I benefici previsti dalla
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, per sopperire alle impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, dalla
legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, per la ripresa economica nelle zone terremotate, limitatamente agli edifici destinati all' attività produttiva e loro impianti, macchinari ed attrezzature, e dalla
legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per il ripristino degli edifici pubblici e degli edifici sedi di servizi di pubblico interesse danneggiati dal sisma, nonché dalla
legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, limitatamente alla riparazione di fabbricati destinati ad uso agricolo e dei relativi impianti, sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità e nei limiti fissati al successivo articolo 2, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati.