Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, di istituti universitari, associazioni ed esperti, studi sulla storia del paesaggio agrario regionale.
Il conferimento degli incarichi, la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi sono disposti dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, determinerà modi e procedure per il conferimento di incarichi.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici per lo studio, l' indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino.
Art. 4
Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 85 milioni e, per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, la spesa di lire 55 milioni e precisamente:
a) lire 20 milioni nel 1976 e lire 10 milioni nel 1977 e nel 1978 per le finalità di cui all' articolo 1;
b) lire 25 milioni dal 1976 al 1978 per le finalità di cui all' articolo 2;
c) lire 40 milioni nel 1976 e lire 20 milioni nel 1977 e nel 1978 per le finalità di cui all' articolo 3.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 verranno istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - nelle categorie sotto specificate, appositi capitoli con le seguenti denominazioni e stanziamenti:
- Categoria III << Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale >> con lo stanziamento di lire 20 milioni; << Spese per lo svolgimento di iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale >> e con lo stanziamento di lire 25 milioni;
- Categoria IV << Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l' indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino >> con lo stanziamento di lire 40 milioni.
La spesa complessiva di lire 85 milioni, autorizzata dal primo comma del presente articolo per l' esercizio finanziario 1976, fa carico ai sopracitati capitoli e quella di lire 55 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, nelle misure rispettivamente previste dalle lettere a), b) e c) del citato primo comma.
All' onere complessivo di lire 85 milioni per l' esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'
articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio finanziario 1974, ed all' onere complessivo di lire 55 milioni, autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, si fa fronte con la cessazione di parte della spesa, per pari importo, autorizzata con l'
articolo 13 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38, fino all' esercizio 1976.