LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1976, n. 49

Norme modificative ed integrative della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, relativa al reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 7, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 8, L. R. 13/2000
3Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
CAPO I
 Norme modificative
Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 è così sostituito:
<< L' individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all' articolo 2, lettera a) della presente legge, ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale e - per i Comuni forniti di strumenti urbanistici vigenti o adottati entro il 6 maggio 1976 - nell' ambito delle zone destinate alla edilizia residenziale. >>

Al secondo comma dello stesso articolo 3, le parole << le aree di espansione >> sono sostituite con:
<< le zone destinate all' edilizia residenziale. >>

Art. 2
 
All' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, le parole << dai piani regolatori comunali >> sono sostituite con le parole:
<< dagli strumenti urbanistici comunali. >>

Art. 3
 
Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, dopo le parole << i Comuni procedono >> sono aggiunte le parole:
<< entro il 31 ottobre 1976 >>.

Al secondo comma dello stesso articolo, la parola << industriali >> è sostituita con le parole:
<< per insediamenti produttivi >>.

Art. 4
 
All' articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, dopo le parole << i Comuni provvedono >> sono inserite le parole:
<< entro il 31 ottobre 1976 >>.

CAPO II
 Norme integrative
Art. 5
 
Per sopperire alle più immediate esigenze conseguenti all' evento calamitoso del 6 maggio 1976, il Sindaco è autorizzato a rilasciare, per un periodo non superiore a sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione edilizia comunale, licenze edilizie anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, limitatamente al riatto ed all' eventuale miglioramento della funzionalità degli edifici danneggiati, sempreché non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di estetica.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 6
 
L' installazione di manufatti provvisori, in qualsiasi modo strumentali alla riparazione degli edifici ad uso abitativo, ad uso di servizi ovvero ad uso delle attività produttive, oppure funzionali alle operazioni preordinate alla ricostruzione degli abitati, è soggetta ad autorizzazione comunale.
L' autorizzazione viene rilasciata da parte del Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, per un tempo determinato, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche vigenti, sempreché non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di traffico.
L' autorizzazione in ogni caso decade con il ripristino degli edifici al cui servizio il manufatto era stato assentito.
I manufatti non rimossi entro il termine fissato dalla autorizzazione ovvero alla decadenza della stessa, nella ipotesi di cui al precedente comma, sono considerati abusivi e nei loro confronti si applica il disposto dell' articolo 32, terzo comma e dell' articolo 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Le installazioni realizzate sino alla data di entrata in vigore della presente legge senza autorizzazione, sono regolarizzate ad ogni effetto a seguito di rilascio dell' autorizzazione comunale, prevista dal presente articolo.
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i Comuni sono tenuti ad assumere per la espropriazione e per l' occupazione temporanea e d' urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi.
A tale fine l' Amministrazione stessa è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 8
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5373 con la denominazione: << Sovvenzioni ai Comuni per l' espropriazione e per l' occupazione temporanea e d' urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Il precitato capitolo 5373 è istituito in aggiunta a quelli previsti dall' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.