LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1976, n. 7

Intervento straordinario a favore di istituzioni operanti nel settore educativo, sanitario e assistenziale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1976
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 
L' amministrazione regionale è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, a concedere sovvenzioni straordinarie a favore dei sottoelencati enti, al fine di sostenere il potenziamento delle strutture e lo sviluppo delle attività istituzionali, educative, sanitarie e assistenziali:
a) Istituto per ciechi << Rittmeyer >> di Trieste, nella misura massima, annua, di lire 125 milioni;
b) Associazione << La Nostra Famiglia >> - Centro di San Vito al Tagliamento, nella misura massima, annua, di lire 15 milioni;
c) Istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia, nella misura massima, annua, di lire 10 milioni.

Alla copertura delle spese di funzionamento gli enti beneficiari potranno utilizzare un' aliquota non superiore al 40 per cento della sovvenzione straordinaria concessa.
Art. 2
 
È fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Amministrazione regionale il piano di utilizzazione della sovvenzione annua, nonché, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione medesima.
La misura dell' intervento regionale sarà determinata in relazione alle esigenze dell' ente e al piano di utilizzazione della sovvenzione straordinaria, tenuto conto del limite massimo autorizzato, di cui al precedente articolo.
Per quanto concerne l' Istituto << Rittmeyer >>, il piano di utilizzo delle somme da corrispondere in base alla presente legge dovrà essere preventivamente approvato dall' autorità scolastica che esercita il controllo sugli istituti di istruzione, ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 2841, e del RD 16 dicembre 1926, n. 2470 e loro successive modifiche.
Art. 3
 
Per effetto di quanto disposto dall' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 - al Titolo I, Sezione II, Rubrica n. 8, Categoria IV - verranno istituiti, con la denominazione e gli stanziamenti sottospecificati, i seguenti appositi capitoli:
- << Sovvenzione straordinaria all' Istituto per ciechi " Rittmeyer" di Trieste >> con lo stanziamento di lire 125 milioni;
- << Sovvenzione straordinaria all' Associazione " La Nostra Famiglia" - Centro di San Vito al Tagliamento >> con lo stanziamento di lire 15 milioni;
- << Sovvenzione straordinaria all' Istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia >> con lo stanziamento di lire 10 milioni.

La spesa complessiva di lire 150 milioni autorizzata dall' articolo 1 della presente legge per l' esercizio finanziario 1976 farà carico ai sopracitati capitoli e quella, di pari importo, autorizzata per l' esercizio finanziario 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
All' onere complessivo di lire 150 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio finanziario 1974, e a quello di lire 150 milioni previsto per l' esercizio 1977 si provvede con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata dall' articolo 8 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38, fino all' esercizio finanziario 1976.