LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1975, n. 72

Proroga, con modifiche, della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/1975
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 1
 
Il termine delle operazioni connesse al funzionamento del Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia fissato dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1985.
Art. 2
 
Le funzioni ed i compiti attribuiti al Centro ed i criteri concernenti lo svolgimento dell' attività di catalogazione e di inventario esercitata dal Centro medesimo, continuano ad essere regolate dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30.
Art. 3
 
L' organico del personale fissato dall' art. 3 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, è costituito:
1) dagli elementi già in servizio presso il Centro, inquadrati tra il personale regionale ai sensi delle norme contenute nella parte VII - Tit. II della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;
2) dal personale che verrà assunto per pubblico concorso da indire entro il 31 dicembre 1975, a copertura dei posti che si renderanno disponibili per cessazione del rapporto di lavoro entro la predetta data.

In attesa della ultimazione del concorso previsto dal numero 2) del comma precedente, al completamento dell' organico del Centro potrà temporaneamente provvedersi mediante attribuzione, da parte del Presidente della Giunta, di incarico professionale a persona in possesso di particolari requisiti di capacità per lo svolgimento dell' incarico connesso al posto messo a concorso.
Art. 4
 
La direzione del Centro è affidata, sotto forma di incarico professionale, a persona di alta preparazione culturale e specifica esperienza scientifica, nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, sentito il parere del Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia.
L' incarico di cui al precedente comma è conferito annualmente secondo condizioni stabilite con apposita convenzione, ed è rinnovabile.
Art. 5
 
Per gli scopi previsti dagli artt. 5, 7 e 9 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49 e 17 luglio 1974, n. 30 e per effetto di quanto disposto dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 50 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985, la spesa di lire 80 milioni.
La maggiore spesa di lire 50 milioni, autorizzata per l' esercizio 1975, fa carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 50 milioni a lire 100 milioni, mediante prelevamento di lire 15 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante utilizzo di lire 35 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di lire 80 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi facendosi fronte alla maggiore spesa di lire 65 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con l' art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 2, fino all' esercizio 1975.