LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1976, n. 47

Ulteriore rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3 (Titolo I concernente interventi regionali per agevolare la costruzione, l' acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1976
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, è autorizzato per l' esercizio finanziario 1976 un limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.
L' onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5854 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e rispettivamente del bilancio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano 1976-1979 a lire 4200 milioni, di cui lire 1050 milioni per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 10, Partita n. 2, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
Le domande per la concessione delle provvidenze previste dall' articolo 1, corredate dalla documentazione prescritta dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3 o la conferma di quelle presentate fino all' entrata in vigore della presente legge, devono pervenire all' Assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I contributi previsti dall' articolo 1 della presente legge saranno assegnati unicamente per il completamento, lo ammodernamento, l' adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.