LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1977, n. 36

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/08/1977
Materia:
330.03 - Formazione professionale
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO I
 Edilizia scolastica
Art. 1
 
Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
<< Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati >>.

Art. 2
 
Tra il primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è inserito il seguente comma:
<< La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) delle opere di completamento e degli impianti. >>


Art. 3
 
Al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
<< In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale >>.

Art. 4
 
Le parole << di edifici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >> del terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono sostituite con le seguenti:
<< degli edifici previsti dal comma precedente >>.

Alla fine dello stesso articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
<< A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale non superiore al 5% del costo delle opere stesse. >>

Art. 5
 
Al primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono soppresse le parole:
<< mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >>.

Art. 6
 
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono aggiunti i seguenti articoli:
<< Art. 9 bis
 
Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.
A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' articolo 8 della presente legge.
Art. 9 ter
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l' anno scolastico 1976 - 1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.
L' intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l' arredamento. >>

Art. 7
 
Il titolo del Capo IV della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è modificato come segue:
 << Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate ecostruzioni di edilizia tradizionale. >>

Art. 8
 
Dopo le parole << ed ai loro Consorzi >> del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono inserite le parole:
<< , nonché agli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 >>.

Dopo le parole << ed ai loro Consorzi >> del secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono inserite le parole:
<< , nonché agli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 >>.

Art. 9
 
Dopo le parole << e loro Consorzi >> del terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono inserite le parole:
<< , nonché degli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 >>.

Art. 10
 
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 è inserito il seguente:
<< Art. 6 bis
 
Per le opere in corso di esecuzione a carico di enti operanti nel settore della scuola materna, già ammesse ai benefici previsti dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, con finanziamenti che si siano dimostrati insufficienti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi in conto capitale entro il limite stabilito dal medesimo primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22. >>

Art. 12
 
Le parole << articoli 3 e 6 >> del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 sono sostituite dalle seguenti: << articoli 3, 6 e 6 bis >>.
Art. 13
 
Dopo le parole << necessaria copertura finanziaria >>, alla fine dell' articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come sostituito dall' articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono aggiunte le seguenti parole: << , nonché ai benefici di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati >>.
Art. 14
 
Il V comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è modificato come segue:
<< A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:
a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20. >>


Art. 15
 
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 10 bis
 
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie. >>

CAPO II
 Formazione professionale
Art. 16
 
Il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< In tale ultimo caso, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti predetti finanziamenti e contributi, oltreché per lo svolgimento dei corsi, anche per gli interventi di cui all' articolo 3 ed alle lettere a), b) e c) dell' articolo 4 della presente legge. >>

CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 17
 
Gli oneri previsti dall' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 9 ter della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5073 con la denominazione: << Spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica degli alunni sfollati dalle zone terremotate >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Il precitato capitolo 5073 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 18
 
Per le finalità di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, inserito con l' articolo 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 60 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
La predetta spesa di lire 120 milioni fa carico al capitolo 5169 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 120 milioni, di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere di lire 120 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 - << Fondo di riserva per le spese impreviste >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1977 al 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto di cui all' articolo 10 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 5169 viene così modificata:
<< Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, nonché degli altri enti e istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell' obbligo e contributi integrativi in conto capitale per opere in corso di esecuzione a carico di enti operanti nel settore della scuola materna, già ammesse ai benefici previsti dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 >>.

Art. 19
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 5102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene così modificata:
<< Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria, nonché ai benefici di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati >>.

In relazione al disposto di cui all' articolo 14 della presente legge, la denominazione del capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 è modificata come segue:
<< Spese o rimborsi per l' approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento, nelle zone colpite dal terremoto >>.