LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 marzo 1976, n. 2

Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: << Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia. >>

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/03/1976
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Dopo l' articolo 105 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunto il seguente:
<< Art. 105 bis
 
Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1974 presso gli Enti soppressi in forza del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, e messo a disposizione della Regione con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 15427 del 28 dicembre 1974 viene inquadrato in soprannumero, con effetto dal 1 gennaio 1975, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente comparazione:
carriera direttiva - consigliere
carriera di concetto - segretario
carriera esecutiva - coadiutore.

L' inquadramento ha luogo nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1974, comprensivo, oltre che dello stipendio e degli eventuali aumenti biennali, dell' assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, nonché delle eventuali indennità e assegni personali previsti agli articoli 37, penultimo comma, e 49 del contratto collettivo di lavoro per il personale dell' ISSCAL e rispettivamente all' articolo 43, tredicesimo e quindicesimo comma, e 81 del Regolamento organico del personale dell' ISES. >>

Art. 2
 
Dopo l' articolo 106 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono aggiunti i seguenti:
<< Art. 106 bis
 
Per il personale di cui all' articolo 105 bis, ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata presso l' Ente di provenienza nella corrispettiva carriera è valutata per intero.
Ai fini della progressione economica nella qualifica funzionale d' inquadramento si ha riguardo alla data di attribuzione presso l' Ente di provenienza dell' ultimo aumento biennale o, in mancanza, della qualifica.
Al personale predetto si applica, altresì, l' articolo 98, ultimo comma, della presente legge.
Qualora per effetto dell' inquadramento al personale in questione venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale di cui alla legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, inferiore al trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1974, al lordo dell' indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento precedente e quello di inquadramento.
Ai fini dell' applicazione allo stesso personale dell' articolo 99, primo e secondo comma, della presente legge si ha riguardo all' anzianità di effettivo servizio richiesta per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta al 31 dicembre 1974, secondo le norme del contratto collettivo di lavoro per il personale dell' ISSCAL e rispettivamente del Regolamento organico del personale dell' ISES.
Agli stessi fini, per retribuzione prevista per la qualifica superiore s' intende lo stipendio di cui alle tabelle << A >> allegate alla normativa suindicata per il relativo personale e, per retribuzione in godimento, lo stipendio e gli eventuali aumenti biennali.
L' assegno personale, di cui al precedente quarto comma, verrà riassorbito, nei limiti di un terzo dell' aumento spettante, con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l' attribuzione delle successive posizioni tabellari ovvero con la rideterminazione del trattamento economico per effetto dell' applicazione dell' articolo 99, primo e secondo comma, della presente legge, nonché con i miglioramenti economici di carattere generale, in misura non superiore alla metà del miglioramento stesso.
Art. 106 ter
 
Fermo restando per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1974 il disposto dell' articolo 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, al personale di cui all' articolo 105 bis si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, con effetto dalla data dell' inquadramento, le disposizioni della Parte IV, Titolo II della presente legge. >>

Art. 3
 Norma finale
La domanda per il conseguimento del beneficio di cui all' articolo 99, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla predetta data.
Gli acconti erogati dall' Amministrazione regionale al personale degli Enti soppressi, in forza del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico di inquadramento.
Art. 4
 
Gli oneri per gli assegni fissi ed accessori nonché per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1976 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.