LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1977, n. 16

Modifica dell' articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/03/1977
Materia:
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il quinto comma dell' art. 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, introdotto con l' art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell' economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle Associazioni provinciali degli allevatori. In quest' ultima ipotesi i relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome delle citate Associazioni ed a favore degli aventi diritto. >>

Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.