Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata implicitamente da art. 1, L. R. 51/1980
3Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata implicitamente da art. 1, L. R. 51/1980
4Partizione di cui fa parte l'art. 3, abrogata implicitamente da art. 3, L. R. 51/1980
5Capo IV del Titolo I abrogato da art. 9, L. R. 51/1980 , implicitamente, dal combinato disposto degli articoli 9, 10 e 11.
6Partizione di cui fa parte l'art. 17, abrogata da art. 22, primo comma, L. R. 51/1980 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
7Partizione di cui fa parte l'art. 22, abrogata da art. 25, primo comma, L. R. 51/1980 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
8Partizione di cui fa parte l'art. 23, abrogata da art. 26, primo comma, L. R. 51/1980 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
9Partizione di cui fa parte l'art. 19, abrogata da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
10Legge abrogata da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.