corso il procedimento di controllo presso la Corte dei Conti, e i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale. Agli stessi fini si considerano anche gli impegni di cui al precedente quarto comma, la dimostrazione dei quali sarà data con apposito prospetto cui saranno allegate le deliberazioni autorizzative. >>

Nell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, viene aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Le norme di cui al precedente comma non si applicano agli impegni assunti a carico dei capitoli relativi a limiti di impegno. >>

Art. 4
 
Al terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 viene aggiunto il seguente periodo: << Ai fini di tale iscrizione, l' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa >>.
Art. 5
 
All' articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, vengono aggiunti i seguenti tre commi:
<< Nei casi di assegnazione di fondi da parte dello Stato ai sensi dei precedenti commi, il Presidente della Giunta è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione delle relative somme negli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli dello stato di previsione dell' entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.
Qualora le assegnazioni dei fondi di cui ai precedenti commi attengano a spese ripartite in annualità possono essere autorizzati, con effetto dall' esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d' impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 6 si applicano ai fondi di cui al presente articolo. >>

Art. 6
 
Nell' articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, va inserito il seguente secondo comma:
<< Possono essere emessi titoli di spesa sui singoli capitoli della competenza con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell' esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite da esercizi precedenti ai sensi dell' articolo 6 della presente legge, riportando su medesimi titoli l' importo corrispondente ad ogni singola imputazione. >>

Art. 7
 
All' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, viene aggiunto il seguente secondo comma:
<< Agli impegni assunti sui capitoli di spesa in conto capitale del bilancio degli esercizi 1975 e precedenti non si applicano le norme di cui al sesto comma del precedente articolo 5. >>

Art. 8
 
Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa relativi ad interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia sono riversate nel bilancio regionale.
A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, è istituito, per memoria, il capitolo 559 con la denominazione: << Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi a leggi di intervento a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell' anno 1976 >>, mentre nello stato di previsione della spesa e del bilancio medesimi è istituito, anche per memoria, il capitolo 6992 con la denominazione: << Reimpiego delle somme recuperate in relazione ai pagamenti effettuati per interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.
Per i prelievi delle somme iscritte al precitato capitolo 6992 e per la loro iscrizione ai capitoli di spesa relativi ad interventi o provvidenze a favore delle zone terremotate nel Friuli - Venezia Giulia si applica la procedura prevista dall' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 9
 
In deroga al primo e secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa, finanziati con prelievo dal << Fondo di Solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> istituito con legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, saranno trasferiti, previa deliberazione della Giunta regionale, sui corrispondenti capitoli del bilancio dell' esercizio successivo fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o - qualora sia venuta a cessare tale necessità - sul dianzi specificato Fondo di Solidarietà.
In caso di disimpegno di somme iscritte in bilancio nel conto residui a carico di capitoli di spesa di cui al precedente comma, le somme stesse saranno trasferite, alla chiusura dell' esercizio in cui avviene il disimpegno, nel capitolo corrispondente al citato Fondo di Solidarietà dell' esercizio successivo.
All' iscrizione degli stanziamenti trasferiti in base ai precedenti commi si provvede con decreto dell' Assessore alle finanze.
Art. 10
 
Il limite previsto dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel << Fondo di Solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>, istituito con legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non utilizzate alla chiusura dell' esercizio di competenza.
Art. 11
 
Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale e di quello comandato, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, e degli assegni di pensione e di buonauscita spettanti al personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o a mezzo di ruolo di spesa fissa. Per le stesse spese e per quelle relative al personale assunto con contratto a termine, potranno altresì essere emesse aperture di credito a uno o più funzionari delegati mediante ordini di accreditamento.
Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l' Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall' articolo 13 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi saranno firmati dal Ragioniere Generale della Regione.
Art. 12
 
Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno effetto dal 31 dicembre 1976.
Art. 13
 
In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del DPR 26 novembre 1975, n. 902, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, è elevato a 14 unità.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.