LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 2

Provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate nel settore dei trasporti e modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24 ed alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 52.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l' onere finanziario derivante dai servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, ivi comprese quelle site nelle altre regioni della Repubblica italiana, disposti dal Commissariato di Governo ed effettuati dopo il 14 settembre 1976 con autobus delle aziende esercenti servizi pubblici di autolinee.
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l' onere finanziario relativo al trasporto dei terremotati nell' ambito delle zone colpite, nelle zone di esodo di cui al precedente comma e dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio, o a quelle terremotate di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, effettuati a mezzo autobus da aziende pubbliche e private o a mezzo scuolabus di Enti pubblici.
L' importo da corrispondere alle aziende o agli Enti pubblici per l' effettuazione dei servizi di cui al presente articolo sarà determinato sulla base dei relativi costi unitari chilometrici od orari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1976 e non oltre il 30 giugno 1977, a liquidare il costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee interregionali, regionali e comprensoriali, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo di cui all' articolo precedente nonché ai lavoratori ed agli studenti residenti nei Comuni delle zone terremotate di cui al precedente articolo particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- sia stata distrutta o dichiarata inagibile la loro abitazione in seguito agli eventi sismici;
- debbano frequentare una scuola la cui sede originaria sia stata trasferita in altra località in seguito agli eventi sismici.

Art. 3
 
Per far fronte agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1967-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 vengono istituiti << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- capitolo 1156 con la denominazione: << Rimborsi a favore di aziende pubbliche e private o di Enti pubblici per i servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, nonché per il trasporto dei terremotati dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio o a quelle terremotate di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 >>;
- capitolo 1157 con la denominazione: << Rimborso del costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo nonché ai lavoratori ed agli studenti residenti nei Comuni delle zone terremotate particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale >>.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
I capitoli di spesa di cui al precedente primo comma sono istituiti in aggiunta a quelli previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
CAPO III
 
Art. 5
 
Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 52, la dizione: << nella misura non superiore al 90% >> è sostituita dalla seguente: << fino al 100% >>.
Art. 6
 
Dopo il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 52 sono inseriti i seguenti commi:
<< I benefici previsti al precedente comma sono estesi, per l' anno scolastico 1976-1977, anche ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100% delle spese sostenute, ai Comuni che abbiano istituito servizi di trasporto alunni per raggiungere le nuove sedi scolastiche, resesi necessarie a seguito dei danni arrecati dal sisma del 1976 agli edifici abitualmente utilizzati. >>

Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.