CAPO II
Riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati
Art. 2
Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, uno o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:
a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;
b) di determinare le necessarie opere di riparazione;
c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.
Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.
Alla costituzione dei gruppi provvede l' Assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni locali e da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal Comune interessato.
Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle Amministrazioni locali, dalle Amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono a carico dell' Amministrazione regionale.
I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli Ordini e Collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.
Art. 3
I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle Amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell' attività di tutti i gruppi provvede l' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni di rilevamento sono eseguite con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni hanno luogo, possibilmente, alla presenza del proprietario dell' edificio o di chi ne ha la rappresentanza o di chi ne cura gli interessi.
I risultati delle operazioni di rilevamento sono fatti constare, per ciascun edificio, mediante apposito verbale di accertamento, nel quale devono essere evidenziate le indicazioni di cui al primo comma, lettere b) e c), dell' articolo 2.
Copia dei verbali di accertamento è posta a disposizione dei Consiglieri comunali, ai quali il Sindaco riferisce periodicamente ed è trasmessa altresì agli Assessorati regionali competenti.
Art. 4
I verbali di accertamento - relativi agli edifici effettivamente e stabilmente occupati prima degli eventi tellurici da persone residenti od abitualmente dimoranti nel Comune - sottoscritti dai componenti dei gruppi ed, eventualmente, controfirmati per adesione dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono immediatamente trasmessi al Sindaco, il quale, previa convalida, li comunica senza indugio ai predetti interessati, invitando questi ultimi a chiedere l' autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.
Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Sindaco autorizza l' esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l' ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.
Il contributo è determinato, per ciascun alloggio, in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e comunque fino ad un contributo massimo di lire 6 milioni.
Tale contributo potrà essere elevato fino a lire 10 milioni nel caso di immobili per uso di abitazione rurale con annessi rustici.
È ammesso altresì un contributo, nella stessa misura percentuale di cui al III comma, per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive, fino ad un massimo di lire 4 milioni.
L' erogazione del contributo ha luogo:
1) in ragione del 50% dell' importo concesso, subito dopo la emanazione del provvedimento di concessione;
2) per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
L' accertamento di cui al numero 2) del precedente comma è eseguito dal gruppo che ha effettuato le operazioni di rilevamento dell' alloggio od, in mancanza, da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.
Art. 5
All' interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.
Sul ricorso, il Sindaco decide in via definitiva entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.
Art. 6
Per l' esecuzione delle riparazioni disciplinate dalla presente legge, l' autorizzazione concessa dal Sindaco equivale a licenza edilizia.
Art. 7
I Sindaci dei Comuni, di cui al primo comma dell' articolo 2, sono autorizzati a stipulare, con le Imprese, Consorzi di imprese, Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi, disposti ad eseguire le opere di riparazione, apposite convenzioni, rivolte a razionalizzare ed a rendere meno onerosa l' esecuzione di dette opere.
Art. 8
Sono ammesse al contributo regionale, nei limiti previsti dall' articolo 4, anche le riparazioni eseguite prima del compimento delle operazioni di rilevamento.
L' indicazione di tali riparazioni e della spesa relativa è riportata nel verbale di accertamento, sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall' interessato, e previa diretta constatazione da parte del gruppo di rilevamento.
Per le riparazioni anzidette, l' autorizzazione di cui all' articolo 4 viene data in sanatoria e l' erogazione del contributo ha luogo dopo l' emanazione del provvedimento di concessione.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 10
Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti, comunque relativi all' attuazione della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227.
Art. 11
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 12
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III, il capitolo 434 con la denominazione: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione >>.
Gli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene sostituita con la seguente: << Contributi in conto capitale sulla spesa necessaria per la riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati >>.
Per gli oneri previsti dall' articolo 9 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX, il capitolo 5232 con la denominazione: << Spese per la fornitura e messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi per le famiglie senza tetto, comprese le infrastrutture >>.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 14
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.