LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1976, n. 11

Adesione dell' Amministrazione regionale al Comitato di iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' arco alpino.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1976
Materia:
110.04 - Collaborazione interregionale

Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia aderisce al Comitato d' iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' arco alpino, che con la sua attività intende valorizzare le Alpi in funzione di via di transito ed asse di raccordo tra le Regioni con le stesse confinanti.
La Giunta regionale, che in seno al Comitato sarà rappresentata dal Presidente o da un Assessore dallo stesso delegato, è autorizzata alla sottoscrizione dello Statuto - regolamento del Comitato.
Per far fronte al conferimento richiesto alla Regione Friuli - Venezia Giulia, a titolo di quota parte per le spese di gestione e funzionamento oltre che di produzione della attività scientifica del Comitato, è autorizzata, a partire dall' esercizio 1976, la spesa annua di lire 6 milioni.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - verrà istituito apposito capitolo con la denominazione: << Concorso nelle spese di gestione e di funzionamento, nonché di produzione dell' attività scientifica del Comitato di iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' arco alpino >> e con lo stanziamento di lire 6 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di lire 6 milioni dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974.
La spesa di lire 6 milioni, autorizzata dalla presente legge per l' esercizio finanziario 1976, farà carico sul capitolo indicato al precedente comma e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendosi fronte al maggior onere di lire 6 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall' articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, fino all' esercizio 1976.