LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 1975, n. 67

Interventi regionali per la progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/1975
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere - sia attraverso i propri uffici, sia con affidamento di incarichi di collaborazione - attività di studio, ricerca e progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario, nell' ambito delle direttive della programmazione economica e della pianificazione urbanistica. Tali attività verranno curate e coordinate dall' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio; l' affidamento degli incarichi di collaborazione verrà disposto con decreto dell' Assessore alla pianificazione e al bilancio previa deliberazione della Giunta regionale.
Per la retribuzione degli incarichi di collaborazione è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 la spesa di lire 75 milioni.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo II, Sezione V. Rubrica n. 12, Categoria, IX - il capitolo 6904 con la denominazione: << Spese per la retribuzione di collaborazione nella attività di studio, ricerca e progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario >> e con lo stanziamento di lire 75 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 75 milioni, autorizzata dall' art. 1 della presente legge, per l' esercizio finanziario 1975, fa carico al precitato capitolo 6904 mentre quella di pari importo autorizzata per l' esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per lo stesso esercizio.