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Indice:
L.R. n. 22/1976
Art. 1
Art. 1 bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
22 giugno 1976
, n.
22
Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/06/1976, N. 049
Data di entrata in vigore:
13/07/1976
Materia:
130.03
-
Associazioni e Consorzi fra Enti locali
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2
Articolo 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 9/1997
Art. 1
Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria alle Associazioni di Enti locali, anche nel caso in cui i relativi Statuti prevedano la possibilità di adesione alle Associazioni medesime di singoli amministratori e cittadini, per fronteggiare le spese di funzionamento che dette Associazioni devono sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l' attuazione degli scopi previsti nei rispettivi Statuti, nonché per l' espletamento, con il coordinamento dell' Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico - amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell'
articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22
, così come modificata con l'
articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48
.
(1)
(2)
(3)
Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali ( CRIPEL ).
Note:
1
Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1979
2
Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1979
3
Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, secondo comma, L. R. 20/1979
Art. 1 bis
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 9/1997
2
Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 2
( ABROGATO )
(2)
(3)
(4)
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 20/1979
2
Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 53/1979
3
Articolo sostituito da art. 17, comma 6, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
4
Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
(2)
(3)
Note:
1
Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 20/1979
2
Articolo sostituito da art. 17, comma 7, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
3
Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
(3)
Note:
1
Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 20/1979
2
Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 53/1979
3
Articolo abrogato da art. 17, comma 8, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Art. 5
Per l' esercizio finanziario 1976 la domanda di contributi di cui al precedente articolo 2 deve essere presentata, corredata dei prescritti documenti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV, è istituito il capitolo 454 con la denominazione: << Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
All' onere complessivo di lire 160 milioni si fa fronte mediante prelevamento di 40 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e di lire 120 milioni mediante storno dal capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative