LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1976
Materia:
220.01 - Industria

CAPO I
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
di macchine e attrezzature
Art. 1
 
Allo scopo di favorire, attraverso l' aggiornamento tecnologico, il rinnovo e lo sviluppo della produzione e della distribuzione, l' Amministrazione regionale può concedere, a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali operanti nella regione, contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario.
Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 10% del valore di acquisto del macchinario e/ o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 100 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno per ogni azienda beneficiaria.
Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 100 milioni di lire.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 28/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, L. R. 39/1979
Art. 2
 
Per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dell' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, il contributo di cui al precedente articolo 1 può essere elevato fino al 12%.
Art. 3
 
Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell' operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.
Art. 4
 
Le domande di contributo devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria, o per il tramite della Friulia-Lis SpA.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:
a) copia del contratto di locazione;
b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/ o delle attrezzature debitamente autenticata.

Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il comitato tecnico - consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 12 bis, secondo comma, L. R. 28/1976
Art. 5
 
I contributi previsti dal presente capo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.
In tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Art. 6
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 Lire 150 milioni
- esercizio 1977 " 300 "
- esercizio 1978 " 450 "
- esercizi 1979 e 1980 " 600 "
- esercizio 1981 " 450 "
- esercizio 1982 " 300 "
- esercizio 1983 " 150 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 6631 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Modifica, integrazione e rifinanziamento
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25,
e successive modificazioni
Art. 7
 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, viene inserito il seguente:
<< Art. 2 bis
 
Allo scopo di favorire il potenziamento dell' organizzazione consortile nella regione, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi, sino alla misura massima consentita e con l' osservanza delle disposizioni di detta legge in quanto applicabili, ai consorzi fra piccole imprese industriali previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per i mutui a medio termine contratti per provvedere alla costruzione, all' acquisto ed all' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio delle loro attività. >>

Art. 8
 
L' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, ed integrato dall' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
Presso l' Assessorato regionale dell' industria e del commercio è istituito un comitato tecnico - consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali.
Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall' Assessore all' industria ed al commercio, che lo presiede;
b) da tre rappresentanti degli imprenditori, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
d) da un rappresentante dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia;
e) da un rappresentante del Fondo di rotazione, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908;
f) da un rappresentante della Friulia SpA.

In caso di assenza o impedimento dell' Assessore all' industria e al commercio, assume la presidenza il direttore regionale dell' assessorato dell' industria e del commercio o il suo sostituto.
I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' assessorato dell' industria e del commercio. >>

Art. 9
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell' esercizio 1976, il limite di impegno di lire 350 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979, un limite di impegno di lire 600 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 Lire 350 milioni
- esercizio 1977 " 950 "
- esercizio 1978 " 1.550 "
- esercizi dal 1979 al 1985 " 2.150 "
- esercizio 1986 " 1.800 "
- esercizio 1987 " 1.200 "
- esercizio 1988 " 600 "

All' onere complessivo di lire 5 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 6603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976 - 1979 a lire 12 miliardi, di cui lire 2.100 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 5 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976- 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO III
 Norme integrative
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24,
e successive modificazioni
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 7 per cento della spesa, agli Enti e per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni.
Il contributo annuo costante di cui al precedente comma sarà corrisposto sulla spesa riconosciuta ammissibile, di cui allo stesso articolo 1, per l' esecuzione di opere di infrastrutture tecniche e servizi per i quali non sia stato concesso il contributo in capitale, nonché sulla differenza fra la spesa che gli Enti devono sostenere e l' ammontare del contributo in capitale concesso.
Art. 11
 
Il contributo è concesso in base ai progetti esecutivi delle opere e dei servizi, dopo che le deliberazioni di adozione dei progetti stessi siano divenuti eseguibili.
Il contributo è erogato con le modalità stabilite nel decreto di concessione e sulla base della spesa indicata in tale decreto.
Qualora l' Ente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, i contributi sono versati direttamente all' istituto mutuante e, per l' eventuale periodo residuo, all' Ente mutuatario.
Art. 12
 
Le domande di contributo vanno presentate all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio con le modalità - escluso il termine - previste dall' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24.
Art. 13
 
Per le finalità previste dall' articolo 10 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio 1977, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 6632 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli Enti e per le finalità previsti dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (rubrica n. 7 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO IV
 Rifinanziamento legge regionale 19 agosto 1969, n. 31
e successive modificazioni
Art. 14
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni, è autorizzato, nell' esercizio 1977, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
L' onere di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979 fa carico al capitolo 6607 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 700 milioni.
All' onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 (rubrica n. 7 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO V
 Rifinanziamento delle leggi regionali relative ai consorzi
di garanzia fidi
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, e dall' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.750 milioni, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituto al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 6618 con la denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo fra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.750 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO VI
 Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria
regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >>
e della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia -
Locazioni Industriali di Sviluppo SpA -
Friulia - Lis SpA >>
Art. 16
 
L' amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 4 miliardi.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo SpA - Friulia - Lis SpA >> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 2 miliardi.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 16, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 4 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il capitolo 6003 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio finanziario 1976.
Art. 18
 
Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 16, è autorizzata, nel piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979, la spesa complessiva di lire 2 miliardi, con decorrenza dall' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979, è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il capitolo 6006 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo >> - Società per Azioni - Friulia -Lis SpA >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi.
Art. 19
 
All' onere complessivo di lire 6 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 17 e 18, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (elenco n. 5 - progetti - partecipazioni ed interventi nel settore industriale).