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Indice:
L.R. n. 63/1975
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
27 agosto 1975
, n.
63
Contributo all' Unione Ginnastica Goriziana per la costruzione del Palazzetto dello sport di Gorizia.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/09/1975, N. 058
Data di entrata in vigore:
19/09/1975
Materia:
420.06
-
Impianti sportivi
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Unione Ginnastica Goriziana un contributo ventennale costante annuo fino alla misura massima del 7% della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 40 milioni per la realizzazione di un Palazzetto dello sport nella città di Gorizia.
Art. 2
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive.
Art. 3
Le modalità di erogazione del contributo all' Unione Ginnastica Goriziana o all' Istituto mutuante saranno stabilite nel relativo decreto di concessione.
Art. 4
L' erogazione del contributo è subordinata alla circostanza che nello Statuto dell' Unione Ginnastica Goriziana sia esplicitamente sancita la non alienabilità del Palazzetto e la sua destinazione permanente all' utilizzo da parte di tutte le associazioni sportive o agli altri usi indicati dal Consiglio comunale di Gorizia, secondo un regolamento che dovrà essere approvato anche dal Consiglio comunale stesso.
Inoltre lo statuto dell' Unione Ginnastica Goriziana dovrà prevedere il trasferimento gratuito in proprietà del Palazzetto medesimo al Comune di Gorizia, fermo restandone il vincolo di destinazione, a lato del pagamento totale del contributo.
Art. 5
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1975 un limite di impegno di lire 40 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Ricreazione e sport - Categoria XI, è istituito il capitolo 5460 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti ventennali all' Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia per la realizzazione di un Palazzetto dello sport nella città di Gorizia >> e con lo stanziamento di lire 40 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 40 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato capitolo 5460 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative