LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8

Rifinanziamento, con modifiche, della LR 12.12.1972, n. 58 - Rifinanziamento della LR 18.5.1973, n. 47 - Rifinanziamento della LR 7.3.1968, n. 11 come modificata con LR 3.8.1971, n. 32. Contributi per l' assistenza materno - infantile. Rifinanziamento, con modifiche e integrazioni, della LR 31.12.1965, n. 36. Modifiche alla LR 10.8.1966, n. 19, modificata ed integrata con LR 28.7.1969, n. 20.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
420.04 - Edilizia ospedaliera

CAPO I
 Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale
12 dicembre 1972, n. 58, concernente la << Unificazione dei
presidi sanitari di base >>.
Art. 1
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, concernente la << Unificazione dei presidi sanitari di base >> è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 l' ulteriore spesa di lire 590 milioni.
Il primo comma dell' articolo 11 della medesima legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, è abrogato e sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nelle spese di primo impianto e di funzionamento dei Consorzi sanitari, nonché per l' attuazione e la gestione dei servizi sanitari previsti dagli articoli 2 e 3. >>

CAPO II
 Provvedimenti per agevolare la formazione di personale
sanitario non medico.
Art. 2
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 18 maggio 1973, n. 47, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 150 milioni.
CAPO III
 Rifinanziamento della legge regionale 7 marzo 1968, n.
11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32.
Art. 3
 
Per le finalità della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, la spesa di lire 100 milioni.
CAPO IV
 Contributi per l' assistenza materno - infantile
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri o ad altri enti pubblici specializzati nel settore, sovvenzioni sino al 100% della spesa per l' acquisto delle attrezzature necessarie alla istituzione ed al potenziamento dei servizi per l' assistenza materno - infantile.
Le domande degli enti dovranno essere inoltrate all' Assessorato dell' igiene e della sanità, accompagnate dalla relativa deliberazione esecutiva, da un preventivo delle spese e da una dettagliata relazione tecnica.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità, approva il programma degli interventi e ne determina la misura in relazione alle necessità più urgenti ed importanti.
Art. 5
 
Sulle sovvenzioni di cui al precedente articolo 4 può essere erogata una anticipazione sino al 90%, mentre al pagamento del saldo si provvederà ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.
Art. 6
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
CAPO V
 Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge
regionale 31 dicembre 1965, n. 36
e successive modificazioni.
Art. 7
 
Agli effetti di quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni, fra gli enti pubblici ospedalieri ammessi ai contributi regionali per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di ospedali, possono essere compresi anche altri enti o istituti purché classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Il precedente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni in esso richiamate.
Art. 8
 
Agli effetti di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni, fra le iniziative rivolte alla costruzione, all' ampliamento ed all' ammodernamento dei centri ambulatoriali, igienico - sanitari e zooiatrici, nonché fra quelle rivolte alla costruzione, all' ampliamento ed all' ammodernamento degli ospedali dipendenti da enti ospedalieri, possono essere ammesse anche le spese previste per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto.
Il precedente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni in esso richiamate.
Art. 9
 
Le domande per la concessione dei contributi per revisione dei prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto, potranno essere presentate anche in deroga al termine stabilito dall' articolo 7, primo comma, della citata legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al precedente comma, anche al di fuori dei piani di riparto di cui all' articolo 8, primo comma, della medesima legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni.
Art. 10
 
All' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, modificato dall' articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 34, il secondo comma viene sostituito dal seguente:
<< Quando trattasi di iniziativa che non comporti l' esecuzione di lavori o di opere, può essere erogata una anticipazione del contributo sino al 90% dello stesso, mentre al pagamento del saldo si provvederà ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa. >>

Art. 11
 
All' erogazione dei contributi di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni si provvede per l' 80% ad avvenuta stipulazione del contratto di appalto e per il 15% ad avvenuta ultimazione dei lavori. Il saldo del contributo verrà erogato sulla base degli atti di contabilità finale di collaudo approvati ai sensi del secondo comma dell' articolo 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
All' erogazione delle spese ammesse a contributo, gli enti beneficiari provvedono senza l' osservanza del primo comma dell' articolo 63 della legge regionale predetta.
Art. 12
 
Per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974 un limite d' impegno di lire 700 milioni, da utilizzare limitatamente al completamento delle sedi ospedaliere.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Art. 13
 
Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dai precedenti articoli 3 e 12 dovranno essere presentate all' Assessorato dell' igiene e della sanità entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
CAPO VI
 Servizi di pronto soccorso sanitario stradale (legge
regionale 10 agosto 1966, n. 19 modificata ed integrata
con legge regionale 28 luglio 1969, n. 20).
Art. 14
 
L' articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 20 concernente integrazioni e modificazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 sui servizi di pronto soccorso sanitario stradale, è sostituito con il seguente:
<< Art. 2
 
Nelle nuove convenzioni da stipulare ai sensi dei commi terzo e quarto dell' articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, si potrà tener conto dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale che gli enti, precedentemente convenzionati, abbiano, di fatto, comunque continuato ad espletare. >>

CAPO VII
 Disposizioni finanziarie
Art. 15
 
La spesa di lire 590 milioni, autorizzata con l' articolo 1 della presente legge, fa carico, per l' esercizio finanziario 1974, al capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 150 milioni viene elevato a lire 740 milioni mediante prelevamento di lire 390 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e con la maggiore entrata di lire 200 milioni accertata sul capitolo 354 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni.
La spesa di lire 590 milioni relativa all' esercizio finanziario 1975, farà carico sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, facendo fronte al maggior onere di lire 200 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 18 luglio 1972, n. 31, fino all' esercizio 1974.
Art. 16
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV, è istituito il capitolo 1363 con la denominazione: << Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1972, con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.
La spesa di lire 150 milioni autorizzata con l' articolo 2 della presente legge, fa carico al precitato capitolo 1363.
Art. 17
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, viene istituito, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV, il capitolo 1362 con la denominazione: << Sovvenzioni alle Amministrazioni provinciali per lo sviluppo dei servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione predetto (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 100 milioni autorizzata con l' articolo 3 della presente legge, fa carico, per l' esercizio finanziario 1974, al precitato capitolo 1362 e quella di pari importo relativa all' esercizio finanziario 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
Art. 18
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI, il capitolo 5709 con la denominazione: << Sovvenzioni agli enti ospedalieri o ad altri enti pubblici specializzati nel settore per l' acquisto delle attrezzature necessarie all' istituzione ed al potenziamento dei servizi per l' assistenza materno - infantile >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione predetto (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 200 milioni, autorizzata con l' articolo 6 della presente legge, fa carico, per l' esercizio finanziario 1974, al precitato capitolo 5709 e quella di pari importo relativa all' esercizio finanziario 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
Art. 19
 
L' onere di lire 700 milioni relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974 dall' articolo 12 della presente legge, fa carico al capitolo 5704 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 700 milioni a lire 1400 milioni mediante prelevamento di lire 700 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione predetto (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 700 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 20
 
In relazione al disposto del secondo comma dell' articolo 1 della presente legge la denominazione dei capitoli 1352 e 5707 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 e corrispondenti degli esercizi successivi è così modificata:
- Capitolo 1352: << Contributi nelle spese di funzionamento dei Consorzi sanitari, nonché in quelle per la gestione degli uffici, centri e servizi sanitari >> - Capitolo 5707: << Contributi nelle spese di impianto dei Consorzi sanitari >>.

Art. 21
 
Gli stanziamenti autorizzati con gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per l' esercizio finanziario 1974 nonché lo stanziamento di lire 150 milioni autorizzato per l' esercizio 1974 sul Titolo I del bilancio regionale con l' articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, eventualmente non impegnati nell' esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1975.