LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1976, n. 29

Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 11.9.1974, n. 48 e 27.6.1975, n. 46 per agevolare gli interventi degli IACP nel settore dell' edilizia abitativa pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.