LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 1975, n. 65

Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale; Piano straordinario d' interventi finanziari per l' esecuzione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/09/1975
Allegati:
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO I
 Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore
dell' edilizia residenziale
Art. 1
 
È costituito il Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell' edilizia residenziale.
La dotazione iniziale del Fondo viene stabilita in lire 13 miliardi e 800 milioni, di cui 10 miliardi in favore degli IACP, per le finalità di cui all' articolo 2, e 3 miliardi e 800 milioni in favore delle cooperative edilizie, per le finalità di cui all' articolo 3.
Art. 2
 
Le somme affluenti al Fondo, relativamente alla quota riservata agli IACP, sono destinate all' erogazione di anticipazioni per:
a) la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare;
b) la manutenzione straordinaria ed il risanamento del patrimonio edilizio degli Istituti.

In via straordinaria in sede di prima ripartizione, le somme affluenti al Fondo, relativamente alla quota riservata agli IACP, possono essere destinate per sopperire ai maggiori oneri derivanti:
a) dagli aumenti d' asta per opere finanziate con le leggi regionali 22 luglio 1969, n. 15, e 27 novembre 1970, n. 43;
b) da revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con le leggi regionali 22 luglio 1969, n. 15 e 27 novembre 1970, n. 43.

Per le finalità di cui all' articolo 9, ottavo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, l' Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad emanare norme tecniche per consentire il superamento delle barriere architettoniche da parte delle persone handicappate.
Art. 3
 
Le somme affluenti al Fondo, relativamente alla quota riservata alle società cooperative edilizie, sono destinate all' erogazione di anticipazioni per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare ai soci.
La quota del Fondo riservata alle società cooperative edilizie è destinata per metà a società cooperative edilizie a proprietà indivisa e, per l' altra metà, a società cooperative edilizie a proprietà individuale.
Sono considerate società cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci od a terzi.
In caso di scioglimento o di liquidazione, gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa con i benefici di cui alla presente legge, sono trasferiti all' IACP territorialmente competente.
Ai fini di cui alla presente legge, i soci delle cooperative a proprietà indivisa devono possedere i requisiti prescritti dalle leggi regionali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Sono considerate società cooperative a proprietà individuale quelle che, per statuto, possono assegnare in proprietà gli alloggi realizzati ai propri soci che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi regionali per beneficiare dei contributi all' edilizia agevolata.
Art. 4
 
Le anticipazioni in favore degli IACP, per le finalità di cui all' articolo 2, sono concesse fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile e debbono essere estinte entro il termine massimo di 35 anni, al tasso annuo dello 0,50%.
Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà invidisa sono concesse fino ad un importo di lire 200.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 17 milioni e debbono essere estinte entro il termine massimo di 35 anni al tasso annuo del 2%.
Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà individuale sono concesse, fino ad un importo di lire 180.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 15 milioni e debbono essere estinte entro il termine massimo di 30 anni al tasso annuo del 2,50%.
Alla concessione delle anticipazioni di cui ai due precedenti commi si applica il disposto di cui all' articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
Il rimborso delle anticipazioni ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dalla seconda scadenza successiva alla prima erogazione delle anticipazioni, ai sensi dell' articolo 7.
A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte degli IACP, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del Tesoriere medesimo, un importo pari alle rate di ammortamento scadute e non versate.
A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle società cooperative edilizie verrà iscritta, a favore dell' Amministrazione regionale, ipoteca di primo grado, a carico dell' area pertinente alla realizzazione costruttiva.
I relativi provvedimenti sono promossi a cura dell' Assessore alle finanze, anche per la parte relativa agli eventuali conseguenti atti forzosi di recupero.
Art. 5
 
La ripartizione delle somme affluenti al Fondo per le finalità di cui all' articolo 2 tra i singoli IACP viene annualmente deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, d' intesa con l' Assessore alla pianificazione e al bilancio, tenendo conto dello stato di attuazione dei programmi già deliberati e della esigenza di procedere alla realizzazione di insediamenti residenziali organici ed unitari.
La ripartizione delle somme affluenti al Fondo, destinate alle società cooperative a proprietà indivisa, viene annualmente deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, d' intesa con l' Assessore alla pianificazione e al bilancio, sentite le organizzazioni regionali di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
Gli interventi costruttivi degli IACP e delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa che beneficiano delle anticipazioni per le finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera a), e 3, dovranno essere ubicati esclusivamente negli ambiti dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare.
Nella ripartizione delle somme affluenti al Fondo destinate alle cooperative edilizie a proprietà individuale, verranno privilegiati gli interventi nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e nelle zone di cui all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 6
 
Alla concessione delle anticipazioni ai singoli IACP per le finalità di cui all' articolo 2, primo comma, lettere a) e b), procede l' Assessore ai lavori pubblici con provvedimenti cumulativi riferiti a programmi d' intervento.
La concessione delle anticipazioni a favore dei singoli IACP per le finalità di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera a) è disposta con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici su presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori e del successivo contratto, qualora previsto.
La concessione delle anticipazioni a favore dei singoli IACP per le finalità di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera b), è disposta con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici, sulla base di motivata richiesta riferita all' intero programma delle opere finanziate, presentata dal rappresentante legale dell' Ente, per un importo pari a quello deliberato dalla Giunta regionale, o corrispondente a quello richiesto, qualora inferiore.
La concessione delle anticipazioni alle cooperative viene disposta con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici sulla base delle risultanze progettuali.
Art. 7
 
All' erogazione delle anticipazioni, alla vigilanza sul regolare andamento dei lavori, nonché all' esame tecnico degli elaborati, relativamente alle finalità di cui all' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) e secondo comma lettera a), si procede secondo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 21 e 22 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
All' erogazione delle anticipazioni per le finalità di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera b), si procede, per un importo pari all' 85% di quello concesso ai sensi del precedente articolo 6, terzo comma, contestualmente all' emissione del provvedimento ivi previsto.
Il restante 15% - o la minore somma eventualmente spettante - viene erogato in sede di conguaglio sulla base delle risultanze emergenti dalla revisione definitiva dei prezzi contrattuali a seguito del completamento dell' intero programma di interventi considerato.
A quanto previsto nei due commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18, secondo e terzo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
L' erogazione delle anticipazioni in favore delle cooperative avviene in base a stati di avanzamento dei lavori.
L' ultima rata delle anticipazioni in favore delle cooperative, per un importo non inferiore al 10% di quelle concesse, viene erogata a seguito di certificato del direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente, con cui viene accertata la regolarità dell' esecuzione dei lavori, la rispondenza degli stessi alle previsioni progettuali e l' effettiva superficie utile dei singoli alloggi.
Art. 8
 
La misura percentuale del 6% del contributo regionale previsto dall' articolo 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituita con il 10% e le relative annualità sono ridotte a 25, anziché 35.
Per le finalità di cui all' articolo 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Art. 9
 
Per le finalità di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, limitatamente alle domande delle società cooperative edilizie, è autorizzato l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
I limiti di somma del contributo regionale previsti dai citati articoli in favore delle cooperative edilizie vengono elevati rispettivamente a lire 85.000 per milioni mutuato ed a lire 11.100 per mq di superficie utile.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, procede annualmente, in relazione al variare del costo delle costruzioni edilizie, a fissare, con riferimento alle diverse situazioni locali, l' importo delle anticipazioni per mq di superficie utile e l' ammontare massimo delle anticipazioni stesse di cui all' articolo 4 secondo e terzo comma.
Entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale procede, inoltre, nelle stesse forme, a determinare, con riferimento alle diverse situazioni locali, l' importo delle anticipazioni per mq di superficie utile di cui all' articolo 4, secondo e terzo comma, entro i limiti - rispettivamente di lire 200.000 e 180.000 - ivi previsti.
Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, in relazione al variare del tasso ufficiale di sconto, procedere a corrispondenti variazioni della misura percentuale di cui all' articolo 8.
Art. 11
 
Il limite d' impegno di lire 30 milioni autorizzato dall' articolo 65 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è revocato.
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è autorizzato un ulteriore limite d' impegno di lire 30 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2009.
L' onere di lire 30 milioni relativo all' annualità dell' esercizio 1975, fa carico al capitolo 7801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato di lire 30 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7808 dello stesso stato di previsione.
L' onere di lire 30 milioni conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2009 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 12
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 13 miliardi e 800 milioni, di cui lire 10 miliardi a favore degli IACP, 1 miliardo e 900 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e 1 miliardo e 900 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XIII, sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 5381 - << Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale - quota riservata agli IACP >> e con lo stanziamenti di lire 10 miliardi;
- cap. 5382 - << Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 900 milioni;
- cap. 5383 - << Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà individuale >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 900 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede, per lire 10 miliardi, con il recupero di pari importo di residui passivi accertati al 31 dicembre 1974, con l' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974, secondo l' allegata tabella << A >>, e per lire 3 miliardi e 800 milioni mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della precitata legge n. 53/1975.
Art. 13
 
I rientri delle anticipazioni di cui alla presente legge dovranno essere reimpiegati per le medesime finalità.
A tale scopo nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale dell' esercizio 1975 e di quelli successivi sono istituiti << per memoria >> al Titolo III - Categoria XV - Rubrica n. 1, i seguenti capitoli:
- cap. 903 - << Rientri delle anticipazioni concesse agli IACP sul Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale >>;
- cap. 904 - << Rientri delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie a proprietà indivisa sul Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale >>;
- cap. 905 - << Rientri delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie a proprietà individuale sul Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale >>.

L' Assessore alle finanze, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici e su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione, ai capitoli di spesa indicati nel precedente articolo 12 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi, delle somme costituenti i rientri delle anticipazioni concesse in base alla presente legge, accertati rispettivamente sui precitati capitoli 903, 904 e 905 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale dell' esercizio 1975 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.
Art. 14
 
In relazione al disposto del primo comma dell' articolo 8 della presente legge, il secondo comma dell' articolo 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, viene così sostituito:
<< Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1998. >>

Art. 15
 
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato nel secondo comma del precedente articolo 8 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1999.
L' onere di lire 100 milioni, relativo all' annualità dell' esercizio 1975, fa carico al capitolo 5357 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, la cui denominazione viene così modificata:
<< Contributi annui costanti venticinquennali alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione, destinate ai propri soci che posseggano i requisiti di cui all' articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e successive modificazioni (art. 56 LR 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni) - 2 delle venticinque annualità del limite di 300 milioni e 1 delle venticinque annualità del limite di 100 milioni >>, ed il cui stanziamento viene elevato a lire 400 milioni mediante utilizzo di una quota di lire 100 milioni dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974.

La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1999, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall' articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1971, n. 20, fino all' esercizio 1975.
Art. 16
 
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 9 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5363 con la seguente denominazione: << Contributi semestrali costanti sui mutui contratti per la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni da parte di società cooperative edilizie oppure contributi ventennali costanti commisurati per metro quadrato di superficie utile delle abitazioni costruite o acquistate da società cooperative edilizie >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di lire 100 milioni dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974.
La spesa di lire 100 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 fa carico al sopraccitato capitolo 5363 e quella di pari importo, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1994, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall' articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1971, n. 20, fino all' esercizio 1975.
TITOLO II
 Piano straordinario d' interventi finanziari per
l' esecuzione dei piani per l' edilizia economica e popolare
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni
Art. 17
 
Ai fini di integrare gli interventi finanziari comunque concessi ai sensi della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, per l' attuazione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e loro Consorzi le somme necessarie a sopperire ai maggiori oneri conseguenti all' acquisizione delle aree, nonché all' aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, ivi comprese le maggiori aliquote per IVA e per spese generali, e ciò sino al 100% della relativa spesa.
Art. 18
 
Le domande relative al conseguimento dei benefici previsti dal precedente articolo 17 dovranno pervenire, unitamente a motivate deliberazioni degli Enti, all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Qualora agli Enti non sia pervenuto il decreto di concessione ed impegno del contributo straordinario di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, ovvero gli Enti stessi non abbiano esperito le gare per l' appalto delle opere già assistite dai contributi regionali comunque concessi come precisato all' articolo 17 della presente legge, le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire entro 90 giorni dalla data di comunicazione del suindicato decreto, ovvero entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' assegnazione e la contestuale erogazione delle somme agli Enti beneficiari, per le finalità del precedente articolo, hanno luogo con decreto dell' Assessore alla pianificazione e al bilancio, previa approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta del predetto Assessore d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici, di appositi piani di ripartizione dei fondi.
Art. 19
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad ammettere al contributo straordinario in conto capitale pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile i progetti relativi a domande già presentate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1967, n. 12, e della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, per l' attuazione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, quando il contributo annuo costante non sia stato concesso o se concesso sia stato revocato.
A tal fine gli Enti interessati dovranno presentare le domande all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
 
Il piano di ripartizione dei fondi per le finalità di cui al precedente articolo, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla pianificazione e al bilancio d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici.
I contributi di cui al precedente articolo 19, sono concessi con decreto dell' Assessore alla pianificazione e al bilancio.
Art. 21
 
Le opere ammesse ai contributi ai sensi del precedente articolo 19 possono beneficiare, altresì, degli interventi di cui all' articolo 17 della presente legge.
Le richieste relative dovranno pervenire all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 22
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti agli Enti interessati, per effetto della revisione dei prezzi contrattuali relativi alle opere di urbanizzazione primaria appaltate dopo il 1 gennaio 1974 e non oltre il 31 marzo 1976 in attuazione dei piani per l' edilizia economica e popolare fruenti dei benefici previsti dalle leggi regionali 14 giugno 1967, n. 12, 16 giugno 1970, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni, 8 agosto 1974, n. 37, nonché dalla presente legge.
Art. 23
 
Le domande, corredate da attestazione del Sindaco dichiarante l' esatto importo contrattuale e la data di stipulazione del contratto, dovranno pervenire all' Assessorato della pianificazione e del bilancio entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i contratti a tale data già stipulati e non oltre 20 giorni dalla data di stipulazione dei contratti che gli Enti andranno a fare sino al 30 aprile 1976.
L' assegnazione e l' erogazione all' Ente interessato del concorso di cui all' articolo precedente per un importo pari al 5% di quello contrattuale hanno luogo, a titolo d' acconto, con le modalità previste dal terzo comma dell' articolo 18 della presente legge.
Art. 24
 
A seguito dell' approvazione, divenuta definitiva dell' elaborato revisionale, sarà determinato l' esatto ammontare del concorso di cui al precedente articolo 23 da concedersi nella misura massima del 50% della spesa a tale titolo sostenuta, tenendo conto delle somme eventualmente previste per lo stesso titolo nel progetto.
Con il decreto di concessione del concorso suindicato saranno, altresì, disposti il conguaglio tra le somme spettanti e quelle effettivamente erogate e le modalità dell' eventuale recupero.
Art. 25
 
In deroga alle vigenti disposizioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali, i controlli ivi previsti sono esercitati a consuntivo all' atto della definitiva approvazione dell' elaborato revisionale.
Art. 26
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi, per l' attuazione totale o parziale dei vigenti piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, contributi in conto capitale in misura non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile.
La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende l' indennità di espropriazione delle aree, il costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonché una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 6% di detta spesa.
Art. 27
 
Le domande già presentate dai Comuni o loro Consorzi ai sensi della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37, ed afferenti all' attuazione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle che verranno presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo di cui all' articolo precedente, in base ad un piano di priorità e di ripartizione dei fondi approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla pianificazione e al bilancio d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici.
Nuove domande per l' attuazione dei piani di cui sopra possono venir presentate all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
L' Assessore alla pianificazione e al bilancio, ai fini della concessione del contributo e del relativo impegno della spesa, comunica all' Ente richiedente il termine entro il quale, a pena di decadenza della domanda, deve essere presentato il provvedimento, divenuto efficace a termini di legge, di approvazione del progetto esecutivo dell' intervento comprensivo della spesa presunta per l' acquisizione delle aree.
Art. 28
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per la Zona Industriale di Trieste un contributo straordinario << una tantum >> di lire 207 milioni per l' acquisizione delle aree e l' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione del Centro dei servizi sociali nell' ambito del comprensorio.
Il relativo progetto esecutivo corredato del provvedimento di approvazione dell' Ente, divenuto efficace a termini di legge, dovrà venir presentato all' Assessorato regionale dei lavori pubblici, per l' esame di competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è concesso e contestualmente erogato con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio, su conforme deliberazione della Giunta regionale nella misura del 90%, in base al progetto di cui al comma precedente; il saldo del contributo verrà erogato sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo debitamente approvati.
Art. 29
 
Le Amministrazioni comunali e consorziali beneficiarie degli interventi di cui agli articoli 17, 22, 23 e 24 della presente legge, iscriveranno nei propri bilanci le somme assegnate ed erogate, istituendo apposito capitolo di entrata e uno o più capitoli di spesa.
L' accertamento che l' utilizzazione delle somme suddette abbia luogo per le finalità ivi previste è eseguito dai Comitati di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 30
 
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per la concessione, impegno ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37.
Art. 31
 
I Comuni e loro Consorzi impiegheranno prioritariamente le somme ricavate ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, come modificato dal primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, e del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37, per l' acquisizione di aree nell' ambito dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 32
 
I Comuni e loro Consorzi possono delegare e concedere agli Istituti Autonomi per le Case Popolari o al Consorzio regionale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - fruenti di contributi regionali - nell' ambito dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i Comuni o il Consorzio di Comuni non prevedano di attuarle direttamente.
Art. 33
 
Nulla è innovato per quanto attiene alle disposizioni dell' articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37.
Art. 34
 
Per le finalità previste dagli articoli 17, 19, 22 e 26 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 4.793 milioni.
A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 5404 con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai Comuni o loro Consorzi per l' attuazione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti l' acquisizione delle aree, l' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi, ivi compresi i maggiori oneri conseguenti all' acquisizione delle aree, per gli aumenti d' asta, per IVA e per spese generali e per il concorso nella revisione dei prezzi contrattuali >>, e con lo stanziamento di lire 4.793 milioni.
Art. 35
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 28 della presente legge è autorizzata nell' esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 207 milioni.
A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, è istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5814, con la denominazione: << Contributo straordinario in conto capitale, << una tantum, >> all' Ente per la Zona Industriale di Trieste, per l' acquisizione delle aree e l' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione del Centro dei Servizi sociali nell' ambito del comprensorio >> e con lo stanziamento di lire 207 milioni.
Art. 36
 
Alla spesa complessiva di lire 5 miliardi di cui al presente Titolo II si provvede con il recupero di pari importo di residui passivi accertati al 31 dicembre 1974, con l' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974, secondo l' allegata tabella << B >>.
TITOLO III
 Ulteriore finanziamento della legge regionale
27 giugno 1975, n. 45
Art. 37
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 1 miliardo.
Art. 38
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, si intende che i contributi ivi previsti possono essere concessi anche a favore di opere già provviste di finanziamento il cui ammontare risulti insufficiente.
Art. 39
 
La spesa di lire 1 miliardo autorizzata dall' articolo 37 fa carico al capitolo 5813 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato da lire 6 miliardi a lire 7 miliardi, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 1 miliardo mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974.