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Indice:
L.R. n. 69/1975
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
11 novembre 1975
, n.
69
Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/11/1975, N. 071
Data di entrata in vigore:
09/12/1975
Materia:
170.03
-
Demanio e beni patrimoniali della Regione
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(1)
(2)
1.
S'intendono autorizzati ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20
, integrato dall'
articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso di stazioni forestali - sede, uffici e foresteria - con annesse abitazioni per assicurare le necessità di servizio e di alloggio del personale del Corpo forestale regionale.
2.
La concessione degli alloggi di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalità applicativa.
(3)
Note:
1
Articolo sostituito da art. 21, comma 8, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 9, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3
Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 5, comma 148, L. R. 4/2001
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 4
Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.
Art. 5
Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all' articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.
Art. 6
Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al capitolo 351 - redditi di beni patrimoniali indisponibili - dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative